063U2292
063U2292
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa "Consorzio molino e luce elettrica di Zerba". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963 n. 2292)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'imprese "Consorzio Molino e Luce Elettrica di Zerba", con sede in Zerba (Piacenza), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa "Consorzio Molino e Luce Elettrica di Zerba", con sede in Zerba (Piacenza), e' trasferita, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Consorzio Molino e Luce Elettrica di Zerba", con sede in Zerba (Piacenza) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il Presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963 SEGNI MORO - MEDICI - Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei Conti, addi' 15 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 24. - VILLA