066U1117
066U1117
Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quali risultano modificate con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 agosto 1966 n. 1117)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15 , concernente revisione e unificazione dell'indennita' di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti; Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061 , recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481 , concernente varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15 , quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481 , sono aggiunte le seguenti:
Esercito: fotointerprete.
Marina: fotointerprete.
Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti:
Esercito:
le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico";
le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".
Art. 2
Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15 , quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481 , sono apportate le seguenti varianti:
Esercito: e' aggiunta la categoria "infermiere specializzato".
Aeronautica: e' soppressa la categoria "tecnici di odontologia".
Art. 3
Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15 , quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481 , e aggiunta la seguente:
"infermiere".
Art. 4
Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15 , integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481 , per le quali e' dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere della indennita' di specializzazione, sono aggiunte le seguenti:
Esercito: "infermiere capo".
Marina: "infermiere capo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1966 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 28. - VILLA