061U1729
061U1729
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1729)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1964, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954, integrativo del predetto accordo interconfederale; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino; Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino; Visti, per la provincia di Vicenza: - l'accordo collettivo 25 gennaio 1955, e relativa tabella, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli operai e gli impiegati addetti all'industria orafa, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, e tra il Sindacato Provinciale Industriali Orafi e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 30 agosto 1956, e relative tabelle, per l'attuazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per gli apprendisti addetti all'industria orafa, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo in data 25 gennaio 1955; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per gli addetti all'industria orafa della provincia di Vicenza:
- l'accordo collettivo 25 gennaio 1955 relativo agli operai ed agli impiegati;
- l'accordo collettivo 30 agosto 1956 relativo agli apprendisti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 77. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 25 GENNAIO 1955, PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI, PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ORAFA DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1956, PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI, PER GLI APPRENDISTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ORAFA DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
Parte di provvedimento in formato grafico