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066U0545

IT - DPR

066U0545

Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966 n. 545)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Le norme dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova risultanti dal decreto suindicato sono abrogate e sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 giugno 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 27. - VILLA

Art. 1

Statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero
"Adelchi Baratono" di Genova
Art. 1.
E' istituito in Genova un Istituto universitario di magistero, pareggiato alle Facolta' di magistero delle Universita' statali, a norma degli articoli 229 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
L'Istituto ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti del testo unico predetto, ed e' sottoposto alla vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto universitario di magistero di Genova conferisce le lauree ed il diploma di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 : "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario" e successive modificazioni, e precisamente:
a) Laurea in materie letterarie;
b) Laurea in pedagogia;
c) Laurea in lingue e letterature straniere;
d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 3

Art. 3.
L'Istituto universitario di magistero e' disciplinato nel suo funzionamento:
1) dalle norme generali e speciali contenute nelle leggi e nei regolamenti che governano le Facolta' di magistero delle Universita' dello Stato e gli Istituti di magistero pareggiati;
2) dalle norme del presente statuto.

Art. 4

Art. 4.
L'Istituto universitario di magistero, e' fondato dal comune di Genova, il quale provvede al suo finanziamento con una dotazione che sara' stabilita dagli organi comunali.
Nell'eventualita' che in sede consuntiva il bilancio dell'Istituto risultasse deficitario, il comune di Genova, quale Ente finanziatore, provvedera' a colmare la differenza con dotazione supplementare.

Art. 5

Art. 5.
L'Istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal sindaco o da un assessore da lui delegato.
Ne fanno parte:
a) il direttore dell'Istituto;
b) tre membri nominati dal Consiglio comunale;
c) un rappresentante del Governo designato dal Ministero della pubblica istruzione;
d) un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto;
e) il direttore amministrativo dell'Istituto.
Avra' diritto ad un rappresentante del Consiglio di amministrazione l'Ente o il gruppo di Enti che concorra al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni.
I membri del Consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente, del direttore dell'Istituto e del direttore amministrativo che sono membri di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati.
Il direttore amministrativo e' il segretario del Consiglio.

Art. 6

Art. 6.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; presiede al governo amministrativo dell'Istituto, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; esercita tutte le altre attribuzione che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 7

Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione:
a) provvede alla gestione amministrativa economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi;
c) delibera secondo le proposte del Consiglio direttivo sui provvedimenti di carattere amministrativo necessari per coprire le cattedre o stabilmente mediante incarichi;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio e' richiesto lo intervento della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente ordinariamente ogni quattro anni, straordinariamente sempre che occorra. Su richiesta dei due terzi dei membri il presidente ha l'obbligo di convocare in qualunque momento il Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Art. 8.
Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 9

Art. 9.
Il direttore e' eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo.
Il direttore:
a) vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi;
b) cura il regolare andamento degli studi, gli orari e la osservanza di tutte le norme relative all'attivita' didattica e disciplinare dell'Istituto;
c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale insegnante, sui lettori e assistenti e sugli studenti, secondo le norme previste o richiamate dal presente statuto;
d) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;
e) riferisce al Ministero e all'Amministrazione comunale sull'andamento generale dell'Istituto con una relazione annuale;
f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il direttore, in caso di sua assenza od impedimento e' sostituito da un altro membro del Consiglio direttivo da lui preventivamente designato.
Al direttore spetta un'indennita' di carica, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10

Art. 10.
Il Consiglio direttivo e' composto dai professori di ruolo dell'Istituto. Esso e' presieduto dal direttore dell'Istituto. Il professore di ruolo piu' giovane di eta' ne e' il segretario.
Il Consiglio direttivo:
a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi;
b) delibera su quanto riguarda l'attivita' scientifica e didattica dell'Istituto, entro i limiti del bilancio;
c) affida annualmente a uno dei professori di ruolo o incaricati la sopraintendenza della biblioteca (acquisti, disciplina, orario, ecc.);
d) elegge tra i suoi membri un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione;
e) provvede annualmente alla determinazione o alla conferma dei piani di studio;
f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 11

Art. 11.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto il meno anziano dei quali funge da segretario.
Il Consiglio dei professori:
a) coordina i programmi di insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi;
b) delibera sugli orari delle lezioni, sulle esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;
c) da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 12

Art. 12.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio direttivo e' richiesto l'intervento della maggioranza dei membri.

Art. 13

Art. 13.
L'anno accademico e il relativo calendario sono quelli fissati dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio direttivo puo' per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto.

Art. 14

Art. 14.
Le lauree di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2 del presente statuto, si conseguono dopo un corso di studi quadriennale.
Il diploma di cui alla lettera d) dello stesso articolo si consegue dopo un corso di studi triennale.

Art. 15

Art. 15.
Per il conseguimento delle lauree e del diploma gli insegnamenti si dividono in fondamentali e complementari, nel modo seguente:
a) laurea in Materie letterarie.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del teatro e dello spettacolo;
7) Linguistica;
8) Letterature moderne comparate;
9) Estetica;
10) Etnografia;
11) Storia della musica;
12) Storia contemporanea;
13) Storia della geografia e delle esplorazioni;
14) Storia delle tradizioni popolari;
15) Latino medioevale;
16) Letteratura italiana contemporanea;
17) Storia della lingua italiana;
18) Letteratura anglo-americana;
19) Civilta' greca;
20) Storia e critica del film.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Il terzo anno di corso di "geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione.
Nel corso di "storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro scelti fra i complementari.
b) laurea in Pedagogia.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Filosofia morale;
7) Psicologia dell'eta' evolutiva;
8) Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche;
9) Sociologia;
10) Storia delle religioni;
11) Filosofia della scienza;
12) Estetica;
13) Letterature moderne comparate;
14) Storia della musica;
15) Storia della lingua italiana;
16) Storia e critica del film.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro scelti fra i complementari.
c) laurea in Lingue e letterature straniere.
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 , dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o della Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 , o dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, e concorso; diploma di maturita' scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale).
2) Lingua e letteratura latina (biennale).
3) Lingua e letteratura francese.
4) Lingua e letteratura tedesca.
5) Lingua e letteratura inglese.
6) Lingua e letteratura spagnola.
7) Filologia romanza.
8) Filologia germanica.
9) Storia (biennale).
10) Geografia.
Insegnamenti complementari:
1) Storia della filosofia.
2) Filosofia.
3) Pedagogia.
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.
5) Slavistica.
6) Linguistica.
7) Estetica.
8) Letterature moderne comparate.
9) Storia della musica.
10) Storia della lingua italiana.
11) Letteratura anglo-americana.
12) Storia e critica del film.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione.
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Lo studente deve seguire per quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.
d) diploma di abilitazione, alla vigilanza nelle scuole elementari.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.
Insegnamenti complementari:
Lingua moderna straniera a scelta (biennale).
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.
Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguiti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 16

Art. 16.
Tutti i corsi comprendono un minimo di tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.

Art. 17

Art. 17.
L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e della abilitazione alla vigilanza scolastica puo' essere impartito a classi riunite.
Col manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune.

Art. 18

Art. 18
L'insegnamento e' impartito da professori di ruolo e da incaricati.
Il numero dei posti di ruolo dei professori e degli assistenti e' stabilito nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo delibera la copertura dei posti di professore di ruolo e dei posti degli assistenti di ruolo nel numero rispettivamente indicato nella tabella suddetta, mediante utilizzo degli stanziamenti all'uopo inscritti nel bilancio dell'Istituto che trovano contropartita nel contributo fisso stabilito dall'Amministrazione comunale a favore dell'Istituto per cattedre ed assistenti di ruolo.
Ove le cattedre permangono vacanti per due anni, si applica lo intervento ministeriale previsto dall' art. 1 della legge 27 luglio 1949, n. 449 .

Art. 19

Art. 19.
Per la copertura dei posti di ruolo contemplati nell'annessa tabella n. 1 si provvedera', secondo le decisioni del Consiglio direttivo, nei modi previsti dalla legge, e cioe' o chiedendo che venga bandito apposito concorso, o procedendo alla chiamata di insegnanti ternati in concorsi richiesti da altre Universita' o Istituti universitari, oppure mediante trasferimento di insegnanti straordinari e ordinari di altre Universita' o Istituti universitari.

Art. 20

Art. 20.
La nomina dei professori di ruolo e i provvedimenti concernenti il loro stato giuridico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo, in conformita' alle disposizioni vigenti per gli insegnamenti delle Universita' statali.

Art. 21

Art. 21.
Il conferimento degli incarichi di insegnamento e' deliberato su proposta del Consiglio direttivo, in conformita' delle disposizioni vigenti per gli insegnanti incaricati delle Universita' statali dal Consiglio di amministrazione limitatamente alla sfera delle sue competenze amministrative.

Art. 22

Art. 22.
Per il trattamento economico la carriera e lo stato giuridico dei professori di ruolo valgono, in quanto applicabili, le norme relative al trattamento economico alla carriera ed allo stato giuridico dei professori di ruolo delle Universita' statali.
A favore dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

Art. 23

Art. 23.
I professori provenienti da Universita' o Istituti superiori statali o liberi entrano in ruolo col trattamento economico che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Universita' o in Istituti statali.

Art. 24

Art. 24.
Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Universita' statali sara' estesa anche ai professori di ruolo dell'istituto.

Art. 25

Art. 25.
Ai professori incaricati e' devoluto l'emolumento annuo fissato dalle disposizioni vigenti per le Universita' statali.

Art. 26

Art. 26.
Alle cattedre di lingue e letterature straniere sono assegnati lettori i quali hanno il compito di curare, sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 27

Art. 27.
Il numero dei posti degli assistenti di ruolo e' determinato dalla tabella I annessa al presente statuto.
Gli assistenti di ruolo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia sentito il Consiglio direttivo secondo le modalita' vigenti in materia per la nomina degli assistenti nelle Universita' statali.
Per il trattamento economico lo stato giuridico e la carriera valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle Universita' statali.
Fino a quando non saranno nominati gli assistenti di ruolo, si provvede mediante incarichi secondo le norme vigenti.
Il conferimento degli incarichi e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia sentito il Consiglio direttivo.
Possono, altresi', essere nominati annualmente assistenti volontari o lettori dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 28

Art. 28.
Il numero degli assistenti volontari e dei lettori ed il loro trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 29

Art. 29.
Per quanto riguarda la disciplina, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive modificazioni, intendendosi che le funzioni attribuite alla Corte di discipline sono esercitate dal Consiglio direttivo.

Art. 30

Art. 30.
L'iscrizione al primo anno di Magistero si fa in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.
Il numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e per il corso di diploma e' stabilito anno per anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 31

Art. 31.
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta su carta legale indirizzata al direttore, deve essere presentata alla Segreteria non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) residenza della famiglia;
3) recapito dello studente in Genova;
4) corso di laurea o diploma cui lo studente intende iscriversi;
5) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) della ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) del certificato di nascita in bollo, legalizzato quando occorra;
c) del titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero di certificato provvisorio, che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
d) di un'altra fotografia (uguali a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco deve essere debitamente legalizzata, quando occorra.

Art. 32

Art. 32.
Il candidato proveniente da corsi di laurea e di disciplina di altre Universita' e Istituti universitari deve indicare tale sua qualita' sulla domanda di ammissione al concorso.
Qualora abbia superato la prova del concorso di ammissione il Consiglio direttivo stabilira' l'anno di corso cui potra' essere iscritto in base agli esami che verranno convalidati in conformita' del disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 33

Art. 33.
Per ottenere l'iscrizione al 1° anno di corso dell'Istituto, gli studenti, che abbiano superato il concorso, debbono presentare alla Segreteria, non oltre il 25 dicembre le ricevute di pagamento relative alla tassa di immatricolazione e alla prima rata:
a) della tassa annuale di iscrizione;
b) della soprattassa per esami di profitto;
c) dei vari contributi.
Per i termini di pagamento delle restanti rate di tasse e soprattasse e per quanto attiene agli studenti stranieri, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .
All'atto della immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento ed un libretto di iscrizione che valgono per l'intero corso degli studi.

Art. 34

Art. 34.
La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso, deve essere presentata dal 1 agosto al 5 novembre incluso, di ogni anno alla Segreteria, corredata dalla ricevuta dell'eseguito pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto e' stabilito nel terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 . Il direttore puo' accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Art. 35

Art. 35.
Con l'iscrizione lo studente assume l'obbligo del pagamento integrale delle tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno di corso al quale egli viene iscritto. La rateazione concessagli nel pagamento non lo dispensa da tale obbligo anche se durante l'anno, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, egli interrompe e abbandona gli studi.

Art. 36

Art. 36.
Gli studenti fuori corso i quali intendono esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a presentare ogni anno, entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domanda (in carta legale) di ricognizione della qualita' di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.

Art. 37

Art. 37.
La Segreteria tiene al corrente un registro della carriera scolastica degli studenti iscritti.
Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco degli iscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 38

Art. 38.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equipollente al diploma di abilitazione magistrale e presentino gli altri documenti di cui all'art. 31 del presente statuto.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarita' e sull'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 39

Art. 39.
Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 40

Art. 40.
Le punizioni che le autorita' accademiche possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:
1) ammonizione;
2) interdizione temporanea da uno a piu' corsi;
3) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
4) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami.
a) l'ammonizione e fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o piu' corsi e la sospensione dagli esami, sono inflitti dal direttore sentito il Consiglio direttivo;
c) l'esclusione temporanea dall'Istituto e' inflitta dal Consiglio direttivo, sentito l'incolpato.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo e puo' presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne e' presa nota nel registro della carriera scolastica.
Della applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Le sanzioni disciplinari contemplate nei numeri 2), 3) e 4) del presente articolo sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Art. 41

Art. 41.
Gli esami sono:
a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
b) di profitto;
c) di laurea.

Art. 42

Art. 42.
L'esame di concorso per l'iscrizione si da' in una sola sessione che ha luogo il 12 novembre o, se questo e' festivo, il giorno seguente. Gli esami di profitto e di laurea si possono dare in due sessioni, estiva e autunnale, la data delle quali e' fissata ogni anno dal Consiglio direttivo entro i limiti stabiliti dalle norme in vigore.
Lo studente puo' distribuire gli esami di profitto fra le sessioni, ma non puo' ripetere nella stessa sessione lo stesso esame.
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.
Nessuno puo' essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o conseguire il diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi, salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 43

Art. 43.
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.
Nessuno puo' essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi, salvo che, in quest'ultimo case, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 44

Art. 44.
L'esame per il conseguimento della laurea di cui all'art. 2 del presente statuto consiste:
a) nella presentazione di una dissertazione scritta, sulla materia scelta dallo studente e su argomento stabilito d'accordo con il professore di tale disciplina;
b) nella discussione della dissertazione scritta.
La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia alla Segreteria dell'Istituto entro il termine stabilito dal direttore.

Art. 45

Art. 45.
Il giudizio di idoneita' e' dato in base all'esito degli esami, tenendo anche conto dell'assiduita', del profitto negli studi e della maturita' intellettuale dello studente, di cui i professori si accertano durante l'anno accademico.

Art. 46

Art. 46.
Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia che ne e' il presidente, da un professore ufficiale di materia affine, e da un libero docente o cultore della materia il quale, per la lingua e la letteratura straniera, dovra' essere un lettore della rispettiva lingua.
Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal direttore che ne e' il presidente, dal professore della materia di cui e' oggetto la dissertazione e da altri nove membri scelti dal direttore conformemente all' art. 42 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 47

Art. 47.
Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.
Il voto di semplice idoneita' e' indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.
Negli esami di laurea e di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti, consegue i pieni voti se ottiene la totalita' dei punti.
In caso di pieni voti assoluti la Commissione puo' concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimita'.
Per il conferimento della dignita' di stampa ad una dissertazione occorre la deliberazione all'unanimita' in seguito a motivata relazione scritta di tre professori tra cui quello della materia oggetto della tesi.
Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art. 48

Art. 48.
Le lauree ed il diploma, conferiti dall'istituto, vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni, e debbono essere sottoscritti anche dal direttore amministrativo.
Nelle lauree e nel diploma non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia concessa.

Art. 49

Art. 49.
L'annessa tabella n. 2 determina le tasse, le soprattasse e i contributi vari per il conseguimento dei diplomi di laurea e di abilitazione.
Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e soprattasse scolastiche per le Facolta' di magistero delle Universita' dello Stato si intende estesa all'Istituto universitario pareggiato di magistero di Genova.

Art. 50

Art. 50.
Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni volta che si ripresenta, una soprattassa di L. 500; per la ripetizione dell'esame di laurea una soprattassa di lire 3.000.

Art. 51

Art. 51.
I laureati che intendono conseguire un'altra laurea o diploma debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, soprattasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del nuovo titolo accademico. I diplomati che intendono conseguire una laurea debbono pagare per il nuovo corso di studi - oltre la tassa di immatricolazione e le tasse, soprattasse e contributi relativi agli anni di corso che devono ancora seguire per il conseguimento della laurea - anche la eventuale differenza fra le tasse del corso di diploma e quelle del corso di laurea per gli anni dei quali venissero dispensati nel corso di laurea cui vengono iscritti.

Art. 52

Art. 52.
Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.
Se peraltro, nel nuovo corso, le tasse siano piu' elevate, lo studente ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale e' iscritto, sia per quelli dai quali fosse dispensato nel corso di studi cui fa passaggio.

Art. 53

Art. 53.
Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 54

Art. 54.
Tutte le tasse, soprattasse e contributi si pagano mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 4/12781 intestato all'Istituto universitario di magistero, fatta eccezione per le tasse di laurea e di diploma le quali sono dovute allo Erario e il cui pagamento dovra' essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 4/9764 intestato all'Ufficio del registro di Genova. Il provento annuale delle soprattasse per esami di profitto e di laurea costituisce un unico fondo che alla fine di ogni anno viene ripartito tra i professori di ruolo ed i professori incaricati componenti il Consiglio direttivo e gli altri professori dell'Istituto in base alle determinazioni del Consiglio di amministrazione a sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512 .

Art. 55

Art. 55.
Tutti i certificati, copie, estratti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, debbono essere rilasciati in conformita' delle leggi sul bollo, e debbono essere sottoscritti dal direttore e dal direttore amministrativo.

Art. 56

Art. 56.
Gli studenti di condizioni economiche non agiate, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere con deliberazione del Consiglio di amministrazione:
a) per l'immatricolazione e iscrizione al 1° anno di corso, se nel concorso per l'ammissione abbiano riportato una votazione non inferiore ai sette decimi;
b) per l'iscrizione ad anni successivi al 1° in tutto, se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dall'Istituto, conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non piu' di un esame; e per la meta' se abbiano superato i predetti esami, conseguendo una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non piu' di un esame;
c) per l'esame di laurea in tutto o per la meta' delle soprattasse e contributi, in base ai risultati degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);
d) per la tassa di laurea, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale del pagamento delle soprattasse e contributi per l'anno di laurea di cui alla precedente lettera c) abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi;
e) per la tassa di diploma se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dall'Istituto per l'ultimo anno di corso conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non piu' di un esame.
La dispensa non e' concessa ne' allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare superiore all'ammonizione ne' a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, ne' infine a quello che, gia' provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripresa iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma.

Art. 57

Art. 57.
Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonche' gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi gli studenti mutilati e invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati o invalidi della guerra di liberazione, nonche' gli studenti mutilati e invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscono di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della meta' di tutte le tasse, soprattasse e contributi.
Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non e' riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

Art. 58

Art. 58.
La domanda di esonero deve essere fatta in carta legale e deve portare in calce l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) atto notario del sindaco del Comune in cui ha domicilio la famiglia, contenente lo stato di famiglia con tutte le informazioni atte a valutarne le condizioni economiche. Dall'atto notorio deve risultare il luogo di nascita del padre e della madre;
2) certificato del procuratore delle imposte del Comune di residenza della famiglia;
3) dichiarazione in carta libera del capo famiglia di non possedere altri redditi oltre quelli risultanti dai documenti presentati. La dichiarazione deve essere vistata dal sindaco.

Art. 59

Art. 59.
L'Istituto ha un direttore amministrativo messo a disposizione dal Comune fra i funzionari amministrativi dell'Amministrazione civica.
Sulla nomina o sul trasferimento del direttore amministrativo il Comune deve sentire il parere del Consiglio di amministrazione, il quale parere per altro non e' vincolante per il Comune.

Art. 60

Art. 60.
Il direttore amministrativo, oltre alle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 del presente statuto, sopraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, ha la direzione degli uffici di segreteria ed e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 61

Art. 61.
Alla Direzione amministrativa dell'Istituto, su proposta del direttore amministrativo e su richiesta del Consiglio di amministrazione, e' assegnato dalla Amministrazione comunale un adeguato numero di impiegati e salariati scelti fra i dipendenti del Comune in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Art. 62

Art. 62.
L'Amministrazione del comune di Genova provvede ai locali ed al loro arredamento, ai servizi di riscaldamento e di igiene, agli stipendi del personale di cui agli articoli 59 e 61 con impostazione ordinaria di bilancio.
Il Magistero provvede agli stipendi ed alle retribuzioni del personale insegnante ed assistente, al materiale bibliografico, scientifico e didattico, con i suoi fondi e pertanto allo stesso sono percio' devolute le tasse ed i contributi degli alunni, i diritti di segreteria, i proventi vari, le donazioni ed i contributi di enti e di privati.

Art. 63

Art. 63.
I beni costituenti il patrimonio dell'Istituto sono descritti in appositi inventari.
Essi sono tenuti sempre al corrente con l'indicazione, di tutti gli elementi che valgono a stabilire la provenienza, la consistenza, lo stato di conservazione, il valore e la rendita.

Art. 64

Art. 64.
La variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare sono annotate nell'inventario in ordine cronologico.

Art. 65

Art. 65.
La custodia dei titoli e dei valori sara' affidata all'Istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per l'Istituto.

Art. 66

Art. 66.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 novembre e termina con il 31 ottobre dell'anno seguente.

Art. 67

Art. 67.
Il bilancio preventivo, predisposto dal direttore amministrativo, e' presentato al Consiglio d'amministrazione entro il 15 settembre di ogni anno e deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 settembre.
Entro il 15 ottobre deve essere trasmesso per la ratifica del Consiglio comunale accompagnato da una relazione illustrativa e da una copia della deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 68

Art. 68.
Al bilancio preventivo, di cui al precedente articolo, deve essere unito un prospetto da cui risulti la presunta situazione finanziaria dell'Istituto al 31 ottobre dell'esercizio in corso.

Art. 69

Art. 69.
La gestione dei Residui di bilancio deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Art. 70

Art. 70.
Il servizio di cassa e' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico designato dall'Amministrazione comunale, con le norme e con le modalita' da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, mediante apposita convenzione, da sottoporsi alla ratifica del Consiglio comunale.

Art. 71

Art. 71.
Tutte le entrate devono essere versate direttamente all'Istituto di credito, in base ad ordini d'incasso (reversali).
I fondi raccolti nel c/c postale intestato all'Istituto, di cui al precedente art. 14 saranno trasferiti, di regola, alla fine di ogni mese presso l'Istituto di credito a cui e' affidato il servizio di cassa.

Art. 72

Art. 72.
Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante ordine di pagamento (mandato).

Art. 73

Art. 73.
Tanto le reversali quanto i mandati sono firmati dal presidente del Consiglio d'amministrazione e dal direttore amministrativo.

Art. 74

Art. 74.
Alle minute spese provvede l'economo del Magistero con un fondo che a tale fine gli viene concesso in anticipazione dal Consiglio d'amministrazione nella misura strettamente necessaria, tratto sull'apposito capitolo inscritto nel bilancio fra le partite di giro.

Art. 75

Art. 75.
Il conto consuntivo viene predisposto dal direttore amministrativo entro il 15 gennaio e sottoposto all'esame dei revisori.
Questi ultimi stenderanno apposita relazione entro il mese di gennaio.
Trascorso detto termine il conto viene sottoposto all'esame e alle decisioni del Consiglio di amministrazione.
Il conto stesso sara' illustrato da una apposita relazione ed inviato per la ratifica del Consiglio comunale non oltre la fine di febbraio, accompagnato da una copia della deliberazione illustrativa e da una copia della relazione dei revisori.

Art. 76

Art. 76.
I revisori dei conti in numero di due, scelti tra i funzionari civici, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 77

Art. 77.
L'Istituto puo' istituire gestioni speciali dei beni che gli pervengono da lasciti, doni, eredita', da amministrarsi con le norme da stabilirsi da appositi regolamenti, da deliberarsi dal Consiglio d'amministrazione, o da ratificarsi dal Consiglio comunale.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-Tabella 1

TABELLA N. 1
PROFESSORI INSEGNANTI NELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO DI GENOVA
Posti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 4 Assistenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-Tabella 2

TABELLA N. 2
TASSE, SOPRATTASSE E CONTRIBUTI AL NETTO DI I.G.E.
Esame di concorso:
Tassa di iscrizione al concorso . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Iscrizione e frequenza ai corsi di laurea e diploma:
Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Tassa d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000 Contributi vari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.300 Soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . " 7.000 Soprattassa esame di laurea o di diploma . . . . . . . . . . " 3.000 Soprattassa integrativa per esame di laurea. . . . . . . . . " 3.000 Soprattassa ripetizione esame di profitto. . . . . . . . . . . " 500 Soprattassa ripetizione esami di laurea. . . . . . . . . . . " 3.000 Tessera e libretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700 Contributo opere sportive ed assistenziali . . . . . . . . . . " 750 Opera universitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 Tassa di laurea o di diploma (da devolversi all'Erario). . . " 6.000
Iscrizione e frequenza studenti fuori corso:
Tassa di ricognizione (tassa progressiva aumentata nella misura del 30% ogni anno fuori corso dopo il II) . . . . . . . . . . L. 5.000 Contributi vari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.100 Soprattassa per esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . " 7.000 Contributo opere sportive ed assistenziali . . . . . . . . . . " 750 Tassa di passaggio di corso. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 Tassa di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
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