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060U1342

IT - DPR

060U1342

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali dielettrici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1342)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli operai, gli appartenenti alla qualifica speciale e gli impiegati dell'industria dei dielettrici, stipulati tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate al predetto contratto per gli operai; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, relativi agli operai, agli appartenenti alla qualifica speciale e agli impiegati dell'industria dei dielettrici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto per gli operai ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali dielettrici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 23. - VILLA

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 22 OTTOBRE 1958
PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI
In Milano, addi' 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai signori comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avvocato Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damion, Angelo Mazziali e Angelo Evalini, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari on. Vittorio Foa e on. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba;
l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Peveri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassani, Croci ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig.
Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto;
In Milano, addi' 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai sigg:
Comm. Ferruccio Rognoni; Dott. Giuliano Volterra; Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avvocato Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Sig.
Verledo Guidi;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale drl Lavoro da valere per gli operai addetti all'industria dei dielettrici.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai e' fatta tramite l'Ufficio di Collocamento, in conformita' alle norme di legge e alle disposizioni emanate dalle competenti autorita'.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alla quale e' assegnato e la relativa paga. La comunicazione avverra' normalmente per iscritto.
L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione stessa.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 2

Art. 2.
AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge.
Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 3

Art. 3.
DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO
Per l'assunzione, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali in quanto l'operaio n sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equipollente.
E' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai tre mesi, nonche' il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempre che l'operaio ne sia in possesso.
L'Azienda rilascera' ricevuta per i documenti che trattiene in deposito.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e dimora ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo-famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
Il lavoratore potra' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a 6 giornate lavorative, durante il quale sara' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, ne' indennita'.
Tale periodo potra' essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi; tale accordo dovra' risultare da comunicazione scritta al lavoratore.
La paga fissata al lavoratore decorre dal primo giorno di assunzione e non puo' in ogni caso esser inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria alla quale lo stesso viene assegnato. Il lavoratore che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio.
Il lavoratore che nel corso od al termine del periodo di prova non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 5

Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
L'assegnazione della qualifica ai lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate:
CATEGORIA OPERAI
Specializzati - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio.
Comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori partecipando direttamente alla lavorazione.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali.
CATEGORIE OPERAIE
Prima categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Seconda categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Terza categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori, anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni.
Per quanto riguarda gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni di cui all'alleg. A del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 6

Art. 6.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 7

Art. 7.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, per migliorare ed aumentare il loro rendimento, opportunamente agevolando i lavoratori che frequentano i corsi professionali.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 8

Art. 8.
LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle aziende in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo di un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 9% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, della cui squadra facciano organicamente parte, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangono inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 9

Art. 9.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa, verra' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio, commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa), pari a:
- 115 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta;
- 120 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta;
- 140 ore al compimento del 20° anno di anzianita' ininterrotta.
I premi di cui ai commi precedenti assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 10

Art. 10.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione del S. Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda sara' corrisposta una gratifica natalizia di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), riferita a ciascun anno solare, la partecipazione di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 11

Art. 11.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali e' normalmente adibito e che gli venissero eventualmente comandati tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine. In questo caso, gli sara' corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuera' a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sara' inferiore.
Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuera' a percepire il proprio salario, sempre che non venga adibito alle mansioni superiori per il periodo maggiore di due giorni, nel qual caso percepira' il salario superiore per l'intero periodo.
Il lavoratore che per almeno 45 giorni continuativi disimpegna mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso o per infortunio.
Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'; percio' non si dovra' provvedere ad alcuna liquidazione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 12

Art. 12.
MANSIONI PROMISCUE
Il lavoratore che sia normalmente adibito a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore, salvo che non si tratti di passaggio temporaneo di mansioni disciplinate dall'art. 11 del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 13

Art. 13.
TRASFERTE
All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrispondera':
a) rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera comprensiva della contingenza per ogni giorno di missione, se la missione dura oltre 24 ore.
Qualora il datore di lavoro richieda all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinarie.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto di rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 14

Art. 14.
TRASFERIMENTI
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i famigliari che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie.
Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, la trasferta di cui all'articolo 13.
Oltre a quanto sopra previsto, gli verra' corrisposto, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza. Se capo famiglia detta indennita' sara' commisurata a 30 giorni di retribuzione.
L'operaio ha inoltre il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dal presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 15

Art. 15.
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parita' di condizione di lavoro e rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 16

Art. 16.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana, o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in precedenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposte al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 17

Art. 17.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella basta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 18

Art. 18.
ABITI DA LAVORO
Ai lavoratori di nuova assunzione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
Inoltre le aziende rinnoveranno ai lavoratori gli abiti da lavoro di anno in anno, concorrendo alla spesa nella misura del 90% a meno che il lavoratore non vi rinunci.
In caso di rescissione di rapporto di lavoro l'operaio deve restituire l'abito da lavoro concessogli gratuitamente. E' in facolta' della ditta di chiedere la restituzione dell'abito dato a pagamento, con il rimborso della quota a carico del lavoratore.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 19

Art. 19.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale del lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fine alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro sara' fissato dall'azienda norme di legge.
Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento (ove esistano) regolati in base ad unico orario.
I lavoratori non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore all'effettuazione di turni avvicendati od a ciclo continuo e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potra' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall'art. 25 per il lavoro straordinario.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 20

Art. 20.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, (dovute a causa di forza maggiore) nel conteggio del paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento verra' usato al lavoratore cottimista, negli stessi limiti, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta', con la esclusione della percentuale di cottimo.
Per i riposi intermedi dei minori e delle donne si fa riferimento alle disposizioni di legge.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita', compreso il preavviso.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 21

Art. 21.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacale (locali) interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 22

Art. 22.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'inizio e la fine del lavoro vengono regolati come segue:
Il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento.
Il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro.
Il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro e l'operaio dovra' in tal momento trovarsi al suo posto di lavoro.
Ai ritardatari il conteggio della mercede verra' effettuato da mezz'ora dopo l'orario normale.
La cessazione del lavoro verra' annunciata da un unico segnale.
Nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 23

Art. 23.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge, fermo restando che per il personale di attesa e per quello adibito a lavori a turni avvicendati od a ciclo continuo, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' "riposo compensativo".

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 24

Art. 24.
POMERIGGIO DEL SABATO
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni piu' avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui ai successivi comma: a), b) e c).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilita' di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A - Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
1°) Lavoratori addetti ad attivita' per cui si applica il riposo settimanale per turno perche' a fuoco continuo, od a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioe':
a) attivita' di cui all' art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e tabella integrativa I, II, III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopra indicate, sono con queste ultime commesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
d) mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' della azienda;
e) mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
f) mansioni del personale addetto a prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
2°) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
a) attivita' che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) attivita' rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attivita' che non possono essere sospese per ragioni tecniche per piu' di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, filiali ad agenzie delle aziende industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B - Esclusione dipendenti dal sistema delle lavorazioni
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre od a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C - Esclusione dipendenti di circostanze eccezionali ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale
E' ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato, anche in casi non previsti dalle sud dette deroghe ed eccezioni, sempre che si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 25

Art. 25.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 e comunque oltre le ore otto giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
E' considerato lavoro notturno quelle effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' di cui alle lettere b) e c) previsti dai successivo art. 26 del presente contratto.
Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per
la 1ª ora................................................ 25 % ore successive........................................... 30 % 2) lavoro compiuto nei giorni festivi....................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........ 30 % 4) lavoro ottenuto in turni avvicendati:
turni diurni............................................. 4 %
turno notturno........................................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo - lavoro straordinario not-
turno (compreso e non compreso in turni avvicendati)......... 60 %
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza secondo la misura nota al momento della liquidazione delle maggiorazioni stesse.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezza ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo. Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al presente articolo (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 60%.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 26

Art. 26.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 23;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio, del 4 novembre e le altre che eventualmente in sostituzione od in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti solennita':
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) il giorno di lunedi dopo Pasqua
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano
13) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
d) il giorno di Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita' infrasettimanali oltre od in luogo di talune di quelle sopra elencate, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nei giorni di domenica potra' essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 25 del presente contratto.
Il lavoro nelle festivita' di cui alle lettere b), c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita', purche' si faccia luogo al trattamento economico previsto dall'articolo 27 del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 27

Art. 27.
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA'
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festivita' viene regolato come segue:
1) Per le festivita' di cui al punto b) dell'art. 26
qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
qualora vi sia prestazione, in aggiunta alla normale retribuzione di cui sopra, al lavoratore dovra' essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate, maggiorata della percentuale per lavoro festivo o per straordinario festivo.
2) Per le festivita' elencate al punto c) dell'art. 26
qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio; determinata in ragione di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, oltre alla normale retribuzione di cui sopra sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo.
3) Festivita' di Pasqua
Per il giorno di Pasqua, data la particolare caratteristica di tale festivita', sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il trattamento economico previsto ai comma 1), 2) verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, a meno che non si proceda, a spostare la festivita' stessa.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 28

Art. 28.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) retribuito con paga globale di fatto, nei seguenti limiti:
dal 1° ai 7° anno compiuto di anzianita': giorni 12 lavorativi; dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': giorni 14 dal 16° anno in poi: giorni 16 lavorativi.
Nella retribuzione globale di fatto, per gli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), riferita a ciascun anno feriale, dovra' essere compresa la percentuale di maggiorazione media, percepita per tale lavoro.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi di servizio prestato, esclusi in ogni caso i periodi interiori a 15 giorni ed i ratei inferiori a mezza giornata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati.
In caso che festivita' nazionali od infrasettimanali cadessero durante il periodo di ferie, si potra' prolungare tale periodo, per il numero delle festivita' cadenti nel periodo stesso, oppure procedere al relativo pagamento previsto dall'art. 27.
Chiarimento a verbale. - E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni, corrispondendo una giornata per ogni giorno di ferie non godute.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 29

Art. 29.
CHIAMATA ALLE ARMI
La chiamata alle armi, quando il lavoratore abbia maturato una anzianita' di almeno 3 mesi, non risolve il rapporto di lavoro e durante il periodo del servizio di leva il lavoratore viene considerato in aspettativa, con decorrenza della sola indennita' di anzianita', sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il lavoratore potra' prolungare l'aspettativa al massimo fino ad un mese dopo la data del congedamento.
Scaduto tale termine senza che il lavoratore si sia presentato in servizio, l'azienda potra' considerarlo dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilita'.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 30

Art. 30.
RICHIAMO ALLE ARMI
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento e' regolato dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 31

Art. 31.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. - La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
1) sottoporra' in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita alla mansione che gli viene affidata ad anche successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) ove l'azienda lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano, sottoporra' i lavoratori a periodiche visite mediche, anche per quelle lavorazioni per le quali cio' non sia direttamente previsto dalla legge;
3) dotera' i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica entita' possono riuscire nocivi alla salute dei lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
Tali mezzi protettivi, ma di uso personale come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sara' sempre accertata l'efficienza.
La fornitura di tali mezzi avverra' a cura ed a completo carico dell'azienda;
4) curera' che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Le aziende cureranno che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, che verranno periodicamente disinfettati.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 32

Art. 32.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attivita' lavorativa, dovra' essere denunciato immediatamente dal lavoratore ai proprio superiore diretto, il quale provvedera' che vengano prestate le cure del pronto soccorso.
Al termine del periodo di invalidita' temporanea, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, il lavoratore dovra' presentarsi alla direzione della fabbrica per ricevere disposizioni relative alla ripresa del proprio lavoro.
In caso di infortunio, sul lavoro, il lavoratore avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a mesi 10, senza, interruzione di anzianita'.
Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte, o all'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informera' la direzione per i provvedimenti del caso.
I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione per la giornata in corso.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera, di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 33

Art. 33.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
E' vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di eta' minore degli anni 14.
E' inoltre vietato adibire;
a) i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto dei pesi su carriola e su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni nei lavori di pulizia, di manutenzione, lubrificazione dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino dei vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvedera' ad affiggere una tabella riportante i limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'eta' dei lavoratori, nonche' a concedere ai lavoratori stessi, che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti, che saranno emanate in materia.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 34

Art. 34.
MATRIMONIO
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia.
In base a tale accordo l'operaio ha diritto, in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi.
Al lavoratore che contragga matrimonio verra' inoltre corrisposta, da parte dell'azienda, una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di 4 giornate di retribuzione; a richiesta poi del lavoratore l'azienda concedera' in occasione ed in aggiunta al periodo di congedo di cui sopra, un permesso non retribuito della durata fino a 4 giorni lavorativi.
Nel caso in cui l'istituto del congedo matrimoniale previsto dalle vigenti disposizioni subisse miglioramenti, sia in rapporto al trattamento economico, che per quanto concerne il permesso, l'azienda, dedurra' dai rispettivi titoli i miglioramenti stessi.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 35

Art. 35.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
In caso di malattia non professionale od infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova o non in preavviso avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
6 mesi per anzianita' ininterrotta fino a 7 anni;
8 mesi per anzianita' ininterrotta da 8 a 20 anni;
10 mesi per anzianita' ininterrotta oltre i 20 anni.
Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermita' o delle sue conseguenze, decade per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e l'operaio avra' diritto alla liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'articolo 46.
In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire la direzione dell'azienda entro il giorno successivo a quello in cui si manifesta la malattia stessa, salvo caso di forza maggiore che dovra' essere dimostrato.
Il certificato medico attestante la malattia deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro tre giorni dall'inizio della assenza, Per il trattamento di malattia e di infortunio e per gli altri diritti e doveri dell'operaio durante lo stato di malattia si richiamano le norme di legge o contrattuali vigenti in materia.
L'azienda ha facolta' di accertare lo stato di salute dell'operaio mediante visita da parte del medico di sua fiducia.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 36

Art. 36.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 37

Art. 37.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa un'aspettativa, per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza, dell'anzianita', esclusione fatta agli effetti della, gratifica natalizia e del godimento delle ferie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 38

Art. 38.
DISCIPLINA AZIENDALE
I lavoratori, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, e di educazione tanto verso i superiori quanto verso i compagni di lavoro.
In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti coi rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanita'.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 39

Art. 39.
REGOLAMENTO INTERNO
Presso ciascun stabilimento deve essere redatto dai datore di lavoro, sentita la C.I., un regolamento da collocate in luogo chiaramente visibile.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 40

Art. 40.
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
I lavoratori licenziati e sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della direzione.
Salvo speciale permesso, non e' consentito al lavoratore sia (di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro.
Al lavoratore che ottenga il permesso entro la prima mezz'ora di lavoro non compete alcuna retribuzione.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potra' essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento.
In tal caso il lavoratore verra' retribuito per la durata del lavoro effettivamente prestato.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 41

Art. 41.
ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Ogni assenza non giustificata o non autorizzata, potra' essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Ripetendosi o prolungandosi le assenze ingiustificate il lavoratore potra' essere punito a termini degli articoli 45 e 46.
Tutte le assenze ancorche' giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata. Sara' considerato assente qualsiasi lavoratore che non avra' fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 42

Art. 42.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli potra' interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare quando lo ritenga.
In caso di licenziamento o di dimissioni prima di lasciare il servizio, il lavoratore dovra' restituire tutto quello che ha ricevuto in consegna.
Qualora non restituisca tutto o parte di quanto avuto in consegna, gli potra' venire addebitato il relativo importo all'atto della liquidazione.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
Il lavoratore dovra' essere messo in grado di conservare tutto cio' che gli e' stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita', sempre che pero' ne abbia tempestivamente informato la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano imputabili a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 43.
Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l'autorizzazione scritta del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dara' diritto all'azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 43

Art. 43.
DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione mensile globale di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 44

Art. 44.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali, potranno essere punite, a seconda della; gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale:
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4.
Ogni provvedimento disciplinare adottato nel confronti di un lavoratore, dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 45

Art. 45.
MULTE E SOSPENSIONI
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 41 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga ai divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino l'azienda di attuare tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per uso proprio, con lieve danno dell'azienda stessa:
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiali dell'azienda e di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario, o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
g) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verra' applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione nei casi di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sara' devoluto alle istituzioni assistenzali o previdenziali di carattere aziendale esistenti o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 46

Art. 46.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto, potra' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita':
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) assenze per cause non. giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre cinque giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare, di cui al punto d) dell'art. 45, sempre che la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudizio per azione commessa, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda e di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenute nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'art. 45, sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno per l'azienda stessa:
i) trascuranza nell'adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45.
2) Senza preavviso e senza indennita' per anzianita':
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in conffessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda e di lavorazione;
c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno per l'azienda, stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnate con atti delittuosi;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) del l'art. 45 qualora vi sia dolo.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 47

Art. 47.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. Le controversie collettive per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, provinciali o nazionali, per la loro definizione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 48

Art. 48.
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Nessun lavoratore puo' rifiutarsi da qualunque visita d'inventario in che per ordine dell'azienda, venisse fatta degli oggetti affidategli, od a visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona, non potra' essere compiuta che in locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricata.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 49

Art. 49.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni Interne saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 50

Art. 50.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46 o le dimissioni dell'operaio potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino ad un anno e 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiore.
A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'Azienda, puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore mancanti al compimento del preavviso.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 51

Art. 51.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
In caso di licenziamento dell'operaio non ai sensi dell'art. 46, l'Azienda corrispondera' una indennita' commisurata a:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta da 1 a 5 anni;
b) giorni 10 (80 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino a 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni.
Trascorso il primo anno le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
L'indennita' di cui al precedente comma si applica per l'anzianita' maturata dall'operaio a partire dal 10 maggio 1947, considerando utile agli effetti delle maggiori indennita' di cui ai punti b) c) e d) l'anzianita' maturata prima di tale data.
Per quanto riguarda l'anzianita' maturata anteriormente al 1 maggio 1947, al numero dei giorni di indennita' di licenziamento spettanti all'operaio in applicazione del precedente contratto collettivo del 12 ottobre 1935, si aggiungera' un giorno per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta.
L'indennita' di anzianita' prevista dal presente articolo sara' calcolata in base alla retribuzione globale (paga piu' contingenza, piu' eventuale terzo elemento per il centro-sud).
Agli operai che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, la paga sara' quella ad economia, maggiorata del minimo contrattuale di cottimo.
La gratifica natalizia sara' conteggiata, nell'indennita' maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 52

Art. 52.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso dei dimissioni dell'operaio l'azienda corrispondera' l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 51 nella seguente misura:
1) il 50% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 5 anni;
2) il 75% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 5 e fino ai 10 anni;
3) il 100% per anzianita', ininterrotta presso la stessa, azienda oltre i 10 anni;
4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio;
5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di eta';
6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 65° anno di eta';
Per i primi due anni di anzianita' non verra' corrisposta alcuna percentuale di indennita' di anzianita': detti due anni per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 53

Art. 53.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del prestatore di lavoro, la indennita' di anzianita' e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, in conformita', comunque alle disposizioni di legge.
Per quanto concerne la ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto e l'attribuzione di esse, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell' articolo 2122 del Codice Civile .

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 54

Art. 54.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice Civile , se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 55

Art. 55.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
L'azienda dovra' consegnare entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro tutti i documenti in regola, compreso il libretto di lavoro. Il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso in cui da parte dell'azienda, non fosse possibile consegnare tutti i documenti al lavoratore, dovra' essere rilasciata allo stesso una dichiarazione scritta giustificativa onde consentire al lavoratore di munirsi dei documenti necessari per iniziare un nuovo eventuale rapporto di lavoro.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 56

Art. 56.
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI CONTRATTI
MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti alla data della sua decorrenza.
Rimangono immutate le migliori condizioni individuali in atto praticate dalle singole aziende alla data di applicazione del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 57

Art. 57.
PERMESSI
Agli operai che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacati, dalle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Camere del lavoro e delle Unioni Provinciali, dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui l'operaio appartiene dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 58

Art. 58.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga oraria minima per ciascuna categoria di lavoratori e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 59

Art. 59.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 15 ottobre 1958 con validita' sino al 15 ottobre 1961, di intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata R.R., almeno due mesi prima della scadenza.

Allegato A

ALLEGATO A
DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA.
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi Interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati, in via esemplificativa, nei quattro gruppi seguenti:
Gruppo A - Vi appartengono: gli autisti meccanici con la patente di terzo grado, con funzioni di completa messa a punto del motore nelle fasi di montaggio e smontaggio, i motoscafisti, ecc.
Gruppo B - Vi appartengono: gli autisti non meccanici, gli addetti permanentemente al servizio antincendi, ecc.
Gruppo C - Vi appartengono i portieri in genere, gli uscieri, i fattorini con mansioni di fiducia, ecc.
Gruppo D - Vi appartengono i cavallanti, i carrettieri, gli stallieri, gli inservienti, gli addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a depositi biciclette, ecc.
La retribuzione giornaliera, del personale suddetto viene determinata come segue:
a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati;
b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 25%;
c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste all'art. 25.
L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore od a quello maggiore richiamato dal primo comma.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.

Tabella

TABELLA OPERAI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 22 OTTOBRE 1958
DA VALERE PER GLI APPARTENENTI ALLA
QUALIFICA SPECIALE dell'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI
In Milano, addi' 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dottor Gottardo Brioschi; assistito dai signori Comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damion, Angelo Mazziali e Angelo Evalini, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba;
l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Guaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Pereri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassani, Croci, ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig.
Dionigi Coppo, assistito dal dott. Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e dott. Tullio Repetto;
In Milano, addi' 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dottor Gottardo Brioschi; assistito dai signori Comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal Sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Signor Verledo Guidi;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell'industria dei dielettrici.
Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo far luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreche' non partecipino con abituale continuita' al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, gia' regolate dalle classificazioni operaie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 2

Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, e che costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 9.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce di per se' motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianita' di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione.
All'operaio che venga passato alla qualifica speciale e nei cui confronti si interrompa, comunque, la maturazione di uno dei premi di anzianita' di cui all'art. 9 della regolamentazione operaia, dovra' essere concesso il relativo premio ragguagliato a tanti ratei annuali quanti sono gli anni interi di servizio prestato dal lavoratore nelle categorie operaie, in base alla retribuzione in vigore al momento della liquidazione.
In analogia a quanto disposto dal precitato art. 9 della regolamentazione operaia, resta, stabilito che la corresponsione di cui al 30 comma assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dall'osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera, in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine o comunque non deve recare menomazione o pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansioni non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 7

Art. 7.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni o le deroghe previste dalla legge.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 8

Art. 8.
POMERIGGIO DEL SABATO
Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 24 della regolamentazione operaia.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 9

Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensative.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 10

Art. 10.
GIORNI FESTIVI
;
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze dei 25 aprile, del 10 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite.
c) Le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua - Giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano
e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 13. Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui allo art. 9 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 11 della presente regolamentazione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 della regolamentazione operaia o comunque oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dallo art. 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio dei sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale previsti dall'art. 10 commi a), b) e c).
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo settimanale e domenicale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo debbono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale....................... 25% 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati
festivi................................................... 50%
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati......... 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni..... 4%
turni notturni............................................ 25%
5) lavoro straordinario festivo.............................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in
turni avvicendati) prima ora.............................. 60%
ore successive............................................ 75%
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di cui all'art. 13 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alla ore 22 la mezz'ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla diminuzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni avvicendati.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 12

Art. 12.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda, ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a dieci aumenti biennali, nella misura del:
4% per i primi due bienni;
5% per i bienni successivi fino al decimo.
Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono pero' gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo
al 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, gia' calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate, con decorrenza 15
ottobre 1958, alle seguenti nuove misure globali:
====================================================================
| 1° GRADO | 2° GRADO
_-------------------_------------------
| uomini | donne | uomini | donne
_---------_---------_---------_--------
| | | |
Superiori ai 20 anni......... | 465 | 410 | 300 | 340 Dai 18 ai 20 anni............ | 410 | 325 | 370 | 280 Dai 16 ai 18 anni............ | -- | -- | 300 | 250 Inferiori ai 16 anni......... | -- | -- | 250 | 225 | | | |
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952
vanno calcolati oltreche' sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare, con applicazione del 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio ai grado superiore, sara' mantenuto al
lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in
corso ai momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nel nuovo grado.
In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore
proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex novo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrera' dalla data del riconoscimento di tale nuova qualifica.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 13

Art. 13.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione
mensile, ivi compresa la contingenza, per 180.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione
mensile di cui sopra per 25.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 14

Art. 14.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali
verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile
per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente
avvenire alla vigilia di Natale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 15

Art. 15.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
Nel caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata
dell'orario di lavoro di cui all'art. 20 della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 16

Art. 16.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili.
Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della
retribuzione, al lavoratore dovra' essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 17

Art. 17.
FERIE
Il lavoratore che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
13 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio di 1
anno a 5 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre
i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
20 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre
i 10 e fino ai 23 anni compiuti;
26 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre
i 23 anni compiuti.
Come anzianita' convenzionale; agli effetti della concessione delle ferie, l'anzianita' maturata dal dipendente in qualita' di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le
esigenze di lavoro dello stabilimento.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo
di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie
collettive, avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno
il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Chiarimento a verbale
E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un
massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 13, per ogni giorno di ferie non godute.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 18

Art. 18.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del
lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 19

Art. 19.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso
di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto della Previdenza Sociale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 20

Art. 20.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per
adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal R. D. L. del C.
P. S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento (e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha, ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il
lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo il
lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello Stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 21

Art. 21.
TRASFERTA
Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e' tenuta a
corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio,
con i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti
della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per
l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera se
la missione dura oltre le 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e'
dovuta per ogni giornata di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per
anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al
lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della
retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 22

Art. 22.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa
azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del
viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 21.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita'
di trasferimento commisurata a mezza mensilita' dell'intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' di retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se
licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 23

Art. 23.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata
all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio,
e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per 6 mesi, agli aventi anzianita' di
servizio fino ai 5 anni;
2) conservazione del posto per 9 mesi, agli aventi anzianita' di
servizio fino ai 10 anni;
3) conservazione del posto per 11 mesi, agli aventi anzianita' di
servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in
questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per il primo mese ed alla meta' di essa per gli altri tre successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per i successivi quattro mesi; nel terzo caso alla corresponsione della retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei mesi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda
risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del
trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'eventuale anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale (ex equiparati) e' considerata convenzionalmente utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del
lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge e di contratto.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso
con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 24

Art. 24.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per quanto riguarda, il trattamento in caso di gravidanza e
puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 23 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e, sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 25

Art. 25.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita di inventario e di
controllo disposta dalla Direzione dello Stabilimento per gli oggetti, gli utensili, gli strumenti e per i materiali affidatigli.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 26

Art. 26.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto
da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di
licenziamento: ANNI DI SERVIZIO 1ª Categoria 2ª Categoria
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente la data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopra detto, sulle competenze dovute al lavoratore.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causata da provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 44 della regolamentazione operaia, per l'anzianita' derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 20 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud, oppure per la anzianita' maturata, nella qualifica speciale per effetto del presente contratto, al lavoratore compete, per ogni anno compiuto di anzianita' maturata, nella qualifica anno compiuto di anzianita' maturata, una indennita' pari a:
14 giorni della retribuzione mensile, dalla data di assunzione come qualifica speciale e fino al 31 dicembre 1958;
16 giorni della retribuzione mensile per l'anzianita' successiva.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; con esclusione delle frazioni di mese.
L'indennita' di anzianita' di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non puo' risalire oltre il 1 gennaio 1945.
L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata secondo le misure e le modalita' tutte previste dall'art. 51 del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme di cui al primo comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale.
Sempre nell'ipotesi di provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica abbia superato i 18 anni, il lavoratore avra' diritto alla misura dell'indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La liquidazione delle indennita', determinate ai sensi dei comma precedenti, sara' fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento si fa riferimento all' articolo 2121 del Codice Civile .

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 28

Art. 28.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'art. 27 della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia superato i 6 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennita' di licenziamento di cui sopra.
L'intero trattamento verra' pure usato ai lavoratori che diano le dimissioni dopo aver superato: se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonche' alle donne che si dimettano per causa di matrimonio o di gravidanza.
E' altresi' dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si dimettano in caso di malattia od infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 29

Art. 29.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE
a) Trattamento economico minimo. La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegata che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente oltre le 44 e fino alle 48, od oltre le 48 e fino alle 60 (discontinui), fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della presente regolamentazione operaia, verra' corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di sei quote orarie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 30

Art. 30.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 15 ottobre 1958 con validita' sino al 15 ottobre 1961, e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata RR, almeno due mesi prima della scadenza.

Tabella

TABELLA QUALIFICHE SPECIALI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
22 OTTOBRE 1958 PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA
DEI DIELETTRICI
In Milano, addi' 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai Signori Commendator Ferruccio Rognoni, Dott. Guliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ingegnere Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncagione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damiona, Angelo Mazziali e Angelo Evalmi, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarda;
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dai Segretario Generale Sig. Giuseppe Regio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Signor Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Peveri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassami, Croci, ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig.
Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecca, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecco, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto.
In Milano, addi' 22 ottobre 1958,
tra
la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai Signori Commendator Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott.
Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ingegnere Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Rengo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal Sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Signor Vertedo Guidi.
e' stato stipulato il presente contratto collettivo Nazionali di Lavoro da valere per gli impiegati addetti alla industria dei dielettrici.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra', comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ed in modo sommario, la mansione cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia, gia' in possesso.
E' inoltre facolta' dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempreche' l'impiegato ne sia in possesso.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo si intendera' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende;
b) per i tecnici che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
Il periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa, ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo risoluzione del rapporto potra' aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria, o durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda, non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza impiegati di cui all'art. 22 non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 3

Art. 3.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 175 la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1 e 2 dell'art. 4.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 4

Art. 4.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di carovita e contingenza o terzo elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario notturno e festivo;
b) eventuali indennita' attribuite a specifiche circostanze (alloggio, zona, malarica ecc.)
c) provvigioni interessenze ecc.
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopraindicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 5

Art. 5.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Gli impiegati per l'anzianita' di servizio maturata presso una, stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 14 aumenti
biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente
articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio
prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, gia' calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate con decorrenza 15
ottobre 1958, alle seguenti nuove misure globali:
1ª CATEG. 2ª CATEG. 3ª CATEG. A 3ª CATEG. B
_uom._donne _uom._donne _ uom._ donne _ uom._ donne
----------------_----_------_----_------_------_-------_------_------
Superiori ai 20 | | | | | | | |
anni........... | 575| 575| 475| 410| 400| 350| 360| 320 Dai 18 ai 20 | | | | | | | |
anni........... | -| -| 455| 335| 275| 285| 340| 260 Dai 16 ai 18 | | | | | | | |
anni........... | -| -| -| -| 300| 245| 270| 225 Inferiori ai 16 | | | | | | | |
anni........... | -| -| -| -| 205| 205| 185| 185 | | | | | | | |
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952
vanno calcolati oltreche' sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza a termine di ciascun anno solare, con applicazione da 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto
all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di categoria la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nella nuova categoria.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 6

Art. 6.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' la tredicesima mensilita' pari alla
retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno l'impiegato non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova,
gli sara' riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 7

Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di
prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni superiori puo' essere effettuato anche non continuativamente purche' la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
Lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di altro
impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc. non dara' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni dell'impiegato sostituito.
All'impiegato che comunque sia destinato a compiere mansioni
inerenti alla categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della categoria e quella della categoria superiore.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento.
Inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento e sempreche' abbia un'anzianita' come operaio superiore, ai sei anni compiuti, di un'anzianita' convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio.
Dichiarazione a verbale
Qualora, in conseguenza del passaggio ad impiegato, il lavoratore
dovesse usufruire di un periodo di ferie inferiore a quelle gia' godute quale operaio, manterra' il precedente miglior trattamento.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 9

Art. 9.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a
diverse categorie, sara' riconosciuta la categoria corrispondente ala mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 10

Art. 10.
TRASFERIMENTI
;
All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro
della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono; nonche' per le masserizie.
Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del
viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguano nel trasferimento, la trasferta di cui all'articolo 11.
Oltre quanto sopra previsto, gli verra' corrisposto, se celibe,
un'indennita' di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza. Se capo-famiglia, dettare indennita' sara' commisurata a 30 giorni di retribuzione.
L'impiegato ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto.
L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto, se
licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dal presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 11

Art. 11.
TRASFERTE
All'impiegato in missione per esigenze di servizio la azienda
corrispondera':
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai
normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti
della normalita' - quando la, durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per
l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera
comprensiva della contingenza per ogni giorno di missione, se la missione dura oltre le 24 ore.
Qualora il datore di lavoro richieda all'impiegato delle
prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinario.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o piegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 12

Art. 12.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non esistono possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti Km. 5, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale, corrispondera' un adeguato indennizzo, da stabilirsi di comune accordo.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 13

Art. 13.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Lo stipendio dovra' essere corrisposto non oltre la fine del mese,
con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabile.
Nel caso che l'azienda, ritardi di oltre dieci giorni il pagamento
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' dei tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' la facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi
costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non dovra' mai
superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 14

Art. 14.
ORARI DI LAVORO
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle
norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non potra' superare le quattro ore e
dovra' cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a ricupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 3 per le ore lavorate in, piu' fino alle 48 settimanali.
Per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di
stabilimento, varra' la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.
Per le ore prestate in piu', oltre le otto ore giornaliere nei
primi cinque giorni della settimana, ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 settimanali, l'impiegato avra' diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria, di cui al predetto art. 3.
Agli impiegati ai quali e' consentita, in deroga od orario di
lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere o sessanta settimanali, sara' compensato nella misura, indicata dal precedente comma.
Restano ferie le condizioni di miglior favore, non derivanti, da
circostanze contingenti o di natura transitoria.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla
disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed a sensi dell' art. 3 n. 2 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 955 (Regolamento per la applicazione del regio decreto-legge sopracitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione -dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quelle avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima, categoria.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 15

Art. 15.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuate oltre i
limiti dell'art. 14 o comunque oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per oli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali if vigore.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate
destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 16.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge
sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra', essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti
previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto o
autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale):
per la prima ora................................. 25%
per le ore successive............................ 35%
2) lavoro compiuto nei giorni festivi............... 50%
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati...................................... 50%
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni..................................... 4%
turni notturni................................... 25%
5) lavoro straordinario festivo - lavoro
straordinario notturno (compreso e non compreso
in turni avvicendati):
per la prima ora................................. 60%
per le ore successive............................ 75%
Il lavoro straordinario e quello festivo verra' compensato, in
aggiunta alla normale retribuzione, maggiorata delle percentuali di cui sopra.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel
senso che la maggiore assorbe la minore.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 16

Art. 16.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai
sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile,
del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in
sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del patrono della localita' dove ha sede lo
stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), o) e
d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art.
3.
Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 15 della presente regolamentazione.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 17

Art. 17.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio. I periodi di riposo sono:
per ognuno dei primi 2 anni di anzianita' di servizio giorni 15
lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio fino a
10, giorni 20 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio fino al
20, giorni 25 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, oltre
il 20, giorni 30 lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e le
festivita' previste dal presente contratto cadenti in tale periodo, non verranno computate agli effetti delle ferie. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Le ferie non competono all'impiegato in corso di prova; pero' il
periodo di prova deve essere computato agli effetti dell'anzianita' feriale per l'impiegato che sia stato confermato.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno
feriale di maturazione; qualora l'impiegato venga licenziato nel corso di detto anno avra' diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute, come anche sara' tenuto al rimborso del corrispondente indennizzo per i dodicesimi di ferie goduti in piu' del diritto maturato.
Il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del
periodo di preavviso per risoluzione del rapporto di lavoro.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in
caso di ingiustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato, con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta, nel periodo di ferie.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 11.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 18

Art. 18.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
All'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di
denaro per riscossioni e pagamenti, deve essere corrisposta una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 19

Art. 19.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passati motto alle armi verra' compiuto agli effetti dell'anzianita' (salvo per gli impiegati in prova), come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel
termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; in' caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara', considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi, in favore dell'impiegato sara'
continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia o per altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta.
A sua richiesta il chiamato alle armi puo' risolvere il rapporto di lavoro; in tal caso ha diritto a tutte le indennita' che gli sarebbero spettate in caso di regolare risoluzione del rapporto escluso il solo preavviso.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo
per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda corrispondera' all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre una indennita' mensile pari alla sua retribuzione di fatto.
Agli altri effetti, sia per la chiamata alle armi per gli obblighi
di leva che per richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata e del richiamo.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 20

Art. 20.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza di malattia dovra' essere comunicata alla azienda entro
il normale orario di lavoro nella giornata in cui si verifica l'assenza; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il
certificato medico.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia
dell'impiegato dal medico di sua facolta'.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o
malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a tre anni: conservazione del
posto per mesi 6;
2) per anzianita' di servizio fino a sei anni; conservazione del
posto per mesi 9;
3) per anzianita' di servizio oltre i sei anni conservazione del
posto per mesi 12.
Nel primo caso l'impiegato avra' diritto alla corresponsione
dell'intera retribuzione (stipendio contingenza) per mesi due e della meta' di essa per successivi due mesi.
Nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per
tre mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi.
Nel terzo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per
quattro mesi e la meta' di essa per i successivi sei mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di previdenza
e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza, dei termini di cui sopra, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' il normale trattamento di licenziamento (compresa l'indennita' sostitutiva di preavviso).
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio l'impiegato stesso potra', risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' gli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a
termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 21

Art. 21.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento
previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo, di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga, una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 22

Art. 22.
PREVIDENZA
Nei riguardi della "previdenza impiegati industriali" si atterra'
alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed a quelle delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 23

Art. 23.
REGOLAMENTO INTERNO
Presso ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore di lavoro,
sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 24

Art. 24.
DISCIPLINA AZIENDALE
Gli impiegati in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego,
dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i
superiori, obbedendo ai loro ordini, nonche' di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e dipendenti.
In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori,
impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanita'.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di
conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 25

Art. 25.
PERMESSI
Sempreche' vi siano motivi, giustificati e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda consentira' che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza.
Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15
(quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sara' computato con esclusione dei giorni festivi.
Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in
occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 26

Art. 26.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalita'
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda,
non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni
restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 27

Art. 27.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme speciali indicate nell'art. 36 potranno essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione del lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3.
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un
impiegato dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 28

Art. 28.
SOSPENSIONI
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 26 o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga il divieto di fumare, espressamente avvertito
con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 29

Art. 29.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
potra' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle
altre indennita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che
commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) assenze per cause non giustificate senza giustificazione,
prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 28
sempreche' la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato con
sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale
dell'azienda o di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie fatto, avvenuto nel termine
dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) trascuratezza dell'adempimento agli obblighi contrattuali e di
regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 27.
2) Senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che
provochi all'azienda grave documento morale e materiale che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i
seguenti casi:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione
sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o
di lavorazione;
c) trattamento di schede e disegni di macchine, di utensili, e
comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
d) insubordinazione verso i superiori che provochi all'azienda
grave documento morale e materiale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 30

Art. 30.
COMMISSIONE INTERNA
I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli previsti
dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 31

Art. 31.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda della anzianita' e dello categorie: ANNI DI SERVIZIO 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª CATEGORIA
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso che se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nella anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo, per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 32

Art. 32.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote, sotto indicate della indennita' di licenziamento previste dall'art. 33 del presente contratto.
Il 50% quando l'impiegato non abbia superato al l'atto delle dimissioni i cinque annui di servizio.
L'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i cinque anni di servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, maternita' e matrimonio.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 29 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento stessa liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ( 15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 1 gennaio 1947 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi), della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 36;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1947 in poi la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo che siano di ammontare determinato nonche' l'indennita' di contingenza.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigione, premio di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza di licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa Pensioni, Previdenza, Assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 22 del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 34

Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado.
Per quanto concerne la ripartizione delle indennita' se non vi e' accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di essa, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nello articolo 2122 del Codice civile .

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 35

Art. 35.
ASPETTATIVA
All'impiegato che dimostra di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa una aspettativa, per la durata della carica e nino ad un massimo di due anni, senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianita' esclusione fatta agli effetti della tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.
All'impiegato avente una anzianita', di servizio presso la stessa azienda non inferiore ai 5 anni l'azienda potra' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 20) nella misura massima di 3 mesi, prorogabili, per documentare ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempre con gli stessi requisiti di anzianita' all'impiegato che la richieda per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, l'azienda potra' concedere una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati ad alcun effetto contrattuale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 36

Art. 36.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
La previdenza e le indennita', di licenziamento anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 37

Art. 37.
DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia d'impiego privato.
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire Le condizioni individuali di miglior favore in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 38

Art. 38.
TRATTAMENTO DEI LAUREATI E DIPLOMATI
Il laureato o diplomato di scuole medie superiori in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, al primo impiego non potra', essere assegnato a categorie inferiori alla seconda.
E' ammesso una riduzione del minimo contrattuale del 15% per la durata del periodo di prova.
Dichiarazione a verbale con mansioni di concetto.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza a parita' di rendimento degli uomini, sara' dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 39

Art. 39.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 c.c. se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione di contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore dovra' rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 40

Art. 40.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E CATEGORIE
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate ce fanno parte integrate, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
Categorie: Le categorie stabilite a tutti gli effetti del contratto sono le seguenti:
1ª cat.: tecnici, amministrativi. Appartengono a tali categorie gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali (impartite dai titolari o dirigenti aziendali) e comunque esplicanti equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª cat.: tecnici amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª cat. A: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale gruppo gli impiegati con mansioni d'ordine.
3ª cat. B: vi appartengono gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 41

Art. 41.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza il 15 ottobre 1958 con validita' sino al 15 ottobre 1961, e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata RR, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici-Tabella

TABELLA IMPIEGATI
Parte di provvedimento in formato grafico
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