Monitoring Gesetzessammlung

060U1917

IT - DPR

060U1917

Istituzione di quattro Istituti tecnica industriali in Crotone, Genova, Siracusa e Torino e soppressione della specializzazione per chimici industriali presso l'Istituto industriale per il cuoio "Baldracco" di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960 n. 1917)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931 n; 889, sul riordinamento dalla istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1938 n. 2038 convertito nella, legge 2 giugno 1939, Considerato che dal 1 ottobre 1958 hanno funzionato di fatto nuovi, Istituti tecnici industriali in Crotone, Genova, Siracusa e Torino; Considerato che dalla stessa data ha cessato di fatto di funzionare la specializzazione per chimici industriali prego l'Istituto tecnico industriale per il cuoio "Baldracco" di Torino, Ritenuta la necessita' di regolarizzare le situazioni di fatto sopraindicate; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Crotone;
b) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali in Genova;
c) un Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Siracusa;
d) un istituto tecnico industriale per chimici industriali in Torino.

Art. 2

E' soppressa, la specializzazione per chimici industriali presso l'Istituto tecnico industriale le per il cuoio e derivati "Baldracco" di Torino.

Art. 3

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A, B, C, D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2438 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ;
I contributi annui a carico dello Stato, per il mi mantenimento degli Istituti suddetti, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella E, annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5

Le istituzioni e le soppressioni di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza, dal 1 ottobre 195.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sara' fatto fronte con appositi stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 luglio 1930 GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 176. - VILLA

Tabelle

TABELLA A
Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Crotone
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Genova
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Siracusa
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale per chimici industriali di Torino
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1958
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht