062U0976
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Variazione, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunita' economica europea, del dazi dei tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco in relazione alle variazioni intervenute nei dazi della tariffa doganale comune della Comunita' economica europea, e abolizione dell'esenzione daziaria per le importazioni effettuate per conto dello Stato, prevista nel penultimo comma della nota (1) alle voci della vigente tariffa nazionale n. 24.01 e n. 24.02. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962 n. 976)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di Importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1960 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti variazioni:
a) e' soppresso il penultimo comma della nota (1), a pie' pagina, riferita alle voci di tariffa n. 24.01 e n. 24.02;
b) i dazi per i prodotti compresi nella voce n. 24.01, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', sono modificati come segue:
Voce 24.01: Tabacchi greggi o non lavo
rati; cascami di tabacco (1):
A. tabacchi di valore, per collo,
uguale o superiore a 280 U.C.
per 100 kg. di peso netto ...... 4,50% sul valore con una riscossione massima di 21 U.C. per 100 kg. di peso netto.
B. altri:
I. tabacchi .................... 9% sul valore con una riscossione minima di 8,70 U.C. ed una riscos sione massima di 12,60 U.C. per 100 kg. di peso netto.
II. cascami ..................... 9% sul valore con una riscossione minima di 8,70 U.C. ed una riscos sione massima di 12.60 U.C. per 100 kg. di peso netto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti addi' 31 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 83. - VILLA