Monitoring Gesetzessammlung

066U0454

IT - DPR

066U0454

Rettifiche a contingenti tariffari previsti dalla tariffa dei dazi doganali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1966 n. 454)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Il dazio minimo specifico previsto dalla voce della tariffa doganale n. 78.01-A-I per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, e' stabilito, per tutte le provenienze, in L. 15 il kg. netto.

Art. 2

La decorrenza della validita' del contingente di 10.000 tonnellate di datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali (voce della tariffa doganale numero 08.01-A-I) di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 894 , e' anticipata al 1 gennaio 1965.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 158. - VILLA
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