060U1389
060U1389
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese idro-termali (terme ed imbottigliamento). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960 n. 1389)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1952 per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industriali Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori la Federazione italiana Lavoratori ed Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della, Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 28 luglio 1952 aggiuntivo al contratto collettivo, nazionale di lavoro per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), allegato al contratto predetto; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 dicembre 1952 per i dipendenti impiegati ed intermedi delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 28 luglio 1952; Visti l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria idro-termale e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo 28 luglio 1952 relativo alla indennita' speciale; allegati al predetto contratto 12 dicembre 1952; Visto l'accordo 14 dicembre 1954 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento per gli impiegati ed intermedi dipendenti da aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari e del Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e pubblici Esercizi, l'Unione italiana, del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari e dell'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari; Visto l'accordo 17 gennaio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1951 sul conglobamento per gli operai del settore dell'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 14 dicembre 1954; Visto l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, con l'assistenza della (Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali e la Federazione Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi della, Camera Confederale del Lavoro di "Trieste, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari; Visto l'accordo 8 maggio 1958, e relative tabelle, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 gennaio 1955 per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione delle Aziende Idro-Termali Statali e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, la Delegazione delle Aziende idro-termali Statali e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952, per dipendenti delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), gli accordi 14 dicembre 1954 e 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sui conglobamento per i dipendenti del settore dell'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, l'accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dai contratti 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952 ed agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese idro-termali (terme ed imbottigliamento).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossarvare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 44. - VILLA
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 28 LUGLIO 1952 PER I DIPENDENTI OPERAI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi', 28 luglio 1952, in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata da: il Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dottor Attilio Valente, avv.
Augusto Vivanti, dott, Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv.
Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana. nella persona (Lei dott. Mario Rossi;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronchi, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (P.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario dell'Organizzazione sig. Alfonso Vesentini; con l'intervento dell'UFFICIO SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal confederale dottor Paolo Cavezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno la, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai suoi Segretari. nazionali on.le Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal Segretario responsabile sig.
Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria Nazionale sig.na Feconda Marinelli, nonche' dai sigg. Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avvocato Filippo Leprotti;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai sigg. Carlo Scarmigliati e Antonio Santarelli;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni.
Addi', 28 luglio 1952, in Roma,
tra
l'Associazione IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli industriali sigg.: dott. Attizio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott.
Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv.
Piero Lucioli, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni;
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende idro-termali (Terme e imbottigliamento) firmato in Roma li 28 luglio 1952.
Art. 1.
AFFISSIONE DEL CONTRATTO
Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile, nell'interno dello stabilimento.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite gli uffici di collocamento in conformita' alle norme di legge.
Art. 3
Art. 3.
DOCUMENTI
All'atto dell'entrata in servizio il lavoratore deve presentare, oltre quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro;
3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto;
4) lo stato di famiglia, se capo di famiglia, e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
E' inoltre in facolta' dell'Azienda di richiedere all'operaio il certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro, sempre che il lavoratore ne sia in possesso.
L'operaio dovra' pure dichiarare alla Direzione della, Azienda la sua residenza, impegnandosi a segnalare altresi' gli eventuali cambiamenti.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro e' fatta con periodo di prova della durata massima di sette giorni di calendario che potra' prorogarsi non oltre, in ogni caso, i quindici giorni di calendario.
Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti puo' risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' indennita'.
L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'Azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro.
Trascorso il periodo di prova, il lavoratore che venga mantenuto in servizio si intendera' assunto, a tutti gli effetti, dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova stessa.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.
Art. 5
Art. 5.
ASSENZE
Tutte le assenze dal lavoro debbono essere giustificate, salvo caso di forza maggiore, non oltre il giorno successivo a quello in cui si e' verificata l'assenza stessa.
Le assenze arbitrarie potranno essere punite a termini degli artt. 43, 44 (provvedimenti disciplinari).
Art. 6
Art. 6.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'Azienda prima dell'assunzione in servizio.
L'Azienda potra' anche successivamente all'assunzione, sottoporre a visita indica l'operaio in qualsiasi momento.
Art. 7
Art. 7.
PRECEDENZE
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovra', essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Art. 8
Art. 8.
DONNE E MINORI
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vedi art. 1 accordo aggiuntivo del 28 luglio 1952), l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai- art. 10
Art. 10.
RIPOSO PER I PASTI
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore, e' concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
Art. 11
Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale e' regolato dalle norme di legge.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali. (Vedi tabella delle maggiorazioni numero 1).
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le Industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua le prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6) antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6).
Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo settimane compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Tabella della maggiorazioni
1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) Lavoro festivo (domenica, o giorni di riposo compensativo. . . 40% 8) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore . . . . . . . . 50% 4) Lavoro eseguito nelle festiviti nazionali. . . . . . . . . . . 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 35% 6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta
al lavoro notturno di otto ore iniziato alle 22 . . . . . . . . . 35%
Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza).
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.
Art. 13
Art. 13.
GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12 b) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) San Giuseppe (19 marzo),
4) Lunedi Pasqua (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) SS Pietro e Paolo, (29 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) Santo Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove la sede lo stabilimento.
Per tutte le festivita' infrasettimanali di cui al punto b), sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale.
Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni territoriali degli industriali ed i Sindacati provinciali di categoria, dei lavoratori, determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra, giornata.
In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo).
Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al plinto b) l'Azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
Art. 14
Art. 14.
FESTIVITA' NAZIONALI
Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato.
Per il trattamento economico, restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Art. 15
Art. 15.
SOSPENSIONI DEL LAVORO
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita', quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Art. 16
Art. 16.
INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla, volonta dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l'Azienda.
trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Art. 17
Art. 17.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
Art. 18
Art. 18.
CATEGORIE OPERAI
La classificazione delle categorie professionali degli operai verra' stabilita con accordi successivi.
Art. 19
Art. 19.
APPRENDISTATO
E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio praticato ed una preparazione tecnica.
E' consentita l'assunzione di tale personale come apprendista, fino ad un'eta' massima di 20 anni.
Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre Aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto, verra' computato, ai fini della durata dell'apprendistato stesso sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino all'eta' massime sopraindicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
La durata dell'apprendistato non potra' superare i tre anni.
L'apprendista di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
Il datore di lavoro La il dovere:
a) di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato;
c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell' art. 21 del R.D.L.
21 giugno 1938, n. 138 sui corsi predetti.
Art. 20
Art. 20.
PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI
L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso il periodo di sei settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti, alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere al passaggio di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira' a parita' di meriti, titolo di precedenza.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
L'operaio che esplichi con carattere di continuita' mansioni corrispondenti a categorie diverse, verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
Nel caso che la durata delle medesime si equivalga, dovra' essere corrisposto un proporzionale aumento della retribuzione.
Art. 21
Art. 21.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Art. 22
Art. 22.
DISCIPLINA DEL LAVORO A COTTIMO
Le parti per l'eventuale lavoro a cottimo, concordano di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato qui di seguito.
La percentuale prevista dal detto accordo viene elevata al 25% della paga base contrattuale.
Concordato interconfederale del 6 dicembre 1945 Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare interiore a oltre Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti eguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno non interiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
Art. 23
Art. 23.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1949, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure:
Al compimento del 10° anno: 125 ore di retr. glob.
Al compimento del 20° anno: 250 ore di retr. glob.
L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio.
Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che il 31 dicembre 1948 avessero gia' compiuto 10 o 20 anni di azianita' di servizio presso la stessa azienda, sara' concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente istituto e l'importo relativo sara' corrisposto in due rate, la prima entro sei mesi, la seconda entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianita' successiva come sopra regolata nel senso che col 1 gennaio 1949 si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che al 1 gennaio 1949 avendo superato il 10° anno di anzianita' non avessero raggiunto il 20°, l'anzianita' di servizio oltre il 10° sara' computata per il 50% e si aggiungera' a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio per i due nuovi decenni, cosi' pure le anzianita' superiori ai 20 anni.
Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo non dovra' superare per ogni operaio le 375 ore.
Per gli operai che al 1 gennaio 1949 non avessero compiuto 10 anni di anzianita' di servizio, tale anzianita' sara' computata per il 50% e si aggiungera' a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio.
Il premio di anzianita' assorbe e sostituisce le altre concessioni date allo stesso titolo che fossero gia' erogate dalle aziende fermo il diritto alle competenti organizzazioni locali dei lavoratori di optare in forma complessiva per le predette concessioni in atto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della firma (del presente contratto.
Art. 24
Art. 24.
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda, mediante busta o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute con l'indicazione del periodo di paga al quale si riferiscono.
Nel caso che il pagamento avvenga per periodi superiori alla quattordicina, gli operai potranno richiedere un acconto corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonche' sulla qualita(della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio sara' corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 25
Art. 25.
FERIE
L'operaio che abbia un'anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hai diritto per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzine giornaliera di fatto percepita, in servizio (paga base di fatto, indennita' di contingenza, eventuali terzi e quarti elementi), nella misura, di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita': 12 giorni (96 ore) dall'8 al 15° anno compiuto di anzianita': 14 giorni (112 ore);
dal 16° anno compiuto di anzianita' in poi: 16 giorni (128 ore).
Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto senza prolungamento del periodo feriale.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata, a chi ne fara' richiesta.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
Qualora il lavoratore venga richiamato servizio durante il periodo di ferie, l'azienda, e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella Localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 27.
In caso di ferie collettive ed in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati, Il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sara' considerato, a questo fine, come mese intero.
Non e' ammessa la rinuncia ne' tacita ne' espressa del rendimento annuale delle ferie.
Art. 26
Art. 26.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda e' tenuta a corrispondere per ciascun anna all'operaio dipendente, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica, ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto i tanti dodicesimi della gratifica, natalizia quanti sono mesi di servizio prestato presso la Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata questi effetti come mese intero.
Art. 27
Art. 27.
TRASFERTE
Agli perai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' corrisposta la normale retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato e sara' rimborsato lo importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidato in base a nota documentata salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la, normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro allo operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta.
Dichiarazione a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti il cui trattamento sara' concordato in sede aziendale.
Art. 28
Art. 28.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda delle spese per mezzi di trasporto per se' e per i famigliari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo famiglia una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguono nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione della nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento l'operaio, per effetto della anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempreche' questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa, indennita' sostitutiva, alle ferie e alla gratifica natalizia maturate.
Art. 29
Art. 29.
INDENNITA' DI BICICLETTA
Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente tra le parti interessate.
Art. 30
Art. 30.
PRESTITI
Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti il 10% del prestito stesso.
Non e' ammessa la richiesta, di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.
Art. 31
Art. 31.
PERMESSI
Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianita'.
Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
Art. 32
Art. 32.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio di operai non in prova di ambo sessi si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.
La durata del congedo matrimoniale retribuita in virtu' di tali disposizioni sara' prorogata di altri tre giorni retribuiti nella misura di otto ore giornaliere.
Tale maggiore concessione sara' assorbita in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento e non e' dovuta agli operai stagionali.
Il congedo matrimoniale non potra' essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato in tutto ed in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo dovra' essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio, dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 33
Art. 33.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA E PUERPERIO
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 34
Art. 34.
MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima visita.
L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia.
Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella, misura e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari avra' diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di:
mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti;
mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti;
mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti.
Trascorso il termine massimo sopra: precisato, qualora l'peraio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso).
L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Chiarimento a verbale.
La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata al periodo massimo di quattro mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
Art. 35
Art. 35.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' 'essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio lo operaio avra' diritto alla conservazione dei posto per i periodi previsti dall'art.
34 (malattia ed infortunio non sul lavoro).
Resta peraltro convenuto, che la conservazione del posto sara' esclusi per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore.
L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado a causa dei postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dello interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del Lavoro da assumere a norma di legge.
Chiarimento a verbale.
La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di quattro mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sui lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
Art. 36
Art. 36.
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianita' e il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
Art. 37
Art. 37.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 14 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservazione dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una, indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
A tutti gli effetti dal presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'.
L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
Art. 38
Art. 38.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 45, da' diritto all'operaio a, percepire una indennita' - ragguagliata, alla retribuzione globale di fatto - (paga base di fatto, indennita' di contingenza eventuali terzi e quarti elementi) nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;
c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d) giorni 35 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto:
l'anzianita' gia' maturata alla entrata in vigore del presente contratto verra' peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
Per l'anzianita' maturata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto, si aggiungera' al numero di giorni previsto dal precedente contratto nazionale di categoria, mezza giornata per ogni anno di anzianita' per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione.
L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.
Art. 39
Art. 39.
DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) Il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti, salvo quanto detto al successivo comma;
2) Il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni
compiuti
3) Il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti.
Per poter avere diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio: se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
Art. 40
Art. 40.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio l'indennita' di licenziamento e la indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all' art. 2122 del Codice civile .
Art. 41
Art. 41.
REGOLAMENTO DI FABBRICA
La disciplina di fabbrica sara' regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovra', essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto Regolamento non potra' contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.
Art. 42
Art. 42.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda dovra' curare di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascuno operaio e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
Art. 43
Art. 43.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 41 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 45.
Art. 44
Art. 44.
AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via semplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, l'operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne e' fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti di proprio uso o per conto di terzi, sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza della Azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'Azienda o che commetta, qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreche' gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione all'entita' e alla gravita o alla abituale recidivita' dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.
Art. 45
Art. 45.
LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra', essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi;
a) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi; o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 44;
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento;
1) furto;
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'Azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell'azienda;
7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
8) concorrenza sleale;
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i Superiori.
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 44 e 4° dell'art. 45 a), riguardano la consumazione di prodotti o merci nei reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto.
L'asportazione dei prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione, o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1° dell'art. 45 b).
Art. 46
Art. 46.
TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
Art. 47
Art. 47.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Art. 48
Art. 48.
UTENSILI DI LAVORO
L'operaio ricevera' dall'Azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile di quelli che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizione di poterli conservare.
Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'Azienda, ricevera' una indennita' da concordarsi direttamente fra le parti.
Art. 49
Art. 49.
SPOGLIATOI
Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Art. 50
Art. 50.
VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento.
Le visite personali devono essere effettuate da personale di cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
Art. 51
Art. 51.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli, che dovranno essere mantenute "ad personam" anche se derivanti da accordi collettivi aziendali e locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
Art. 52
Art. 52.
CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso e alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
Art. 53
Art. 53.
INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI
Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistano scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti di tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50% della spesa dell'abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 140° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
Art. 54
Art. 54.
PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori che, in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni Sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
Art. 55
Art. 55.
ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Art. 56
Art. 56.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.
Art. 57
Art. 57.
CERTIFICATO DI LAVORO
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della, categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
Art. 58
Art. 58.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. 57, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Art. 59
Art. 59.
RECLAMI E' CONTROVERSIE
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta; per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni Sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria alle competenti Associazioni Sindacali centrali.
Art. 60
Art. 60.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni Interne e del Fiduciario dell'Azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
Art. 61
Art. 61.
NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.
Art. 62
Art. 62.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
La decorrenza del presente contratto normativo operaio, e' fissata dal 1 maggio 1952, salvo per la retribuzione del lavoro straordinario, notturno e festivo che decorrera' da oggi 9, luglio 1952.
La durata del presente contratto normativo operai, e' stabilita sino al 31 dicembre 1951.
Art. 1
Allegato
ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI OPERAI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi', 28 luglio 1952, in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALI ITALIANA, rappresentata da: il Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dottor Attilio Valente, avv.
Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv.
Camillo Graff e avv. Piero Lucioli;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott.
Pietro BrandiniJerli il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig.
Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario organizzativo sig. Alfonso Vesentini, con l'intervento dell'Ufficio SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dal dott.
ing. Salvatore Bruno;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.), rappresentata dai suoi Segretari nazionali on. Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA B TERMALI (F.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal Segretario responsabile sig.
Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria nazionale sig.na Feconda.
Marinelli, nonche' dai sigg. Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avvocato Filippo Leprotti;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai sigg. Carlo Scarmigliati e Antonio Santarelli;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni.
Addi', 28 luglio 1952, in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA rappresentata dal Presidente Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, ave. Augusto Vivanti, dott.
Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avvocato Piero Lucioli;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni;
si e stipulato il seguente Accordo aggiuntivo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), che fa' parte integrante dello stesso Contratto collettivo nazionale.
Art. 1.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692 .
Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati tempi intermedi di sosta costituenti condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del O. N.
La norma di cui sopra non si applica al caso occasionale o sporadico.
Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario.
Per quanto riguarda i fattorini distributori nella citta' sedi di fabbrica e gli addetti ai trasporti (ad esaurirsti per i quali nel caso di cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro, carrettiere, ecc.) date le particolari e differenti condizioni aziendali in materia di distribuzione, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.
Art. 2
Art. 2.
INDENNITA' SPECIALE
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono nella istituzione di una indennita' speciale annua nelle seguenti misure:
TABELLA INDENNITA' SPECIALE
Operai uomini
Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.400 Operai qualificati. . . . . . . . . . . (superiori ai 20 anni) 25.200 Manovali specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.700 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Manovali specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.800 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . dai 18 ai 20 anni 22.900 Manovali specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.200 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . dai 16 ai 18 anni 17.800 Manovali comuni . . . . . . . . . . . . . inferiori ai 16 anni 12.300
Operai-donne
1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.700 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . superiori ai 18 anni 21.000 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . dai 16 ai 18 anni 15.900 3ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . inferiori ai 16 anni 13.900
La decorrenza della indennita' speciale e' convenuta dal 1 gennaio 1953.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni.
L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed ai richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticipera' degli acconti silla parte di indennita' gia' maturata.
Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate per gli operai e le 16 per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.
L'importo da detrarre verra' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.
A stralcio della indennita' speciale 1952, sara' corrisposto il 50%, frazionabile a mese, di quella di cui sopra.
E' stabilito l'assorbimento, fino al 50%, delle somme erogate o convenute localmente o aziendalmente, a qualunque titolo, dal 1 gennaio 1952.
Detta indennita' non e' suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.
Questa indennita' speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione.
Visti il contratto e l'allegato che procedono il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 DICEMBRE 1952 PER I DIPENDENTI, IMPIEGATI E INTERMEDI, DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi' 12 dicembre 1952 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali signori dottore Attilio Valente, ing. Silvio Giannico, avv. Augusto Vivanti, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dei dott. Filippo Pocobelli;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALi ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A) rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai signori rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini Merli;
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario dell'Organizzazione sig. Alfonso Vecentini: con l'intervento dell'ufficio sindacale della C.I.S.L. rappresentato dal Segretario confederale dottore Paolo Carezzali, assistito dal dott.
ing. Salvatore Bruno;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai suoi Segretari nazionali on.le Gaetano Invernizzi e signor Peppino Dall'Aglio;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal Segretario responsabile sig.
Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria Nazionale signorina Feconda Marinelli, nonche' dai signori Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avv. Filippo Leprotti;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai signori Carlo Scamigliati e Antonio Santarelli;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal sig. Attilio Coproni.
Addi', 12 dicembre 1952 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE IDRO-TERMALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali signori dottore Attilio Valente, ing. Silvio Giannico, avv. Augusto Vivanti. rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Filippo Pocobelli;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALI METALLI rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni;
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli impiegati e intermedi dipendenti dalle aziende Idro-Termali (terme e imbottigliamento) firmato in Roma il 12 dicembre 1952.
1 - NORME COMUNI
Art. 1.
INDENNITA' DI ISTRUZIONE FIGLI
Qualora il lavoratore capofamiglia avendo almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro, in localita' dove non esistono scuole, e si trovi nelle necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50% della spesa, dell'abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 140° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore salvo che cio' sia dipeso da cause di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
Art. 2
Art. 2.
PERMESSI SINDACALI
Ai Lavoratori, che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni sindacali predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
Art. 3
Art. 3.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento, non quindi agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Art. 4
Art. 4.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle misure in atto.
Art. 5
Art. 5.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso e alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
Art. 6
Art. 6.
CERTIFICATO DI LAVORO
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del dipendente gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
Art. 7
Art. 7.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza, dell'interessato.
Art. 8
Art. 8.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sulle posta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
Art. 9
Art. 9.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne e del fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
Art. 10
Art. 10.
DURATA
Il presente contratto avra' la durata fino ai 31 dicembre 1954 e sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della; scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo contratto nazionale.
Art. 1
2 - IMPIEGATI
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita';
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempreche' questi abbiano la idoneita' e i requisiti necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Art. 2
Art. 2.
VISITA MEDICA
L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Art. 3
Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Non si applicano le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Art. 4
Art. 4.
CATEGORIE
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti:
1ª categoria - impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici amministrativi).
Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezione di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima.
2ª categoria - impiegati di concetto (tecnici, amministrativi).
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto.
3ª categoria - impiegati di ordine; suddivisi in gruppo A e gruppo B; (tecnici, amministrativi).
Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative, le quale richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio.
Appartengono al gruppo B della terza, categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio.
Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto (cfr. allegato n. 1).
Art. 5
Art. 5.
LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori in specialita' tecniche o amministrative inerenti alla industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto, non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali all'azienda all'atto dell'assunzione.
Il presente articolo non intende modificare la categoria, che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 6
Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di la categoria, e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora, il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione lino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.
Art. 7
Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione a Lutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni o per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
Art. 8
Art. 8.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia, carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.
Art. 9
Art. 9.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.
Art. 10
Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio minimo tabellare, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento, che verra' determinata dividendo la somma cosi' risultante per 180.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell'azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali approvata con R. D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi, il compenso previsto dal comma 4° del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
Art. 11
Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'articolo 12.
Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi, individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). . . 65% c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore). . . . . . . . . 90% d) lavoro eseguito nelle' festivita' infrasettimanali . . . . . . 65% e) lavoro eseguito nelle festivita'. nazionali. . . . . . . . . . 65% f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6 non compreso in turni . . . . 50% g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . . . 65% h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore). . . . 100% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Art. 12
Art. 12.
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative.
Limitatamente ad una, delle festivita' infrasettimanali, qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata che allo stesso titolo verra' stabilita per le categorie operaie.
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quella dello stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Art. 13
Art. 13.
FERIE
L'impiegato ha diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni;
18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni e fino a 13 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni e fino a 20;
28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio e degli eventuali desideri dell'impiegato.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 22.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione, nel corso dell'anno, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verra' considerato, a questo fine, come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Art. 14
Art. 14.
PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dello annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 15
Art. 15.
RETRIBUZIONE
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura, del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della, retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 16
Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati a far data dal 1 giugno 1952, dopo il compimento del 20° anno di eta', per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato o che venga a maturazione dopo l'anzidetta data: del 10 giugno 1952 presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione del 5% da calcolarsi sul minimo contrattuale di stipendio mensile e sulla indennita' di contingenza propria della categoria cui
appartiene l'impiegato.
Al fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria e sara' riconosciuta l'anzianita' per il servizio prestato successivamente al 1 gennaio
1937.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli alimenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianita'.
Per gli aumenti periodici, di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952, il ricalcolo si effettuera' tenuto conto oltre che dei minimi di stipendio anche della indennita' di contingenza nella cifra liquidata il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del
ricalcolo.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In Caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova, retribuzione stabilita e l'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a
partire dal giorno di assegnazione della nuova categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A. della 3ª categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Disposizioni transitorie per gli aumenti periodici maturati al 31 maggio 1952.
Gli aumenti di anzianita' maturati nel periodo 1 gennaio 1937 31
maggio 1952 saranno rivalutati con la con cessione, per ogni scatto maturato, degli importi seguenti
UOMINI | DONNE
superiori a 20 anni | superiori a 20 anni
1ª cat. 2ª cat. 3ª A 3ª B | 1ª cat. 2ª cat. 3ª A 3ª B
450 375 325 300 | 450 330 285 265
Art. 17
Art. 17.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro, per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 18
Art. 18.
INDENNITA' DI BICICLETTA
Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa, la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Art. 19
Art. 19.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le associazioni nazionali potranno stabilire un'indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera', anche all'impiegato che, originariamente provenendo da, zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
Art. 20
Art. 20.
PRESTITI
Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate, con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso.
Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura, se prima non e' stato estinto il debito precedente.
Art. 21
Art. 21.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata mese intiero.
Art. 22
Art. 22.
TRASFERTE
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Le ore di viaggio eccedenti le 8 saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolate con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 11 del presente contratto. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
Art. 23
Art. 23.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella, nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario.
Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se, per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta, inoltre un'indennita' pari a, mezza mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia.
Qualora, per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati e denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
Art. 24
Art. 24.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistono possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
Art. 25
Art. 25.
TUTELA DELLA MATERNITA
Per la tutela della maternita', si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 26
Art. 26.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo
i casi di giustificato impedimento.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia
dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
All'impiegato non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara'. riservato il seguente
trattamento:
Parte di provvedimento in formato grafico
Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera o) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie.
Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e
fino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda: non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della, indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi
familiari, valgono le disposizioni contrattuali o dei legge vigenti.
Art. 27
Art. 27.
CHIAMATA PER OBBLIGHI Vi LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'.
Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva, o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
Art. 28
Art. 28.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'applicazione della mansioni affidategli, e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 8 del R.D. L. 13 novembre 1934, n. 1825 ;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 29
Art. 29.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera di' si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e), ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
Art. 30
Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia centrale, meridionale e insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda, o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita', di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.
Art. 31
Art. 31.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i quattro anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i 10:
1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei detti termini di preavviso, deve corrispondere all'altro una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937 venga a percepire per l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
Art. 32
Art. 32.
INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte
dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 (quindici trentesimi di retribuzione mensile, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1951 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto;
c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1952 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta Sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc. di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media del l'ultimo anno.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione dei rapporto.
E' facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dalla azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 dei presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le norme del presente articolo non si applicano agli impiegati
licenziati anteriormente al 1 dicembre 1952.
Art. 33
Art. 33.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente:
50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini, o del 55° anno di eta', per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell'art. 26 nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Art. 34
Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta dedizione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 35 del presente contratto.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ( art. 2122 del c.c. ).
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione o la ripartizione delle indennita'.
Art. 35
Art. 35.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza l'azienda, si atterra' alle norme
dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Art. 36
Art. 36.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni
istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano
disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 37
Art. 37.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
Il presente contratto, salvo quanto disposto dallo art. 32 per
l'indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso allo art. 31, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Art. 38
Art. 38.
NORME SPECIALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato
deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che, abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei
regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Art. 39
Art. 39.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 e fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32 e 37 del presente contratto, le parti, col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, ne' ridurre, per gli impiegati che ne abbiano gia' maturato e ne conservino il relativo diritto, i maggiori trattamenti di indennita' di anzianita' eventualmente stabiliti in precedenti contratti aziendali.
Art. 40
Art. 40.
ACCORDI INTERCONFEDERALI - NORMA GENERALE
Per tutto quanto non regolato col presente contratto, Valgono le norme e gli accordi interconfederali.
Art. 41
Art. 41.
DECORRENZA
Il presente contratto per gli impiegati entra in vigore il 1 maggio 1952 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti.
I trattamenti economici risultanti dal presente contratto si
applicano soltanto a far tempo dal 1 gennaio 1953, salvo quanto particolarmente e diversamente previsto nelle singole clausole.
Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie (art. 13), avra' decorrenza dalle ferie che andranno a maturare nel 1953.
Copia del presente contratto sara' tenuta a disposizione degli
impiegati presso l'amministrazione della Azienda.
Art. 1
3 - INTERMEDI
Art. 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali (art. 31 e art. 32 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia Centro Meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia Settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato decreto 23 maggio 1946 si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
Art. 3
Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assegnazione puo' essere fatta anche con prefissione di termine.
Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni
regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da
atto scritto.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un
periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
Art. 5
Art. 5.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI
DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
Per gli istituti che non sono previsti nella presente
regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
Affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali; recuperi, passaggio di categoria e cumulo mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte: trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti; permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa;
sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.
Art. 6
Art. 6.
CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE
Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art. 15 della parte impiegati.
Art. 7
Art. 7.
FERIE
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
fino al 5° anno compiuto di anzianita': 13 gg. lavorativi;
dal 6° al 14° anno compiuto di anzianita': 16 gg. lavorativi;
dal 15° al 20° anno compiuto di anzianita': 18 gg. lavorativi;
dal 21° anno compiuto di anzianita', in poi: 22 gg. lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non
potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il
periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 27 del Contratto operai idrotermali del 28 luglio 1952.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze
potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
Il periodo di servizio superiore a 15 giorni sara' considerato, a questo fine, come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il
periodo di preavviso.
Art. 8
Art. 8.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto all'indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica.
Tuttavia ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali
previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per il quale e' prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sara' computata una maggiore anzianita' convenzionale pari al 33 per cento del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio.
Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova
qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'.
Per gli operai che successivamente al 1 gennaio 1953 vengano
passati alla qualifica di intermedio e nei cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 della regolamentazione per gli operai, ma che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno cinque anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) si procedera' come segue:
a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio
prestato fino a tale data
b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato in relazione alla natura specifica dello istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio.
Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo:
Ai lavoratori che al 1 gennaio 1953 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio, qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita' di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'art. 22 della regolamentazione operaia, l'anzianita' stessa sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 gennaio 1953.
Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianita' di servizio ai fini della concessione del premio di anzianita', l'anzianita' di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianita' previsti dall'art. 22 della regolamentazione operaia.
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
prima del compimento del 10° e 20° anno di anzianita', l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.
Art. 9
Art. 9.
PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda,
l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 1/5 della precedente anzianita' maturata presso l'azienda;
b) agli effetti delle ferie e della malattia, di una maggiore
anzianita' convenzionale pari al 50% dell'anzianita' maturata come intermedio.
Art. 10
Art. 10.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, valgono le disposizioni dell'art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione, sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia, che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).
Art. 11
Art. 11.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli intermedi per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriali facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella seguente misura:
a) 4% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui
appartiene l'intermedio, per il primo e il secondo biennio di anzianita';
b) 5% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria,
per i bienni dal terzo all'ottavo.
Tali aumenti si applicano con le seguenti modalita':
1) a decorrere dal 1 giugno 1952 gli aumenti periodici di
anzianita' che matureranno successivamente a tale data si applicheranno sul minimo contrattuale di paga mensile cui appartiene l'intermedio nonche' sulla indennita' di contingenza.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto
riguarda le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
2) per l'anzianita' maturata fino al 31 maggio 1952 l'importo
degli aumenti gia' acquisiti sara' rivalutato con la concessione per ogni scatto biennale degli importi seguenti: Uomini Donne
Nel caso di riporto di scatti conseguenti a passaggi di categoria, in applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma, la cifra di rivalutazione sopra indicata verra' riconosciuta nella misura del 33%.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili.
Resta fermo il compito degli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati per gli intermedi in servizio Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dell'intermedio dalla seconda categoria alla prima categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati nella precedente categoria (o grado), sara' riportata nella misura, del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita'; ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Art. 12
Art. 12.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro corso dell'anno, lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Art. 13
Art. 13.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento:
Parte di provvedimento in formato grafico
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dalla azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia.
Qualora la malattia perduri oltre i termini sopra indicati e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 16 della presente regolamentazione.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante dodici mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti nella tabella alle lettere a), b), c) e d).
L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
Art. 14
Art. 14.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
- 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
- 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti:
- 45 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
- 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio:
- 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
- 45 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi.
L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha diritto di ritenere sui quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla azienda in rapporto alle esigenze della stessa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 15
Art. 15.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 45 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia Settentrionale e l'Italia Centro-Meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.
Per l'anzianita' successiva, al 1 maggio 1952 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti del computo dell'anzianita', si fa riferimento dell' art. 2121 C. C.
Art. 16
Art. 16.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote della indennita' di cui all'art. 15 della presente regolamentazione.
fino a 5 anni di anzianita': 50%;
oltre i 5 e fino a 10 anni: 75%;
oltre i 10 anni di anzianita': 100%.
Verra' corrisposta la intera indennita' di cui all'articolo 15 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita', o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali, previste all'art. 3 della parte comune del presente contratto.
Art. 17
Art. 17.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.
Art. 18
Art. 18.
ACCORDI INTERCONFEDERALI - NORMA GENERALE
Per tutto quanto non regolato col presente contratto, valgono le norme e gli accordi interconfederali.
Art. 19
Art. 19.
DECORRENZA
La presente regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati) entra in vigore il 1 maggio 1952 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti.
I trattamenti economici risultanti dal presente contratto si applicano soltanto a far tempo dal 1 gennaio 1953, salvo quanto particolarmente e diversamente previsto nelle singole clausole.
Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'Istituto delle ferie (art. 7), avra' decorrenza dalle ferie che andranno a maturare nel 1953.
Copia del presente contratto sara' tenuta a disposizione degli interessati presso l'amministrazione dell'Azienda.
Art. 1
ALLEGATO N. 1
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA IDRO-TERMALE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
Art. 1.
Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per gli impiegati nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
Art. 2
Art. 2.
In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno, ciascuna, fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo circolo competente.
Art. 3
Art. 3.
L'Intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'Associazione che richiede l'intervento ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa, prescelta a far parte del Collegio Tecnico.
L'Associazione che riceve la richiesta, provvedera' nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando, a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
Art. 4
Art. 4.
Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne redige verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma verbale motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimita'.
Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria, competenti.
Art. 5
Art. 5.
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi allo esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4, ultimo comma, ricorrerre, per erronea e incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma dell'articolo seguente.
Art. 6
Art. 6.
Le Associazioni degli industriali idro-termali e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori designeranno, ciascuna, lino a dieci nominativi di esperti tra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
Il Collegio i presieduto da un Ispettore de Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza.
Sociale.
Art. 7
Art. 7.
L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che risiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre i 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 e a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti copia di esse verra' comunicata alla Associazione che ha, richiesto il nuovo esame.
Art. 8
Art. 8.
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
Art. 9
Art. 9.
Il presente accordo, che e' considerato parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria idrotermale del 12 dicembre 1952 del quale seguira' le sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua stipulazione.
Allegato n. 2- Accordo
ALLEGATO N. 2
ACCORDO RELATIVO ALLA INDENNITA' SPECIALE
Addi' 28 luglio 1952 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avo. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott.
Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv.
Piero Lucioli;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dal segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini Merli;
il SINDACATO NAZIONALI LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale, sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario organizzativo sig. Alfonso Visentini;
con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L.rappresentato dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dal dott.
ing. Salvatore Bruno;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.), rappresentata dai suoi Segretari nazionali on.le Gaetano Invernizzi e Sig. Peppino Dall'Aglio;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T), rappresentata dal Segretario responsabile sig.
Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria nazionale sig.na Feconda Marinelli, nonche' dai signori Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare. con l'assistenza dell'avv. Filippo Leprotti;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai signori Carlo Carmigliati e Antonio Santarelli;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO. MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni,
Addi' 28 luglio 1952 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti. dott.
Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv.
Piero Lucioli;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni;
si e' stipulato il seguente accordo relativo all'indennita' speciale per gli impiegati e intermedi dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento): tale accordo fara' parte integrante del@ stipulando contratto collettivo nazionale.
INDENNITA' SPECIALE
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti, dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono nella istituzione di una indennita', speciale annua nelle seguenti misure:
TABELLA INDENNITA' SPECIALE
a) Impiegati:
Parte di provvedimento in formato grafico
La decorrenza della indennita' speciale e' convenuta dal 1 gennaio 1953.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni.
L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticipera' degli acconti sulla parte di indennita' gia' maturata.
Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate per gli operai e le 16 per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.
L'importo da detrarre verra' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.
A stralcio della indennita' speciale 1952, sara' corrisposto il 50%, frazionabile a mese, di quella di cui sopra.
E' stabilito l'assorbimento, fino ai 50%, delle somme erogate o convenute localmente o aziendalmente, a qualunque titolo, dal 1 gennaio 1952.
Detta indennita' non e suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.
Questa indennita' speciale non costituisce, ad alcun effetto, elemento della retribuzione.
Visti il contratto e gli allegati n. 1 e 2 che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Accordo- art. 1
ACCORDO DEL 14 DICEMBRE 1954 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO PER GLI IMPIEGATI ED INTERMEDI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi', 14 dicembre 1954 in Roma
tra
la CONFEDERAZIONi GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentato dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Pocobelli, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti, assistito (dall'avv. Piero Lucioli;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore assistito dal prof. Salvatore Papa, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari rappresentata dal Segretario Nazionale dottor Claudio Cruciani e il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig.
Aldo Ronci;
e
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai suoi Segretari dott.
Italo Viglianesi e Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari rappresentata da] Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani e l'Unione italiana Lavoratori Albergo Mensa e Termali, rappresentata dal sig.
Attilio Carroni:
Addi', 14 dicembre 1954, in Roma.
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Pocolelli, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Terniali, rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti, assistito dall'avv. Piero Lucioli;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale dottor Giuseppe Landi, assistito dal sig. Banco Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata. dal sig.
Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano;
ai fini dell'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni e il riassetto zonale agli impiegati e agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento).
Si e' convenuto quanto segue:
Art. 1.
Omissis
Accordo- art. 2
Art. 2.
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE
(art. 10 del contratto)
Le parti stipulanti il presente accordo, convengono che, per ciascuna delle ore di lavoro conseguite dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, verra' corrisposto il 50% della nuova, retribuzione unificata.
L'applicazione della, norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti anticipatamente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Tutte le altre norme del predetto art. 10 restano invariate.
Accordo- art. 3
Art. 3.
DECORRENZA
Le tabelle di cui al precedente art. 1 hanno decorrenza dal 1 giugno 1954.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Accordo
ACCORDO DEL 17 GENNAIO 1955 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO PER GLI OPERAI DEL SETTORE DELL'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi', 17 gennaio 1955 in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario.
Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Mario Rossi, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idrotermali, rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti, assistito dall'avv. Piero Lucioli;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, assistito dal prof. Salvatore Papa, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari rappresentata dal Segretario Nazionale dott.
Claudio Cruciani e il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig.
Aldo Ronci;
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai suoi Segretari dott.
Italo Viglianesi e Raffaele Vanni, assistito dal sig. Sergio Cesare, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani e l'Unione italiana. Lavoratori Albergo Mensa e Termali, rappresentata dal sig.
Attilio Carroni.
Addi', 17 gennaio 1955 in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Mario Rossi, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-termali, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dall'avv. Piero Lucioli;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano;
ai fini dell'attuazione nei riguardi del settore dell'industria, idro-termale - operai - dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento: permesso che nel settore, allo stato, la parte salariale e' disciplinata dalle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
le parti concordano:
di invitare le Associazioni Territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti ad incontrarsi entro il piu' breve termine possibile per i seguenti adempimenti:
1. Nelle provincie nelle quali le aziende idrotermali risultavano, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, consensualmente incasellate ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali A, B, e C, trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954; le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento dei detti incasellamenti;
2. Nelle provincie nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabilito minimi di paga base differenti da quelli interconfederali, le Associazioni territoriali interessate si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'art. 10 del precitato accordo interconfederale;
3. In ambedue i casi sopraindicati le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni e ne daranno conoscenza anche alle Associazioni di categoria;
4. In conformita' a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la, percentuale di cottimo, di cui all'art. 2 del contratto nazionale 28 luglio 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale, e' riproporzionata all'8% (otto per cento);
5. La norma di cui al punto 4° forma parte integrante del predetto contratto nazionale per gli operai dipendenti dall'industria idrotermale e ne segue le sorti a tutti gli effetti.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Art. 1
ACCORDO 26 GENNAIO 1955 PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO PER I DIPENDENTI (IMPIEGATI INTERMEDI ED OPERAI) DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi', 26 gennaio 1955 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDRO-TERMALI (A.N.I.I.T.) rappresentata da: il Presidente dott. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli industriali: dott Vincenzo M.
Borrello, dott. Alberto Cassola, rag. Adelmo Tedeschi e dott. Attilio Valente e dal Segretario della Associazione avv. Piero Lucioli con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Filippo Pocobelli;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri, dalla Segretaria signorina Feconda Marinelli, nonche' dai signori Giuseppe Orione, Cesare Losi, Domenico Marconi, Otello Ferretti, Angelo Ciminelli, con l'assistenza dei sig. Silvano Barbon della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.);
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai non Segretari Nazionali on. Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio;
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGO PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig. Aldo Ronci - anche in rappresentanza, per delega, della Federazione Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi della Camera Confederale del Lavoro di Trieste - e dai vice Segretari Bruno Bianchi e Francesco Ferraris con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio rappresentata dal suo Segretario Generale cav. Giulio Pettinelli e dal Segretario Nazionale sig. Enrico Meneghelli, con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L. rappresentato dal Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dal sig.
Ettore Alzais;
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Ugo Zino;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario sig. Ferruccio Bigi;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO e MENSA (U.I.L.A.M.) rappresentata dal Segretario sig. Attilio Carroni;
Addi' 26 gennaio 1955, in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDRO-TERMALI (A.N.I.I.T.), rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti. assistito dai membri della Delegazione degli Industriali dott. Vincenzo M. Borelli, dott. Alberto Cassola, rag. Adelino Tedeschi e dott. Attilio Valente e dal Segretario dell'Associazione avv. Piero Lucioli con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Filippo Pocobelli;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Nazionale dottore Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata dal sig.
Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano;
si e' stipulato il seguente accordo da valere per tutti i dipendenti (impiegati, intermedi e operai) delle aziende esercenti industria idro-termale (terme e imbottigliamento)
Art. 1.
I contratti collettivi nazionali di lavoro 28 luglio 1952 (operai) e 12 dicembre 1952 (impiegati ed intermedi) sono prorogati fino al 31 dicembre 1957.
Art. 2
Art. 2.
Il trattamento salariale stabilito per il settore, e' quello risultante dalle allegate tabelle, che, per gli operai, sono quelle del gruppo merceologico A. (1)
Art. 3
Art. 3.
Su dette tabelle viene applicato un aumento del 6%.
La cifra risultante da detto aumento sara' riportata in aggiunta ai minimi risultanti dagli accordi aziendali in atto eventualmente superiori a quelli fissati con il presente accordo.
I nuovi minimi aziendali cosi' determinati restano in vigore anche per i nuovi assunti, fissi e stagionali.
Art. 4
Art. 4.
Salvo la conservazione delle condizioni di miglior favore stabilite nell'articolo precedente, le tabelle dei minimi salariali fissati in accordi aziendali o provinciali sono sostituite dalle tabelle allegate al presente accordo, restando cosi' demandata alla competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la situazione delle tabelle salariali oltreche' la regolamentazione normativa della categoria.
Art. 5
Art. 5.
Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 1955 e la sua durata e' fissata fino al 31 dicembre 1957.
Esso si intendera' prorogato di anno in anno se non disdettato entro tre mesi dalla data di scadenza con R.R.R.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 1
ACCORDO IN DATA 8 MAGGIO 1958 PER IL RINNOVO DEL C. C. N. L. 26 GENNAIO 1955 PER I DIPENDENTI (IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI) DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO)
Addi', 8 maggio 1958 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDROTERMALI (A.N.I.I.T) rappresentata dal Vice Presidente Cav. dell'av. Adelmo Della Casa, dal Segretario Nazionale avv. Piero Lucioli e da una delegazione di rappresentanti di Aziende e di Associazioni territoriali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Antonio Zanini; la Delegazione delle Aziende Idrotermali Statali rappresentata dall'avv.
Ambrogio Michetti assistito dal rag. Goffredo Graetz e dal dott.
Giovanni Parravano;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal Segretario Generale sig.
Alcibiade Palmieri e dai signori Giuseppe Orione, Cesare Losi, Afro Canali, Domenico Marconi, Ivo Dolfi, Nello Sporti;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Poppino Dall'Aglio e dai Segretari Nazionali si gnori Vincenzo Ansanelli e Orfeo Mannocci assistiti dal prof. Corrado Antiocchia per la Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.);
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGO, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI rappresentato dal suo Segretario Nazionale cav. Alberto Grossi, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini (F.I.S.A.S.C.A. - -C.1.5.L.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Giulio Pettinelli e dai Segretari Nazionali signori Enrico Meneghelli e Bruno Bianchi e dagli esperti di Categoria signori Pietro Caraffa, Carlo Campioni, Giuliano Marzaroli e Gino Azali, con l'intervento della, Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali;
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale cav. Ugo Zino, dai Vice Segretari signori Giuseppe Motta e Ubaldo Biondi e dai signori Corrado Dami e Alfredo Benedetti, la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T) rappresentata, dal Segretario Nazionale Responsabile sig. Attilio Carroni, assistito ai signori Americo Sbraga, Bruno Menagni e Angelo Violi;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario Nazionale responsabile sig. Ferruccio Bigi, assistito dai signori Pasquale Alesio, Tibano Bigi e Francesco Simeoni;
Addi', 8 maggio 1958 in Roma
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDROTERMALI (A.N.I.I.T.) rappresentata, dal Vice Presidente Cav. dell'av. Adelmo Della Casa, dal Segretario Nazionale avv. Piero Lucioli e da una delegazione di rappresentanti di Aziende e di Associazioni territoriali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Antonio Zanini;
la Delegazione delle Aziende Idrotermali Statali rappresentata dall'avv. Ambrogio Michetti assistito dal rag. Goffredo Graetz e dal dott. Giovanni Parravano
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal suo Segretario Verledo Guidi e dal sig. Francesco Nardeschi dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.N.A.L.
Si e' stipulato il seguente accordo da valere per tutti i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle Aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento):
Art. 1.
Il c.c.n.l. 26 gennaio 1955 per gli operai, intermedi ed impiegati dell'industria idrotermale e dell'imbottigliamento e' rinnovato fino al 31 dicembre 1960.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 2
Art. 2.
I salari e gli stipendi derivanti dal contratto 26 gennaio 1955 sono aumentati del 5%.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 3
Art. 3.
LAVORO STRAORDINARIO OPERAI
La tabella, delle maggiorazioni di cui all'art. 12 parte operai del contratto e' sostituita dalla seguente:
1) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo). . . 45% 3) lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore. . . . . . . . . . 55% 4) lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . . . 45% 5) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 40% 6) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 45% 7) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14%
8) lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta
al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . 40%
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 4
Art. 4.
All'art. 15, parte operai, viene aggiunto il seguente comma: "In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra Le Organizzazioni periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 5
Art. 5.
La percentuale minima garantita di utile di cottimo di cui all'art. 22 parte operai, viene fissata nel 9%.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 6
Art. 6.
Alle misure di ferie previste dall'art. 25 parte operai viene aggiunto un ulteriore scaglione di 18 giorni di ferie per gli operai con anzianita' superiore ai 20 anni compiuti.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 7
Art. 7.
Nel terzo comma dell'art. 32 parte operai (congedo matrimoniale) vengono soppresse le seguenti parole:
"e non e' dovuta agli operai stagionali".
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 8
Art. 8.
Le misure di indennita' speciale di cui all'art. 2 del l'accordo aggiuntivo 28 luglio 1952 sono sostituite dalle seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 9
Art. 9.
Le parti si impegnano di incontrarsi per l'aggiornamento dell'art. 19 parte operai (apprendistato) in relazione alle norme di legge.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 10
Art. 10.
Il presente accordo decorre dal 1 maggio 1958.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- Tabelle
TABELLA 1
TABELLE IN VIGORE DAL 1 maggio 1958 GIA AUMENTATE DEL 5%
DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO 8 MAGGIO 1958
IMPIEGATI a) UOMINI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2
IMPIEGATI b) DONNE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3
CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4
OPERAI a) UOMINI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5
OPERAI b) DONNE
Parte di provvedimento in formato grafico