Monitoring Gesetzessammlung

065U1703

IT - DPR

065U1703

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso alcuni Istituti tecnici commerciali e per geometri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965 n. 1703)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 ; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 609 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 , relativo agli orari ed ai programmi di Insegnamento degli istituti tecnici; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero, per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 10 ottobre 1963 e' istituita la sezione specializzata per il commercio con l'estero presso i seguenti Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri:
1) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Vespucci" di Livorno;
2) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo i Verri" di Milano;
3) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "Barozzi" di Modena;
4) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Melloni" di Parma;
5) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Pacini" di Pistoia;
6) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Fusinieri" di Vicenza.

Art. 2

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui ai precedente articolo 1, sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli ordinari stanziamenti del cap. 124 dell'esercizio finanziario 1963-1964 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1965 SARAGAT GUI - MATTARELLA - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 149. - VILLA
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