062U1144
062U1144
Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Belluno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1144)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954, e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1900, per i mezzadri, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori - Sezione Provinciale della Mezzadria - e la Federazione Provinciale italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Mezzadri e Fittavoli, la Federazione Provinciale dell'Alleanza Nazionale Contadina; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Belluno, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 5 maggio 1960, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Belluno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 33. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 5 MAGGIO 1960 PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO.
Parte di provvedimento in formato grafico