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067U1462

IT - DPR

067U1462

Tabella A TABELLA A Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cagli Parte di provvedimento in formato grafico Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967 n. 1462)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163 , concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cagli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1959, n. 1468 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Calitri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Castellamonte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cefalu'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cerreto Sannita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Chiavari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Comiso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Corato; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cortina d'Ampezzo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2094 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Forli'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Galatina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1468 , con il quale, e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Guidizzolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte de L'Aquila; Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Marino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, n. 1701 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Parabita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2093 con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Poggiardo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Salerno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Sciacca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2100 , con il quale e' stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Verona; Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799 , concernente la conversione in cattedra di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione in R. O. di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori; Considerato che dal 1 ottobre 1966 le predette scuole funzionano come istituti d'arte; Ritenuta l'opportunita' di trasformare le predette scuole d'arte in istituti d'arte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1966 le Scuole d'arte di Cagli, Calitri, Castellamonte, Cefalu', Cerreto Sannita, Chiavari, Comiso, Corato, Cortina d'Ampezzo, Forli', Galatina Guidizzolo, L'Aquila, Marino, Parabita Poggiardo, Salerno, Sciacca, Verona sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvati le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente A e A', B e B' C e C', D e D', E e E', F e F', G e G', H e H', I e I', L e L', M e M', N e N', 0 e O', P e P', Q e O', R e R', S e S', T e T', U e U.

Art. 2

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 1.285.000.000 gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 settembre 1967 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato: MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 71 - DI PRETORO

Tabella A

TABELLA A
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cagli
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA A'
Statuto dell'Istituto d'arte di Cagli
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Cagli e' composto delle sezioni di "Decorazione plastica" di "Arte dei metalli" di "Arte del legno".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato, da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella B

TABELLA B
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Calitri
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA B'
Statuto dell'Istituto d'arte di Calitri
Art. 1.
L'istituto d'arte di Calitri e' composto delle sezioni di "Arte della ceramica", "Arte del legno" e "Arte del merletto e del ricamo".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella C

TABELLA C
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Castellamonte
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA C'
Statuto dell'Istituto d'arte di Castellamonte
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Castellamonte e' composto delle sezioni di "Arte della ceramica", "Arte del legno" e di "Arte del merletto e del ricamo".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) da un rappresentante del comune;
c) dal direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 dal fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento delle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionante dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico, oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente dal vice-presidente, del vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella D

TABELLA D
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cefalu'
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA D'
Statuto dell'Istituto d'arte di Cefalu'
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Cefalu' e' composto delle sezioni di "Arte del legno", "Arte dei metalli" e di "Arte del merletto e del ricamo".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio, in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella E

TABELLA E
Pianta organica dell'istituto d'arte di Cerreto Sannita
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA E'
Statuto dell'Istituto d'arte di Cerreto Sannita
Art. 1.
L'istituto d'arte di Cerreto Sannita e' composto della sezione di "Arte della ceramica".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella F

TABELLA F
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Chiavari
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA F'
Statuto dell'istituto d'arte di Chiavari
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Chiavari e' composto delle sezioni di "Arte del legno", "Arte dei metalli", "Decorazione pittorica".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non, di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella G

TABELLA G
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Comiso
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA G'
Statuto dell'istituto d'arte di Comiso
Art. 1.
L'istituto d'arte di Comiso e' composto delle sezioni di "Decorazione plastica", "Arte dei metalli", "Arte del legno", "Arte della ceramica" e di "Arte del merletto e del ricamo".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute, e di puerperio al personale insegnante 6 non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti o scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella H

TABELLA H
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Corato
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA H'
Statuto dell'Istituto d'arte di Corato
Art. 1.
L'istituto d'arte di Corato e' composto delle sezioni di "Arte del legno" e di "Arte della ceramica".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione, in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute, e di puerperio al personale insegnante e con insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituiti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella I

TABELLA I
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA I'
Statuto dell'Istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo
Art. 1.
L'istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo e' composto delle sezioni "Arte del legno" e di "Arte del tessuto".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute, e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato:
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dallo impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella L

TABELLA L
Pianta organica dell'istituto d'arte di Forli'
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA L'
Statuto dell'Istituto d'arte di Forli'
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Forli' e composto delle sezioni "Decorazione pittorica (su tela e su stoffe)" di "Arte del tessuto e di "Arte dei metalli".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dell'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella M

TABELLA M
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Galatina
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA M'
Statuto dell'Istituto d'arte di Galatina
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Galatina e' composto delle sezioni di "Decorazione plastica", "Arte del legno" e di "Arte dei metalli".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 di fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi, sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 11 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e ii conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella N

TABELLA N
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Guidizzolo
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA N'
Statuto dell'istituto d'arte di Guidizzolo
Art. 1.
L'istituto d'arte di Guidizzolo e' composto delle sezioni di "Decorazione pittorica" e di "Arte del legno".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e da fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi, sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo.
In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dell'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella O

TABELLA O
Pianta organica dell'Istituto d'arte de L'Aquila
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA O'
Statuto dell'Istituto d'arte de L'Aquila
Art. 1.
L'Istituto d'arte de L'Aquila e' composto delle sezioni di "Arte del legno", "Arte dei metalli", "Arte del merletto e del ricamo".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
e) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori;
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivano, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme, dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella P

TABELLA P
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Marino
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA P'
Statuto dell'Istituto d'arte di Marino
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Marino e' composto delle sezioni di "Decorazione pittorica o, "Decorazione plastica", "Arte del legno e "Arte dei metalli".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori;
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo 6 articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella Q

Tabella Q
Pianta organica dell'Istituto d'arte di Parabita
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA Q'
Statuto dell'Istituto d'arte di Parabita
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Parabita e' composto delle sezioni d'"Arte dei metalli" e di "Arte del mobile".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazioni costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori;
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti chi diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretarie del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' esseri assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenuti inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio a personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di fa miglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio Finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
I bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella R

TABELLA R
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA R'
Statuto dell'Istituto d'arte di Poggiardo
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Poggiardo e' composto delle sezioni di "Arte del legno", "Arte dei metalli" e di "Arte del tessuto"

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella S

TABELLA S
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA S'
Statuto dell'Istituto d'arte di Salerno
Art. 1.
L'istituto d'arte di Salerno e' composto della sezione di "Arte della ceramica".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella T

TABELLA T
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA T'
Statuto dell'istituto d'arte di Sciacca
Art. 1.
L'istituto d'arte di Sciacca e' composto delle sezioni di "Decorazione pittorica", "Arte del legno", "Arte della ceramica", "Arte del merletto e del ricamo".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella U

TABELLA U
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TABELLA U'
Statuto dell'Istituto d'arte di Verona
Art. 1.
L'Istituto d'arte di Verona e' composto delle sezioni di "Arte del legno" e "Disegnatori di architettura".

Art. 2

Art. 2.
L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del comune;
c) il direttore dell'istituto;
d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.
Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo.
La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposto con decreto del ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.
Il Consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3

Art. 3.
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo del bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell' art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163 ;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4

Art. 4.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quelle della cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5

Art. 5.
Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.
L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.
Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali.
Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.
Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita' che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.
Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base ai reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Art. 6

Art. 6.
A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella V

TABELLA V
Prospetto dei contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli Istituti d'arte, trasformati con decorrenza dal 1 ottobre 1966. ISTITUTO D'ARTE Spese per il personale Cap. 2082 Spese di funzionamento Cap. 2106 Totale complessivo della spesa
0
5. Cerreto Sannita...| 41.000.000 | 10.000.000 | 51.000.000 6. Chiavari..........| 55.500.000 | 10.000.000 | 65.500.000 7. Comiso............| 73.500.000 | 10.000.000 | 83.500.000 8. Corato............| 55.500.000 | 10.000.000 | 65.500.000 9. Cortina d'Ampezzo.| 54.000.000 | 10.000.000 | 64.000.000 10. Forli'.............| 55.000.000 | 10.000.000 | 65.000.00 0
11. Galatina..........| 68.500.000 | 10.000.000 | 78.500.000 12. Guidizzolo........| 51.500.000 | 10.000.000 | 61.500.000 13. L'Aquila..........| 60.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 14. Marino............| 66.000.000 | 10.000.000 | 76.000.000 15. Parabita..........| 51.500.000 | 10.000.000 | 61.500.000 16. Poggiardo.........| 60.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 17. Salerno...........| 48.500.000 | 10.000.000 | 58.500.000 18. Sciacca...........| 74.500.000 | 10.000.000 | 84.500.000 19. Verona............| 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | | |
|----------------|---------------|------------- |1.095.000.000 | 190.000.000 |1.285.000.000
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
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