Monitoring Gesetzessammlung

062U0627

IT - DPR

062U0627

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrita', a lavori disagiati e pesanti, al recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 627)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti; Visti, per la provincia di La Spezia: - gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrita', stipulati tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro; ai quali hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 13 settembre 1946, per la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, per i lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 7 maggio 1948, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici; ai quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia:
- gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, relativi alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrita';
- l'accordo collettivo 13 settembre 1946, relativo alla determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti;
- l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, relativo ai lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica;
- l'accordo collettivo 7 maggio 1948, relativo alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normative cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrita', a lavori disagiati e pesanti, ai recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 48. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 8 LUGLIO 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI A LAVORI DI PARTICOLARE INSALUBRITA' DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI A LAVORI DI PARTICOLARE INSALUBRITA' DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI AI LAVORI DISAGIATI E PESANTI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1946 PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI PESANTI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 7 MAGGIO 1948 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI RECUPERI MARITTIMI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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