Monitoring Gesetzessammlung

062U0625

IT - DPR

062U0625

Norme sul trattamento economico e normativo del personale impiegatizio e salariato dipendente dagli istituti privati di cura, escluso l'eremo di Miazzina, della provincia di Novara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 625)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956, per il personale dipendente dagli Istituti di cura privati; Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 31 marzo 1949, per il personale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti privati di cura (escluso il personale dell'Eremo di Miazzina), stipulato tra, l'Associazione Novarese Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Liberi Sindacati Addetti al Commercio, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Novara, in data 22 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 31 marzo 1949, relativo al personale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti privati di cura (escluso il personale dell'Eremo di Miazzina), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti del personale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti privati di cura, escluso l'Eremo di Miazzina, della provincia di Novara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e da decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 55. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 31 MARZO 1949 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI PRIVATI DI CURA (ESCLUSO IL PERSONALE DELL'EREMO DI MIAZZINA) DELLA PROVINCIA DI NOVARA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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