Monitoring Gesetzessammlung

063U1271

IT - DPR

063U1271

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'"Impresa Elettrica Rarbaresi Artabano e Figli". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963 n. 1271)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Impresa Elettrica Barbaresi Artabano e Figli", con sede in Mergo (Ancona), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

La "Impresa Elettrica Barbaresi Artabano e Figli", con sede in Mergo (Ancona), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Impresa Elettrica Barbaresi Artabano e Figli", con sede in Mergo (Ancona), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 agosto 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1963 Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 85. - VILLA
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