Monitoring Gesetzessammlung

067U0505

IT - DPR

067U0505

Modificazioni alla nomenclatura della tariffa doganale e IX riduzione dei dazi Intercomunitari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 luglio 1967 n. 505)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare di cui all' art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1967, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni che risultano dalle annesse tabelle A e B, firmate dal Ministro per le finanze.

Art. 2

L'Allegato II della tariffa, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio e' sospesa totalmente o parzialmente, e' sostituito da quello annesso al presente decreto.

Art. 3

Il contingente di "borace anidro" destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce della tariffa 28.46-A-I-a-2-aa, e' aumentato, per l'anno 1967, da quintali 20.000 a quintali 38.000.

Art. 4

L'art. 47 delle Disposizioni preliminari della Tariffa e' modificato come segue: "Le note esplicative della Nomenclatura, redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c) della Convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , nonche' le note esplicative complementari alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee, redatte dai competenti organi comunitari, sono rese applicabili con decreto del Ministro per le finanze".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 luglio 1967 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 22. - GRECO

Allegato

MODIFICAZIONI ALLA NOMENCLATURA
DELLA TARIFFA DOGANALE
Parte di provvedimento in formato grafico
REGIME DAZIARIO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1967
PER LE PROVENIENZE COMUNITARIE E PER
LE ATRE PROVENIENZE
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI
L'APPLICAZIONE DEL DAZIO E' SOSPESA
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
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