062U0772
062U0772
Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori addetti alle imprese esercenti le attivita' della metalmeccanica delle province di La Spezia e Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 772)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, sulla costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del lavoro C.I.S.N.A.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 14 novembre 1948, relativo alle mense aziendali per il personale dipendente dalle aziende industriali metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, i Liberi Sindacati Provinciali dei Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960 n. 2 della provincia di Parma, in data 18 febbraio 1960 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 28 maggio 1947 sulla costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica;
per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 11 novembre 1948, relativo alle mense aziendali per il personale dipendente dalle aziende industriali metalmeccaniche;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' della metalmeccanica delle province di La Spezia e Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 47. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 28 MAGGIO 1947 SULLA COSTITUZIONE DELLE MENSE AZIENDALI O LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 11 NOVEMBRE 1948 RELATIVO ALLE MENSE AZIENDALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE INDUSTRIALI METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico