061U1239
061U1239
Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della citta' di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1961 n. 1239)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini; Visto, per la citta' di Torino, l'accordo collettivo 20 luglio 1948, relativo all'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali Grafici ed Affini e la Federazione Lavoratori Poligrafici; cui ha aderito, in data 5 gennaio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la citta' di Torino, l'accordo collettivo 20 luglio 1948, relativo alla indennita', sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche della citta' di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Date a Roma, addi' 3 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 43. -- VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1948 RELATIVO ALLA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE GRAFICHE DI TORINO.
Parte di provvedimento in formato grafico