Monitoring Gesetzessammlung

061U1036

IT - DPR

061U1036

Modifica allo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961 n. 1036)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238 ;
Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255;
Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del Credito fondiario sardo in data 18 aprile 1961;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma, e' modificato come segue: "Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 1.000.000.000, assegnata dal Credito fondiario sardo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 agosto 1961 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 5. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht