Monitoring Gesetzessammlung

062U1120

IT - DPR

062U1120

Norme sull'indennita' di mensa per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1120)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947 sulla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti servizi ausiliari del traffico, stipulato tra il Sindacato Industriali Ausiliari del Traffico e il Sindacato Dipendenti Ausiliari del Traffico - C.G.I.L. - al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - ed, in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di La Spezia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di La Spezia l'accordo collettivo 9 luglio 1947, relativo alla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende industriale esercenti servizi ausiliari del traffico, sono regolati di norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 67. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1947 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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