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066U0925

IT - DPR

066U0925

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966 n. 925)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 172. - E' abrogato e sostituito dal seguente: La Facolta' di agraria conferisce: la laurea in Scienze agrarie; la laurea in Scienze forestali. Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze forestali: Art. 177. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali e' di due anni. Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie: Insegnamenti fondamentali: 1) Botanica forestale; 2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale); 3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale); 4) Chimica forestale; 5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura; 6) Dendrometria (semestrale); 7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale); 8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale); 9) Topografia; 10) Costruzioni forestali (semestrale); 11) Sistemazioni idraulico-forestali; 12) Assestamento forestale; 13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata); 14) Patologia vegetale forestale; 15) Industrie chimico-forestali (semestrale); 16) Legislazione forestale; 17) Economia ed estimo forestale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 136. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 172. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
La Facolta' di agraria conferisce:
la laurea in Scienze agrarie;
la laurea in Scienze forestali.
Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze forestali:
Art. 177. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali e' di due anni.
Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie:
Insegnamenti fondamentali:
1) Botanica forestale;
2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale);
4) Chimica forestale;
5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
6) Dendrometria (semestrale);
7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale);
9) Topografia;
10) Costruzioni forestali (semestrale);
11) Sistemazioni idraulico-forestali;
12) Assestamento forestale;
13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
14) Patologia vegetale forestale;
15) Industrie chimico-forestali (semestrale);
16) Legislazione forestale;
17) Economia ed estimo forestale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 136. - VILLA
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