Monitoring Gesetzessammlung

061U1706

IT - DPR

061U1706

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1706)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai addetti alla industria delle calzature, pantofole e tomaie; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 26 agosto 1948, relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Calzature - e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 del 13 agosto 1960 della provincia di Bologna, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 26 agosto 1948, relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi i dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 36. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 26 AGOSTO 1948, RELATIVO AI TEMPI DI LAVORAZIONE PER I LAVORANTI A DOMICILIO DELLA INDUSTRIA DELLE CALZATURE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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