061U1803
061U1803
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti al carico e scarico dei forni dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1803)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi; Visto, per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, sulle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana, Lavoratori - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti al carico e scarico dei forni, dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 43. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 21 NOVEMBRE 1958 SULLE CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI PER I MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico