063U1083
063U1083
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilita' limitata. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 agosto 1963 n. 1083)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto, del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto, del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione Ritenuto che l'impresa appartenente alla Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilita' limitata, con sede in Grugliasco (Torino), piazza 66 Martiri n. 30, 31, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della Cooperativa Elettrica ex Combattenti di Grugliasco a responsabilita' limitata, con sede in Grugliasco (Torino), piazza 66 Martiri n. 30, 31, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilita' limitata, con sede in Grugliasco (Torino), piazza 66 Martiri n. 30/31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell'art. 3 del decreto del Presidente, della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 17. - VILLA