062U0874
062U0874
Norme sull'indennita' di mensa per i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 874)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla compatabilita' della, indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali; Visti, per la provincia di Torino, per i dipendenti dalle aziende di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari: l'accordo collettivo 18 agosto 1947 sull'indennita' di mensa, stipulato tra l'Associazione Provinciale Aziende Trasporti ed Esercenti Servizi Ausiliari del Traffico e dei Trasporti Complementari, l'Associazione Piemontese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari, al quale ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; l'accordo collettivo 24 aprile 1950 sull'indennita' di mensa, stipulato tra l'Associazione Piemontese Spedizionieri, Autotrasportatori, Corrieri ed Ippotrasportatori e il Libero Sindacato Trasporti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 agosto 1947 e l'accordo collettivo 24 aprile 1950 sull'indennita' di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di trasporti esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionali della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 93. - VILLA
Accordi collettivi
ACCORDO COLLETTIVO 18 AGOSTO 1947 SULL'INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI TORINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1950 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI TORINO.
Parte di provvedimento in formato grafico