065U1655
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Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del Trattato Istitutivo della C.E.E. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965 n. 1655)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 221 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871 , concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.); Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141 , concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunita' Economica Europea (C.E.E.).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 82. - VILLA