062U0393
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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 393)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il decreto Presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378 , recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; Visto il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso, stipulato tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale - Intersind - e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, il Sindacato italiano Lavoratori Cementieri, con la assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione italiana, del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, l'Associazione Sindacale - Intersind - e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo collettivo 21 giugno 1960, per la corresponsione dell'indennita' speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto, in pari data; Visto l'accordo collettivo 27 maggio 1950, per gli operai addetti alla produzione del cemento della zona di Monferrato, richiamato dal predetto accordo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 164 in data 15 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;
l'accordo collettivo 21 giugno 1960, relativo alla corresponsione della indennita' speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dall'accordo collettivo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 108. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 21 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1960 PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SPECIALE AGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO A
ACCORDO COLLETTIVO 27 MAGGIO 1950 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DEL CEMENTO NELLA ZONA DEL MONFERRATO
Parte di provvedimento in formato grafico