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070U1316

IT - DPR

070U1316

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970 n. 1316)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465 ; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 27 dicembre 1967 ed i relativi atti aggiuntivi stipulati anch'essi in Bologna rispettivamente in data 21 maggio, 5 novembre 1969 e 22 giugno 1970, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienza della produzione animale, dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale, in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; nonche', ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , due posti di assistente ordinario riservati al predetto corso di laurea, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1970 SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 160. - GRECO

Art. 1

Repertorio n. 1228
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per l'Istituzione e il funzionamento di un corso di laurea in "scienze della produzione animale".
L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 27 (ventisette) del mese di dicembre, alle ore 11 (undici), in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;
Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;.
Alla presenza dei testimoni noti ed idonei a termini di legge, signori:
dott. Franco Ferrari, nato a Reggio Emilia l'8 gennaio 1932, presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, ivi residente;
rag. Lanfranco Pasquali, nato a Reggio Emilia il 29 maggio 1932, vice sindaco di Reggio Emilia, ivi residente;
si sono personalmente costituiti i signori:
Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e quindi legale rappresentante della medesima, al presente atto debitamente autorizzato dallo stesso consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 luglio 1967, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera A);
Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Liberta', presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di rappresentante legale della stessa, a cio' espressamente autorizzato con delibera in data 9 dicembre 1966, n. 526 , approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 6 maggio 1967, n. 280949, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B);
comparenti tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso
che la situazione derivante dalla realta' economico-sociale della provincia di Reggio Emilia e le esigenze di sviluppo del settore zootecnico nella provincia e nella intera regione emiliano-romagnola per far fronte all'evoluzione dei consumi alimentari richiedono un adeguamento ed uno sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica in tale campo, unitamente alla preparazione di nuovi quadri tecnici;
che a tale scopo gli enti pubblici territoriali di Reggio Emilia (comune, provincia e camera di commercio) hanno promosso la costituzione di un "Centro di ricerca scientifica per l'incremento ed il miglioramento della produzione e degli alimenti di origine animale", del quale e' in corso il perfezionamento formale;
che tale centro vuole essere un valido strumento di aiuto ai produttori e all'industria di trasformazione in agricoltura, specialmente nei settori del latte e delle carni, e svolgere la propria attivita' in stretta collaborazione con l'Universita' degli studi di Bologna ed altri centri tecnici specializzati della provincia di Reggio Emilia, si da creare un concorso qualificato alla formazione di tecnici ed alla specializzazione degli operatori nei vari comparti produttivi;
che nelle more del perfezionamento formale della creazione del predetto centro la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Universita' degli studi di Bologna hanno deciso di stipulare una convenzione per l'istituzione e il funzionamento di un corso di laurea in "scienze della produzione animale", che svolgera' la propria attivita' nei primi due anni a Bologna e nel, terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria;
che il consiglio della facolta' di agraria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione - rispettivamente nelle sedute del 2 dicembre 1966, del 13 gennaio 1967, e del 28 luglio 1967, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata - ciascuno per quanto di propria competenza, hanno espresso parere favorevole all'istituzione predetta approvando la relativa convenzione;
che pure la giunta camerale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Reggio Emilia, con delibera in data 9 dicembre 1966, n. 526 , allegata al presente atto sotto la lettera B), ed approvata dal Ministero dell'industria e commercio con lettera in data 6 maggio 1967, n. 280949, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
Premesse tutte che le parti ratificano e intendono facciano parte integrante del presente atto;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna saranno aggiunte, a norma di legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico del nuovo corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria, secondo le proposte formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 2

Art. 2.
Il corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna e' mantenuto e finanziato con i mezzi e secondo le norme di cui alla presente convenzione; detto corso di laurea funziona in Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria soltanto per il terzo e quarto anno di corso, mentre per i primi due anni funziona in Bologna presso la stessa facolta' di agraria.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 3

Art. 3.
Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti ed assegnati alla facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno designati nelle forme debite.
Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 4

Art. 4.
Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono altresi' istituiti ed assegnati alla facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 1 (sub art.
13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 2 (due) posti di assistente ordinario.
Il trattamento giuridico ed economico, nonche' quello di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistenti, e' quello previsto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 1172 ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, riguardanti la istituzione dei ruoli stabili del personale assistente; tecnico e subalterno dell'universita'.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 5

Art. 5.
Alla spesa annua per il funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria si provvede, oltre che con il maggiore introito derivante dal bilancio della facolta', dal provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti:
a) con il contributo annuo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;
b) con, l'eventuale altro contributo di enti pubblici o privati.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 6

Art. 6.
Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatremilioni), a partire dall'anno accademico 1967-68.
I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:
a) nella misura di L. 12.000.000 (dodicimilioni) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di professori convenzionati;
b) nella misura di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistenti convenzionati;
c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento, del personale tecnico amministrativo, e alla istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10.
Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) del presente articolo e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 7

Art. 7.
Le eventuali economie che, nell'ambito dell'intero contributo, venissero a suo tempo accertate sulla retribuzione dei docenti e dell'altro personale previsto dalla presente convenzione, potranno essere destinate, con l'assenso della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, al funzionamento ed all'incremento delle dotazioni a disposizione degli insegnamenti del corso di laurea di cui alla presente convenzione.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 8

Art. 8.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' a corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna, sempre per tutta la durata della presente convenzione, le ulteriori somme corrispondenti a eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico e di carriera dei professori e degli assistenti di cui ai precedenti articoli, disposti dallo Stato, nonche' l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari di detti posti qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 9

Art. 9.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga infine a mettere a disposizione dell'Universita' degli studi di Bologna, per il migliore funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della sua facolta' di agraria, un numero congruo di locali idonei allo scopo e siti in comune di Reggio Emilia: tali locali sono all'inizio provvisoriamente costituiti dalla vecchia sede camerale, sita in via Crispi n. 3, attualmente adibita a scuola.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 10

Art. 10.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura assume a totale suo carico le spese tutte di custodia, di manutenzione e varie di funzionamento (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, ecc.).

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 11

Art. 11.
L'Universita' degli studi di Bologna, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, pure come sopra rappresentata e costituita per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 12

Art. 12.
L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a mettere a disposizione della facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, i mezzi e le somme che altri enti pubblici e privati in prosieguo di tempo eventualmente offrano, pure se i medesimi, per disposizioni di legge o per circostanze particolari, non possono assumere impegni pluriennali.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 13

Art. 13.
L'Universita' degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del tesoro, oltre gli eventuali futuri alimenti del trattamento economico e di carriera dei professori e assistenti universitari, nonche' l'importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo onde provvedere al trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o piu' dei posti stessi.
L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia "esterni" che "interni", compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi, dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 14

Art. 14.
La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva, e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, salvo che non intervenga una formale disdetta da una delle due parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 15

Art. 15.
Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria, il corso stesso sara' soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 16

Art. 16.
La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna - equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari ai sensi dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 - sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro a norma dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 .
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell' art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volonta' loro ed a quelle degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti.
L'atto consta di fogli n. 4 (quattro) di carta bollata, scritti su facciate n. 14 (quattordici).
Felice BATTAGLIA
Giorgio DEGOLA
Franco FERRARI, teste
Lanfranco PASQUALI, teste
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- Atti aggiuntivi

Repertorio n. 1499
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in "Scienze della produzione animale".
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), oggi 21 (ventuno) del mese di maggio, alle ore 12, 21 maggio 1969, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;
Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;
Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Favali dott. Tommaso, nato l'11 febbraio 1929 a Villaminozzo (Reggio Emilia), funzionario, residente a Reggio Emilia;
Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910 ed ivi residente, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:
Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'universita' nell'adunanza del 12 giugno 1968, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A);
Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Liberta', presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di legale rappresentante della stessa, a cio' espressamente autorizzato con delibera in data 28 gennaio 1969, n. 55 , approvata dal Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato con nota in data 1 aprile 1969, n. 289274, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B); comparenti tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso:
che con atto in data 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e la Universita' degli studi di Bologna convennero, l'istituzione presso la facolta' di agraria della stessa universita' di un corso di laurea in "scienze della produzione animale", che avrebbe svolto la propria attivita' nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria;
che tale corso e' stato istituito, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 18 aprile 1968, n. 1625, ha ritenuto opportuno suggerire, agli enti firmatari della convenzione la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione stessa;
che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con deliberazione in data 28 gennaio 1969, allegata sotto la lettera B) gia' citata, ha approvato le modifiche suggerite;
che il consiglio di amministrazione dell'universita', nella predetta seduta del 12 giugno 1968, il cui verbale e' allegato sotto la lettera A) gia' citata, ha pure approvato tali modifiche;
che il senato accademico e il consiglio della facolta' di agraria, rispettivamente nelle sedute del 13 maggio 1969 e del 4 giugno 1968, i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere C) e D), hanno pure approvato le modifiche di cui sopra;
che occorre pertanto procedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla predetta convenzione 27 dicembre 1967, rep. numero 1228;
Tutto cio' premesso e confermato, le parti come sopra costituite, in esecuzione delle volonta' degli enti, da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa; che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del predetto atto.
Convengono e stipulano quanto segue:
Gli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, sono modificati e risultano pertanto ora approvati nel seguente testo definitivo:
Art. 3. - Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti e assegnati alla facolta' di agraria per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico, delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno designati nelle forme debite.
Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 8. - Qualora il costo medio dei professori universitari di ruolo o degli assistenti ordinari risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sulla base del quale e' stato calcolato il contributo indicato nelle lettere a) e b) del precedente art. 6, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di professori di ruolo o di assistenti volontari in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' ad elevare il relativo contributo, sempre per tutta la durata della presente convenzione, sino ad adeguarlo ai nuovi costi medi, e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche l'aliquota del 20% di cui all'ultimo capoverso del citato art. 6.
Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza - a favore dei professori universitari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20%, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6, compresa nel contributo complessivo indicato nelle lettere a) e b) del medesimo articolo.
L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Art. 13. - L'Universita' degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, nonche' l'importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo onde provvedere al trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o piu' dei posti stessi. L'universita' si obbliga inoltre a versare tutte le eventuali future maggiorazioni indicate nell'art. 8, primo e secondo comma.
L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia "esterni" che "interni", compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.
Art. 15. - Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venissero meno in tutto od in parte i mezzi messi a disposizione dalla camera di commercio; industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria, uno o ambedue i posti di professore di ruolo o di assistente ordinario vengono soppressi, e questi tutti saranno annessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.
Il presente atto ha valore di atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1969, al n. 36, che rimane peraltro inalterata in ogni altra sua parte.
La presente convenzione e esente da tassa di registro, ai sensi dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell' articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell' art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volonta' loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti.
L'atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti sui tracciati n. 8 e tre righe della nona.
Tito CARNACINI
ing. Giorgio DEGOLA
Tommaso FAVALI, teste
Giovanni RICCI, teste
dott. Sebastiano MAZZAROCCHIO, ufficiale rogante
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI
Repertorio n. 1561
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Secondo atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in "Scienze della produzione animale".
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), oggi 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 12,45, 5 novembre 1969, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;
Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli Atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V, della raccolta;
Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910 ed ivi residente, funzionario;
Gibertini dott. Giovanna, nata a Legnago (Verona) il 2 aprile 1939, e residente a Bologna, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:
Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'universita' nell'adunanza del 23 luglio 1969, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A),
Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e' residente per la carica a Reggio Emilia, piazza liberta', presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e quindi di legale rappresentante della stessa, a cio' espressamente autorizzato con delibera in data 4 settembre 1969, n. 443 , approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 13 ottobre 1969; numero 302949, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B);
comparenti tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso
che con atto in data 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, a rogito dott.
Sebastiano Mazzaracchio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Universita' degli studi di Bologna convennero l'istituzione presso la facolta' di agraria della stessa universita' di un corso di laurea in "scienze della produzione animale", che avrebbe svolto la propria attivita' nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria;
che tale corso e' stato istituito, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 18 aprile 1968, n. 1625, ha ritenuto opportuno suggerire agli enti firmatari della convenzione la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione stessa;.
che pertanto, in data 21 maggio 1969, rep. n. 1499, fu stipulato un primo atto aggiuntivo alla citata convenzione per la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15;
che tuttavia il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 15 luglio 1969, n. 3180, ebbe ulteriormente a rilevare che il detto atto aggiuntivo non conteneva, tutte le modifiche in un primo tempo richieste, e in particolare quella relativa alla specificazione della destinazione del 20% del costo medio per il finanziamento dei posti di professore e di assistente da riferirsi allo speciale fondo da costituirsi per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza;
che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con deliberazione in data 4 settembre 1969, allegata sotto la lettera B) gia' citata, ha approvato le modifiche suggerite;
che il consiglio di amministrazione dell'universita', nella predetta seduta del 23 luglio 1969, il cui verbale e' allegato sotto la lettera A) gia' citata, ha pure approvato tali modifiche;
che il senato accademico e il consiglio della facolta' di agraria, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio 1969 e del 22 luglio 1969, i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere C) e D), hanno pure approvato le modifiche di cui sopra;
che occorre pertanto procedere alla stipulazione di un secondo atto aggiuntivo alla predetta convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228;
Tutto cio' premesso e confermato, le parti come sopra costituite, in esecuzione delle volonta' degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa, che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto;
Convengono e stipulano quanto segue:
L'atto aggiuntivo stipulato in data 21 maggio 1969, rep. n. 1499, deve considerarsi privo di ogni efficacia e sostituito in ogni sua parte dal presente.
Gli articoli 3 (1° capoverso), 6, 8, 13 e 15 della convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, sono modificati e risultano pertanto ora stipulati e approvati nel seguente testo definitivo:
Art. 3. - Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti e assegnati alla facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno designati nelle forme debite.
Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 6. - Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatre milioni), a partire dall'anno accademico 1967-68.
I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:
a) nella misura di L. 12.000.000 (dodicimilioni) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di professori convenzionati;
b) nella misura di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistente convenzionati;
c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento, del personale tecnico amministrativo, e all'istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10.
Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) del presente articolo, e' compreso anche un importo pari al 20% dei contributi stessi che costituisce il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei detti posti di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 15, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Art. 8. - Qualora il costo medio dei professori universitari di ruolo o degli assistenti ordinari risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sulla base del quale e' stato calcolato il contributo indicato nelle lettere a) e b) del precedente art. 6, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di professori o assistenti di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato; la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' ad elevare il relativo contributo, sempre per tutta la durata della presente convenzione, sino ad adeguarlo ai nuovi costi medi, e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo corrispondente all'aliquota del 20%, destinata a costituire il fondo speciale per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste dalla presente convenzione comporti la soppressione di uno o piu' dei posti stessi, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori e degli assistenti universitari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, il contributo corrispondente all'aliquota del 20% succitata.
L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Art. 13. - L'Universita' degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato - e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti - titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, nonche' lo importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o piu' dei posti stessi, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. L'universita' si obbliga inoltre a versare tutte le eventuali future maggiorazioni indicate nell'art. 8, primo e secondo comma.
L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a versare altresi' annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia "esterni" che "interni", compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.
Art. 15. - Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venissero meno in tutto o in parte i mezzi messi a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria, uno o ambedue i posti di professore o di assistente di ruolo vengono soppressi, e questi tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.
Il presente atto ha valore di secondo atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, che rimane peraltro inalterata in ogni altra sua parte.
La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell' art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volonta' loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti.
L'atto consta di n. 3 (tre) fogli di carta bollata, scritti su n. 10 (dieci) facciate e meta' dell'undicesima.
Tito CARNACINI
Ing. Giorgio DEGOLA
Giovanna GIBERTINI, teste
Giovanni Ricci, teste
Dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI
Repertorio n. 1722
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Terzo atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, per l'istituzione ed il funzionamento del corso di laurea in "Scienze della produzione animale".
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 22 (ventidue) del mese di giugno, alle ore 9,30, 22 giugno 1970, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;
Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;
Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1 novembre 1931, ed ivi residente, funzionario;
Fantini Gino, nato il 18 maggio 1923 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:
Goidanich prof. Gabriele, nato ad Aosta il 30 agosto 1912, e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di protettore dell'Universita' degli studi di Bologna, delegato dal rettore della medesima, a norma del decreto rettorale in data 1 agosto 1968, n. 1221, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1968, n. 19, Pubblica istruzione, e come tale legale rappresentante dell'universita' stessa, alla stipulazione del presente atto, a cio' espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione della universita' nell'adunanza del 26 febbraio 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A);
Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Liberta', presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi legale rappresentante della stessa, a cio' espressamente autorizzato con delibera in data 3 aprile 1970, n. 210 , approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 4 giugno 1970, n. 255140, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B);
comparenti tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso
che con atto in data 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, a a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Universita' degli studi di Bologna convennero l'istituzione presso la facolta' di agraria della stessa universita' di un corso di laurea in - scienze della produzione animale", che avrebbe svolto la propria attivita' nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria;
che tale corso e' stato istituito, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 18 aprile 1968, n. 1625, ha ritenuto opportuno suggerire agli enti firmatari della convenzione la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione stessa;
che pertanto, in data 21 maggio 1969, repertorio n. 1499, fu stipulato un primo atto aggiuntivo alla citata convenzione per la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 15 luglio 1969, n. 3180, ebbe ulteriormente a rilevare che il detto atto aggiuntivo non conteneva tutte le modifiche in un primo tempo richieste, e in particolare quella relativa alla specificazione della destinazione del 20% del costo medio per il finanziamento dei posti di professore e di assistente da riferirsi allo speciale fondo da costituirsi per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza;
che pertanto, in data 5 novembre 1969, fu stipulato un secondo atto aggiuntivo (repertorio n. 1561) alla citata convenzione, per la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 6, 8, 13 e 15 della citata convenzione;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera 14 febbraio 1970, n. 177, ebbe a comunicare che il Ministero del tesoro, nel prendere in esame, per il prescritto parere, gli atti di cui sopra, aveva chiesto che la convenzione stessa fosse emendata nel senso di escludere qualsiasi riferimento a personale tecnico e amministrativo, stante il divieto di assunzione di personale non insegnante non di ruolo valevole anche per le universita', e che l'art. 15 disponesse che, nel caso di mancato rinnovo della convenzione stessa alla scadenza, ovvero di inosservanza da parte dell'ente sovventore degli impegni finanziari assunti, debbono intendersi automaticamente soppressi tutti i posti convenzionati e non gia', come previsto, parte di essi, e cessare dal servizio non soltanto i titolari di detti posti, bensi' anche tutto il personale insegnante incaricato, nominato in base a tale convenzione;
che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con deliberazione in data 3 aprile 1970 - allegata sotto la lettera B) gia' citata - ha approvato le modifiche suggerite;
che il consiglio della facolta' di agraria e il senato accademico, rispettivamente nelle sedute del 12 febbraio 1970 e del 13 febbraio 1970 - i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere C) e D) - hanno approvato le modifiche di cui sopra;
che il consiglio di amministrazione dell'universita', nella predetta seduta del 26 febbraio 1970, il cui verbale e' allegato sotto la lettera A) gia' citata, ha approvato tali modifiche;
che occorre pertanto procedere alla stipulazione formale di un terzo atto aggiuntivo alla predetta convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228;
Tutto cio' premesso e confermato, le parti come sopra costituite, in esecuzione delle volonta' degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa, che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto,
Convengono e stipulano quanto segue:
Gli atti aggiuntivi stipulati in data 21 maggio 1969, repertorio n. 1499, e in data 5 novembre 1969, repertorio n. 1561, devono considerarsi privi di ogni efficacia e sostituiti in ogni loro parte dal presente.
Gli articoli 3 (1° capoverso), 6, 8, 13 e 15 della convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, sono modificati, e risultano pertanto ora stipulati ed approvati nel seguente testo definitivo:
Art. 3. - Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti e assegnati alla facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che saranno designati nelle forme debite.
Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 6. - Correlativamente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatre milioni), a partire dall'anno accademico 1967-68.
I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:
a) nella misura di L. 12.000.000 (dodici milioni) al finanziamento di n. 2 (due posti di ruolo di professori convenzionati;
b) nella misura di L. 6.720,000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistenti convenzionati;
c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento e all'istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10.
Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) del presente articolo e' compreso anche un importo pari al 20% dei contributi stessi, che costituisce il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei detti posti di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 15, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Art. 8. - Qualora il costo medio dei professori universitari di ruolo e degli assistenti ordinari risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sulla base del quale e' stato calcolato il contributo indicato nelle lettere a) e b) del precedente art. 6, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di professori o assistenti di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' ad elevare il relativo contributo, sempre per tutta la durata della presente convenzione, sino ad adeguarlo ai nuovi costi medi, e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo corrispondente all'aliquota del 20% destinata a costituire il fondo speciale per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste dalla presente convenzione comporti la soppressione di uno o piu' dei posti stessi, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori e degli assistenti universitari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, il contributo corrispondente all'aliquota del 20% succitata.
L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Art. 13. - L'Universita' degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, nonche' l'importo corrispondente al 20% del costo medio per trattamento economico dei titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
L'universita' si obbliga inoltre a versare tutte le eventuali future maggiorazioni indicate nell'art. 8, primo e secondo comma.
L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a versare altresi' annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia "esterni" sia "interni", compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.
Art. 15. - Qualora la presente convenzione non sia rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, vengano meno in tutto o in parte i contributi che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si e' impegnata a versare per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria, tutti i posti di ruolo di cui all'art. 6 sono soppressi; i titolari dei posti stessi saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge e cessera' inoltre dal servizio anche tutto il personale insegnante incaricato, nominato in base alla presente convenzione.
Il presente atto ha valore di atto aggiuntivo definitivo alla convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, che rimane peraltro inalterata in ogni altra sua parte. La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell' art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volonta' loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti.
L'atto consta di n. 6 (sei) fogli di carta bollata, scritti su n. 11 (undici) facciate.
Gabriele GOIDANICH
ing. Giorgio DEGOLA
Adriano FIORE, teste
Gino FANTINI, teste
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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