071U0286
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Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971 n. 286)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega; Ritenuto opportuno; in applicazione delle summenzionate norme, di apportare modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 , concernente indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all' art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 , sono sostituiti con il seguente:
"Le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".
Art. 2
L' art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860 , e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 16. - VALENTINI