063U1973
063U1973
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa "Subdistribuzione Energia Elettrica Frazione Maddalena". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1963 n. 1973)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla, istituzione dell'Ente Nazionale per l'energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimenti all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa "Subdistribuzione Energia Elettrica Frazione Maddalena", con sede in Pontechianale - frazione Maddalena n. 40 (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa "Subdistribuzione Energia Elettrica Frazione Maddalena", con sede in Pontechianale - frazione Maddalena n. 40 (Cuneo), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Subdistribuzione Energia Elettrica Frazione Maddalena", con sede in Pontechianale - fraz. Maddalena n. 40 (Cuneo), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 novembre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 126. - VILLA