Monitoring Gesetzessammlung

062U1069

IT - DPR

062U1069

Norme su trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti l'industria delle scope di saggina della provincia di Pistoia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1069)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959), n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 7-11 ; Visti, per la provincia di Pistoia: il contratto collettivo 26 aprile 1951, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle scope di saggina, stipulato tra il Gruppo Sagginai dell'Associazione Provinciale Industriali e le Camere Confederali del Lavoro di Pistoia, Lanciano e Monsummano - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo 19 novembre 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle scope di saggina, stipulato tra il Gruppo Sagginai dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 e 14 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960 e 27 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Pistoia, il contratto collettivo 26 aprile 1951 e l'accordo collettivo 19 novembre 1959 relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle scope di saggina, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti l'industria delle scope di saggina della provincia di Pistoia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1943. Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 11. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 26 APRILE 1951 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE SCOPE DI SAGGINA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE SCOPE DI SAGGINA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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