067U0236
067U0236
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1967 n. 236)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 , e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Panna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso: Art. 16. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Contabilita' di Stato". Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Audiologia; Radiobiologia. Art. 83, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Gli esami di Analisi matematica I, di Geometria I, e di Fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica II, Geometria II, e Fisica II". Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: 17) Zooeconomia; 18) Biochimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 145. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 , e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Panna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Contabilita' di Stato".
Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Audiologia;
Radiobiologia.
Art. 83, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Gli esami di Analisi matematica I, di Geometria I, e di Fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica II, Geometria II, e Fisica II".
Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
17) Zooeconomia;
18) Biochimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 145. - GRECO