Monitoring Gesetzessammlung

062U0984

IT - DPR

062U0984

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Ferrara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 984)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 13 marzo 1953, relativo alla modifica dei compensi e noli previsti dal capitolato provinciale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Imprenditori Agricoli, la F.A.P.A. e la Federazione Provinciale Mezzadri - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra Provinciale, la C.I.S.L.- Terra Provinciale; cui ha aderito, in data 25 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Ferrara, in data 13 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 13 marzo 1953, relativo alla modifica dei compensi e noli previsti dal capitolato provinciale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153 foglio n. 20. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 13 MARZO 1953, RELATIVO ALLA MODIFICA DEI COMPENSI E NOLI PREVISTA DAL CAPITOLATO PER LA CONDUZIONE A MEZZADRIA DEI FONDI RUSTICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA.
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht