Monitoring Gesetzessammlung

061U1728

IT - DPR

061U1728

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1728)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per il personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e 1° Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dati a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 94. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 3 NOVEMBRE 1954 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ADDETTE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERE ANTIGAS E ANTIPOLVERE, AUTOPROTETTORI, OCCHIALI DI PROTEZIONE, ECC., DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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