063U2229
063U2229
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa "Consorzio elettrico Padergnone". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963 n. 2229)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 86 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa e Consorzio elettrico - Padergnone", con sede fin Padergnone (Trento), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa "Consorzio elettrico - Padergnone", con sede in Padergnone, trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale, per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1968, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia. Elettrica provvede alla, restituzione all'impresa "Consorzio Elettrico - Padergnone e, con sede in Padergnone (Trento), dei beni eventualmente, non ritenuti, secondo le disposizioni contenute della 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto o nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963 SEGNI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 124. - VILLA