Monitoring Gesetzessammlung

061U1628

IT - DPR

061U1628

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del sughero e dalle imprese artigiane filigraniste della provincia di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961 n. 1628)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo 28 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Lavoratori Legno e Affini - C.G.I.L. -; - laccordo collettivo 12 settembre 1946, per la corresponsione dell'indennita' di contingenza e relative integrazioni, ai lavoratori filigranisti artigiani, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 maggio 1947; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 21 e 28 della provincia di Genova, rispettivamente in data 28 luglio 1960 e 2 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, l'accordo collettivo 12 settembre 1946, relativo alla corresponsione dell'indennita' di contingenza e relative integrazioni ai lavoratori filigranisti artigiani, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 169. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 28 MAGGIO 1947 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI GENOVA.
ACCORDO COLLETTIVO 12 SETTEMBRE 1946 PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA E RELATIVE INTEGRAZIONI Al LAVORATORI FILIGRANISTI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI GENOVA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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