062U0913
062U0913
Norme sul trattamento economico e normativo dei garzoni di campagna della provincia di Novara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 913)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Novara: - il contratto collettivo 9 febbraio 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Liberterra. - F.I.S.B.A. -, la Uil-Terra - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 20 giugno 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che nel ha accertato l'autenticita': Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Novara il contratto collettivo 9 febbraio 1960 e l'accordo collettivo 20 giugno 1960, relativi ai garzoni di campagna sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i garzoni di campagna dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Novara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 38. - VILLA
Accordi collettivi
CONTRATTO COLLETTIVO 9 FEBBRAIO 1960, PER I GARZONI DI CAMPAGNA DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1960, PER I GARZONI DI CAMPAGNA DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Parte di provvedimento in formato grafico