Monitoring Gesetzessammlung

065U1422

IT - DPR

065U1422

Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965 n. 1422)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 marzo 1964, n. 02 , recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670 , riguardante il coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 ; Ritenuta la necessita' di provvedere alla emanazione delle disposizioni inerenti all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del suindicato decreto presidenziale; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

Agli effetti della gestione della spesa dei Comuni e delle Province, la distinzione tra "spese ordinarie e di parte ordinaria" e "spese straordinarie o di parte straordinaria 1) e' abolita, e sostituita da quella tra "spese correnti" (o di funzionamento e mantenimento) e "spese in conto capitale" (o di investimento).

Art. 2

Ai fini dell'analisi funzionale le spese correnti e le spese in conto capitale si ripartiscono:
a) per i Comuni, in nove sezioni:
1) amministrazione generale;
2) difesa;
3) giustizia;
4) sicurezza pubblica;
5) istruzione e cultura;
6) azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
7) azione ed interventi nel campo sociale;
8) azione ed interventi in campo economico;
9) oneri non ripartibili;
b) per le Province, in sei sezioni:
1) amministrazione generale;
2) Istruzione e cultura;
8) azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
d) azione ed interventi in campo sociale;
5) azione ed interventi in campo economico;
6) oneri non ripartibili.

Art. 3

Ai fini dell'analisi economica, le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Province vanno rilevate in quattordici categorie:
A) Spese correnti:
1) personale (in attivita' di servizio ed in quiescenza);
2) acquisto di beni di consumo e servizi;
3) trasferimenti;
4) interessi;
5) poste correttive e compensative delle entrate;
6) ammortamenti;
7) somme non attribuibili;
B) Spese in conto capitale:
8) beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente;
9) beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente;
10) trasferimenti;
11) partecipazioni azionarie e conferimenti;
12) concessione di crediti ed anticipazioni per finalita' produttive;
13) concessione di crediti ed anticipazioni per finalita' non produttive;
14) somme non attribuibili.

Art. 4

Il bilancio di previsione, i riepiloghi ed i quadri riassuntivi indicati nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670 , vanno compilati secondo i modelli allegati.

Art. 5

Nulla e' innovato per quanto concerne la distinzione, ad ogni effetto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei Comuni e delle Province in "obbligatorie" e "facoltative".
Restano del pari immutate tutte le disposizioni di legge e regolamentari del vigente ordinamento comunale e provinciale riguardanti le competenze del Ministro per l'interno, della Commissione centrale per la finanza locale, del Prefetto, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nonche) le norme concernenti le responsabilita' contabili e amministrative degli impiegati e degli amministratori dei Comuni e delle Province.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti, addi' 30 dicembre 1995 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 88. - VILLA

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