063U1889
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Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' "Cooperativa Elettrica di Coazze a r.l. S.C.E.". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963 n. 1889)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' "Cooperativa Elettrica di Coazze a r.l. S.C.E.", con sede in Coazze (Torino), via G. Matteotti n. 21, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della Societa' "Cooperativa Elettrica di Coazze a r.l.
S.C.E.", con sede in Coazze (Torino), via G. Matteotti n. 21, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' "Cooperativa Elettrica di Coazze a r.l. S.C.E.", con sede in Coazze (Torino), via Matteotti n. 21, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 101. - VILLA