Monitoring Gesetzessammlung

061U1708

IT - DPR

061U1708

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1708)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti l'accordo collettivo nazionale 11 ottobre 1957 e il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo collettivo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 14 febbraio 1955 per il personale dipendente da alberghi diurni, stipulato tra l'Associazione Proprietari Alberghi Diurni e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio, la Federazione Sindacati Addetti al Commercio ed Affini, l'Unione Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Milano, in data 3 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 14 febbraio 1955, per il personale dipendente da alberghi diurni della provincia di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 37. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 FEBBRAIO 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTI DA ALBERGHI DIURNI DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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