Monitoring Gesetzessammlung

061U1703

IT - DPR

061U1703

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1703)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento o economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli Operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie; Visti, per la provincia di Firenze: l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1950, stipulato tra l'Associazione, industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento; l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1951, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino n. 13 della provincia di Firenze in data 15 marzo 1931, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, gli accordi collettivi integrativi 10 giugno 1951 e 27 febbraio 1951, relativi ai lavoratori a domicilio dipendenti delle imprese per le confezioni in serie di abiti civili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' dicembre 196126 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 51. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 GIUGNO 1950 PER I LAVORATORI A DOMICILIO DIPENDENTI DALLE IMPRESE PER LE CONFEZIONI IN SERIE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 FEBBRAIO 1951 PER I LAVORATORI A DOMICILIO DIPENDENTI DALLE IMPRESE PER LE CONFEZIONI IN SERIE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.
Parte di provvedimento in formato grafico
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