Monitoring Gesetzessammlung

065U0674

IT - DPR

065U0674

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965 n. 674)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e l'Austria, concluso a Milano il 24 ottobre 1963 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. XIV dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1965 SARAGAT MORO - MATTARELLA CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 166. - VILLA

Art. I

Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico (Milano, 24 ottobre 1963).
ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO PER LO SCAMBIO DEI FILM E LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO CINEMATOGRAFICO.
Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di favorire ed incrementare i rapporti cinematografici tra i due Paesi, sono addivenuti al seguente accordo:
Art. I
1) L'importazione e lo sfruttamento di film - di qualsiasi
metraggio, - in edizione originale, con o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle Parti contraenti ad alcuna limitazione nel quadro delle vigenti disposizioni di legge.
2) Non sono del pari sottoposti ad alcuna limitazione
l'importazione e lo sfruttamento di film a corto od a lungo metraggio in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, come pure i film per i giovani e per i ragazzi.
3) Lo stesso dicasi per i film a lungo metraggio in versione
doppiata presentati a partire dal 1 settembre 1963, a Festival internazionalmente riconosciuti.
4) L'importazione di qualsiasi tipo di film, per la diffusione a
mezzo televisione non e' sottoposta ad alcuna limitazione.

Art. II

Art. II
1) L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da
giornali filmati di attualita' italiani ed austriaci sara' autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza.
2) La disposizione del precedente paragrafo non si applica
all'importazione di giornali filmati completi di attualita', destinati ad essere proiettati senza modifiche nel Paese di importazione. Cio' vale anche per il materiale (immagine e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualita' riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione.
3) Il semplice spostamento della successione delle immagini di un giornale filmato di attualita' importato, la riduzione oppure un non rilevante aumento di metraggio non sono da considerarsi modifiche.

Art. III

Art. III
1) Le competenti Autorita' austriache autorizzeranno annualmente, per la durata del presente accordo e nel quadro delle disposizioni di legge vigenti, l'importazione e lo sfruttamento di:
a) 45 film italiani a lungo metraggio, doppiati;
b) 2 film italiani a lungo metraggio, doppiati per ogni film a
lungo metraggio austriaco che, dopo il terzo film a lungo metraggio austriaco introdotto in Italia durante il periodo di validita' del presente Accordo, sia stato presentato al pubblico in versione doppiata;
c) 5 film a lungo metraggio doppiati per ogni film a lungo
metraggio realizzato in coproduzione italo-austriaca;
d) 5 film a lungo metraggio doppiati per ogni film italiano a
lungo metraggio girato in Austria, purche' l'effettiva durata delle riprese non sia in Austria inferiore a due settimane;
2) Le competenti Autorita' italiane autorizzeranno l'importazione e
lo sfruttamento di film austriaci a lungo metraggio in edizione doppiata senza limitazione numerica.
3) Qualora le richieste per l'importazione e lo sfruttamento in
Austria di film a lungo metraggio in edizione doppiata dovessero superare il numero stabilito nel precedente paragrafo (1), le Autorita' competenti dei due Paesi si riservano di esaminare la possibilita' di concedere ulteriori autorizzazioni.

Art. IV

Art. IV
1) L'importazione dei film di cui agli articoli precedenti,
qualunque sia il Paese di provenienza, e' subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalita' italiana o austriaca del film.
2) Tale certificato sara' rilasciato da parte italiana dal
Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo e da parte austriaca dal Fachverband der Filmindustrie Osterreichs.
3) Condizione essenziale per il rilascio da parte italiana del
certificato di nazionalita' dei film a lungo metraggio e' che siano stati ammessi alla programmazione obbligatoria in Italia.

Art. V

Art. V
Le Autorita' competenti di entrambe le Parti Contraenti si
scambieranno informazioni ogni sei mesi sui permessi concessi per l'importazione dei film ed eventuali modifiche ed aggiunte al riguardo.

Art. VI

Art. VI
Le Parti Contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo e corto metraggio in coproduzione tra produttori italiani e austriaci.
Tali film dovranno soddisfare alle condizioni seguenti:
a) l'ammissione dei film al beneficio della coproduzione e'
subordinata ad un preventivo, concorde benestare delle Autorita' competenti dei due Paesi alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film;
b) l'apporto finanziario dei coproduttori dovra' essere
possibilmente proporzionato al rendimento dei mercati;
c) in casi eccezionali, per l'anno di validita' dell'Accordo e
per un numero non superiore a 3 film di lungo metraggio per ogni Paese, potranno essere riconosciute da ambo le Parti coproduzioni con una partecipazione minima, del 15% del costo totale di ciascun film.
Alla fine dell'anno di validita' dell'Accordo, la Commissione mista esaminera' la proporzione degli apporti in linea generale raggiunti in tali coproduzioni e si pronuncera' per ulteriori possibilita' di continuare a concedere le predette autorizzazioni;
d) le coproduzioni di cortometraggi dovranno essere sempre
equilibrate negli apporti e non superare il numero di C per anno di validita' dell'Accordo e per Paesi, salvo deroghe da concordare tra le competenti Autorita' dei due Paesi. Ad ogni cortometraggio girato in Italia o in Austria dovra' corrispondere un altro cortometraggio di pari importanza da girare nell'altro Paese. La Commissione mista, alla fine dell'anno di validita' dell'Accordo, controllera' l'equilibrio degli apporti.

Art. VII

Art. VII
Ciascun coproduttore e' proprietario a tutti gli effetti di un
negativo del film e di un controtipo.

Art. VIII

Art. VIII
1) I film realizzati in coproduzione saranno considerati nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.
2) I proventi dei film di coproduzione dovranno essere suddivisi
proporzionalmente agli apporti di ognuno dei coproduttori ed i mercati di spettanza esclusiva dovranno essere cosi' ripartiti:
a) al coproduttore italiano: il territorio della Repubblica
italiana, la Libia, la Somalia, la Federazione etiopico-eritrea e le navi battenti bandiera italiana;
b) al coproduttore austriaco: il territorio della Repubblica
Austriaca.
3) I proventi realizzati in terzi Paesi saranno ripartiti prorata secondo i rispettivi apporti fra i coproduttori dei due Paesi. I coproduttori hanno comunque la facolta' di ripartire fra loro tali Paesi. Detta ripartizione dovra' essere approvata dalle competenti Autorita' dei due Paesi.
4) Le copie per lo sfruttamento dovranno, salvo impossibilita'
tecniche, essere stampate nei Paesi cui esse sono destinate.
5) Nella presentazione di ogni copia di un film realizzato in
coproduzione e nel materiale pubblicitario devono essere indicati i nomi di tutti i coproduttori e vi si deve specificare che si tratta di una coproduzione.
6) Il contratto di coproduzione deve stabilire quall'e' il
contraente che ha diritto di presentare il film coprodotto ai Festival internazionali.

Art. IX

Art. IX
Per la realizzazione delle coproduzioni valgono le seguenti norme:
1) Esse sono soggette al consenso preventivo dei due Uffici
competenti: nella Repubblica italiana del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - e nella Repubblica Austriaca del Bundesministerium fur Handel und Wiederaufbau. Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.
2) Le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite
esclusivamente nei due Paesi, calvo quelle eccezioni richieste dal contenuto del film.
3) Nel caso dell'esportazione del film in un Paese in cui
l'importazione dei film di una delle Parti Contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore, l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi e' equivalente, saranno imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Tale regola si applica alle coproduzioni minoritarie austriache, per la sola Repubblica Federale di Germania, quando vi sia disponibilita' nel contingente austriaco.
Qualora il contingente fosse applicato verso uno sole dei due
Paesi, il film sara' considerato di nazionalita' del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza degli apporti di uno o dell'altro Paese.

Art. X

Art. X
1) Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la
realizzazione in coproduzione di film di particolare valore internazionale tra l'Italia, l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.
2) Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della
coproduzione dovranno formare oggetto di particolare, esame caso per caso.
3) Per queste coproduzioni la partecipazione finanziaria dei
produttori di ogni Paese deve essere almeno del 20% rispetto all'intero costo del film.

Art. XI

Art. XI
1) Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni
possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, costumi, scenari e ogni altro accessorio) nonche' per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico.
2) Le Parti Contraenti si impegnano inoltre ad autorizzare il
trasferimento degli importi necessari per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.

Art. XII

Art. XII
Tenuto conto della prossima scadenza della legge italiana del 14
febbraio 1963, n. 76, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dal presente Accordo potranno essere concesse da parte italiana solo ai film di coproduzione che siano proiettati al pubblico prima della scadenza della legge stessa, che e' prevista non oltre il 30 giugno 1964. Qualora l'ordinamento legislativo successivo italiano lo consentisse, le autorizzazioni previste per le coproduzioni potranno essere concesse anche ai film che saranno proiettati al pubblico in Italia dal 1 luglio 1964 al 31 agosto 1964.

Art. XIII

Art. XIII
1) Una Commissione mista, durante il periodo di validita' del
presente Accordo, potra' riunirsi a richiesta di una delle Parti Contraenti, allo scopo di assicurare la regolare applicazione del presente Accordo, nonche' per dirimere le difficolta' che eventualmente potessero sorgere e per predisporre le basi di un nuovo Accordo o apportare modifiche al presente.
2) La Delegazione italiana sara' presieduta dal Direttore Generale dello Spettacolo o da un suo Delegato.
3) La Delegazione austriaca sara' presieduta da un Delegato
nominato dal Ministero Federale del Commercio e della Ricostruzione.
4) I Presidenti saranno assistiti da funzionari ed esperti in
materia cinematografica.

Art. XIV

Art. XIV
Il presente Accordo entrera' in vigore mediante scambio di note tra
i due Governi e sara' valido, con effetto retroattivo, dal 1 settembre 1963 al 31 agosto 1964. Esso si considerera' rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia di una delle due Parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua
tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Milano, addi' 24 ottobre 1963
Il Presidente della Delegazione italiana
ANNIBALE SCICLUNA
Il Presidente della Delegazione Austriaca
ERNSTR LUEGMAYER

Accordo-Procedura

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COPRODUZIONI ITALO-AUSTRIACHE (24 ottobre 1963)
Per la concessione del benestare per le coproduzioni
cinematografiche e' competente:
In Italia:
- il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo.
Per l'AUSTRIA:
- Das Bundesministerium fur Handel und Wiederaufbau.
La procedura di approvazione comprende:
La concessione di un benestare definitivo di coproduzione.
I due coproduttori debbono presentare contemporaneamente, non piu' tardi di due settimane prima di iniziare la ripresa del film, la richiesta della approvazione definitiva della coproduzione.
Alla richiesta debbono essere allegati i seguenti documenti,
redatti nelle due lingue:
1° la sceneggiatura definitiva con i dialoghi (due copie);
2° un documento comprovante l'acquisto dei diritti di autore
necessari o di una opzione relativa;
3° il contratto definitivo di coproduzione tra i due coproduttori
(quattro copie). Da tale contratto dovra' risultare tra l'altro:
a) la specificazione della quota di partecipazione dei due
gruppi;
b) la divisione dei mercati di sfruttamento dei film o la
spartizione dei relativi proventi;
4° il piano di finanziamento definitivo (due copie);
5° la distinta completa del personale da impiegarsi nella
coproduzione (artisti e tecnici) (due copie);
6° il piano di lavorazione completo (due copie);
7° il preventivo di spesa secondo le voci d'uso (due copie);
8° il documento comprovante che e' stata presentata una domanda di iscrizione di contratto di coproduzione al pubblico Registro cinematografico internazionale nel caso in cui venisse istituito presso la Federazione internazionale delle Associazioni di produttori di film;
9° contratto di locazione dei teatri di posa;
10° le garanzie finanziarie.
L'approvazione definitiva comprende il benestare degli Uffici
competenti dei due Paesi per effettuare una coproduzione nella forma prevista dai contratti ed in conformita' delle eventuali disposizioni emanate dai detti Uffici.
E' tuttavia in facolta' dei coproduttori di presentare, prima
dell'incartamento definitivo, alle Autorita' dei due Paesi, il soggetto del producendo film, prospettando tutti gli elementi tecnici, artistici e finanziari, al fine di ottenere una autorizzazione di massima.
Tale autorizzazione, qualora il film realizzato si distanzi da
elementi di prima valutazione, non pregiudica comunque le decisioni che potranno essere adottate dalle Autorita' stesse nei riguardi del riconoscimento della produzione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO
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