Monitoring Gesetzessammlung

062U0609

IT - DPR

062U0609

Norme sul trattamento economico e normativo dei capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica e dei generici cinematografici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 609)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950, per i generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, con l'assistenza dell'Unione Nazionale Produttori Film, e la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo; Visto il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, per i capi gruppo comparse addetti alla produzione Cinematografica, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed Affini, con l'assistenza dell'Unione Nazionale Produttori Film, e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo; Visto l'accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951, relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed Affini e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo; Visto l'accordo collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo, con modificazioni, del contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950 relativo ai generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, l'Unione Nazionale Produttori Film e la Federazione italiana lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori Spettacolo; Visto il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 24 aprile 1951 relativo ai capi gruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo nazionale 4 agosto 1955; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 162, in data 14 giugno 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- il contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950, relativo ai generici cinematografici;
- il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, relativo ai capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica;
- l'accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951, relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici;
- il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950 relativo ai generici cinematografici, e successive modificazioni;
- il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, relativo ai capi gruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica e i generici cinematografici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 135. - VILLA

Contratti collettivi

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 9 NOVEMBRE 1950 PER I GENERICI CINEMATOGRAFICI.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 26 APRILE 1951 PER I CAPI GRUPPO COMPARSE ADDETTI ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 31 OTTOBRE 1951 RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 4 AGOSTO 1955 PER IL RINNOVO, CON MODIFICAZIONI, DEL C.C.N. 9 NOVEMBRE 1950 PER IL TRATTAMENTO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 4 AGOSTO 1955 PER IL RINNOVO, DEL C.C.N. 26 APRILE 1951 RELATIVO AI CAPIGRUPPO COMPARSE E PER LA ESTENSIONE AI MEDESIMI DEL NUOVO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI.
Parte di provvedimento in formato grafico
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