061U0886
061U0886
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Toscana. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961 n. 886)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delegare il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi; Visti per la Toscana: - il contratto collettivo 27 giugno 1947, per gli operai agricoli, stipulato tra la Federazione delle Associazioni degli Agricoltori della Toscana ed il Comitato di Coordinamento della Confederterra della Toscana; - l'accordo collettivo 18 marzo 1957, per la determinazione della nuova indennita' speciale agli operai agricoli avventizi, stipulato tra la Federazione Toscana degli Agricoltori e la Federbraccianti Regionale della Toscana, la C.I.S.L. - Settore Terra, la U.I.L. - Settore Terra; - il contratto collettivo 27 maggio 1957 per gli operai agricoli avventizi, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori, le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti e le Federazioni Provinciali Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, le Federazioni Provinciali Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, la C.I.S.N.A.L. - Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 e n. 11, della provincia di Firenze, in data 15 luglio e 24 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati per la Toscana: il contratto collettivo 27 giugno 1947, per gli operai agricoli, l'accordo collettivo 18 marzo 1957, per la determinazione della, nuova indennita' speciale agli operai agricoli avventizi, il contratto collettivo 27 maggio 1957, per gli operai agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole della Toscana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 50. - DI PRETORIO
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 27 GIUGNO 1947, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA TOSCANA
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO 18 MARZO 1957, PER LA DETERMINAZIONE DELLA NUOVA INDENNITA' SPECIALE DOVUTA AGLI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA TOSCANA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 27 MAGGIO 1957, PER GLI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA TOSCANA
Parte di provvedimento in formato grafico