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060U1325

IT - DPR

060U1325

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1325)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, stipulato tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in data 24 luglio 1957, tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo concernente la Commissione tecnica paritetica per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957 relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 155. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1957 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE
Addi' 24 maggio 1957 in Milano,
fra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI MAGLIERIE E CALZETTERIE rappresentata dal Presidente Antonio Brivio Sforza e dal Vice presidente dott. Raffaello Faini; con la assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale, signor Remo Savio e dal Segretario on. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi Carlo Polliotti, Franco Guazzoni, Ennio Scafai, Ercole Ozino, I. Boca, Emilia Rossi, G. Delfante, Giorgio Pacini, Maria Guerra, Anita Malavasi, Alessandro Skuk, Maria Ghedini, Aldo Emanuelli, W. Bertolai, e dei lavoratori: Giannina Aiazzone, Maria Gaimi, Berta Bortolazzi, Giuseppe Granata, Rodolfa Colombo, Valentina Sala, Carla Rossi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone dei Segretari on. Renato Bitossi e Fernando Santi;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale cav. Silvio Ascari, dai Segretari nazionali, signori: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Mario Bernalo', Enrico De Carli, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Dino Saladini, Mario Zenoni, Romeo Romei, Carmelita Landi, Lorenzo Cadamuro, Ettore Mighetto, Giovanni Data, Ferdinando Giorgi, Fernando Seccaspina, Pia Mosca, Nino Bonilauri, Ettore Bonardo, Aldo Vignini e dei lavoratori:
Olga Boni, Francesco Astradi e Pierino Colzani; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, nella persona del suo Segretario confederale, dott. Dionigi Coppo e del cav. Alberto Abbiati;
e
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal Segretario sig. Repetto e dal rag. Franco Novaretti con la assistenza della U.I.L. nazionale, nella persona del Segretario generale Italo Viglianesi e del Segretario Raffaele Vanni;
Addi' 24 luglio 1957, in Milano,
tra
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI I MAGLIERIE E CALZETTERIE rappresentata dal Presidente Antonio Brivio Sforza e dal Vice presidente dott. Raffaello Faini con la assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Segretario nazionale Italico Utimperghe assistito dal sig. Bruno Scheggi delegato per l'Alta Italia della CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.).
Si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano ed a macchina;
ed a quelle che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico.
Art. 1.
CONTRATTO
Il presente contratto consta di:
a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi;
b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati;
c) una parte contenente le tabelle retributive.

Art. 2

Art. 2.
CATEGORIE SOGGETTE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti; ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 3

Art. 3.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Art. 4

Art. 4.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma restando la inscindibilita' di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi razionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.
In materia di usi le parti fanno riferimento all' articolo 2078 del Codice civile .

Art. 5

Art. 5.
INTERPRETAZIONE
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6

Art. 6.
CONTROVERSIE
a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potra' proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento; la parte interessata richiedera' - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'organizzazione rappresentante la controparte comunichera' l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovra' esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovra' emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
b) Le controversie per l'interpretazione e quelli collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste dai determinati istituti di questo contratto.

Art. 7

Art. 7.
COMMISSIONI INTERNE
Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 8

Art. 8.
IMMUNITA' SINDACALE
Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la liberta' di esplicazione della conseguente attivita' la quale dovra' essere svolta senza recar pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda.
Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli artt. 35 per gli operai e 34 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa alla attivita' sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovra' essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti.
Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verra' risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 9

Art. 9.
CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della anzianita'.

Art. 10

Art. 10.
REGOLAMENTO INTERNO
In ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore, di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovra' comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 11

Art. 11.
MENSE AZIENDALI
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sara' corrisposta una indennita' sostitutiva.
Detta indennita' compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.
L'indennita' stessa - non frazionabile - verra' corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di lire 25, ferme restando le misure piu' elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria.
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformita' alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovra' essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facolta' di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
Le prestazioni di mensa, o loro indennita' sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita', del trattamento di festivita' e di quello di ferie, nonche' della gratifica natalizia e della tredicesima mensilita'. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilita' nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, e' ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi e' solo la corresponsione della indennita' sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilita' nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennita' sostitutiva.

Art. 12

Art. 12.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avra' scadenza il 30 giugno 1959.
Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore sino a che non sara' sostituito dal successivo contratto nazionale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-Protocolli

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
N. 1 - CONTRATTI LOCALI
Le Organizzazioni territoriali esamineranno l'opportunita' di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.
N. 2 - LAVORO A DOMICILIO
Le parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi, per esaminare il problema del lavoro a domicilio.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi; la ditta rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
All'atto dell'assunzione saranno comunicate all'operaio la localita' alla quale e' destinato, la data dell'assunzione, la categoria e la relativa retribuzione.
Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianita'.
Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarita' di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, e' tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione.
Il datore di lavoro potra' sottoporre a visita medica il personale da assumere.
L'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli e' regolata dalla legge 26 aprile 1934 n. 653 e successive aggiunte e modifiche.

Art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta, nell'ambito della qualifica per la quale e' state richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potra' essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potra' essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova e' ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione corrispondente al lavoro prestato.
All'operaio confermato in servizio la direzione fissera' la retribuzione che, a decorrere dal giorno stesso della assunzione, non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato.
L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senza altro lo stabilimento ed avra' in tal caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senz'alcuna indennita'.
Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova e' ammessa la facolta' di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi.
L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova.

Art. 3

Art 3.
TRATTAMENTO SALARIALE
Il trattamento salariale e' regolato dalle tabelle allegate, dalle norme relative nonche' dalle eventuali successive variazioni.
Qualora personale femminile venga destinato a compiere lavori normalmente eseguiti da personale maschile, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sara' corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il personale maschile.
Tale condizione si intende soddisfatta nelle lavorazioni ai cottimo mediante l'applicazione di una uguale tariffa.
Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali prevedano solo la retribuzione del personale femminile, sara' corrisposta la retribuzione prevista da dette tabelle per la corrispondente categoria maschile.

Art. 4

Art. 4.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La corresponsione della retribuzione puo' effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95% dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalita' di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga.
La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto che puo' essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:
1) estremi della categoria, dell'operaio;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
4) estremi del periodo di paga relativo.
Il datore di lavoro sulla busta paga dovra' fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonche' sulla qualita' legale della moneta, a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagamento. Tale diritto a reclamo non e' necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di qualifica.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennita' di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potra' essere prolungato mediante accordo tra le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5

Art. 5.
APPRENDISTATO
E' considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di eta' che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo divenire operaio qualificato.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Puo' essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini compimento del periodo prescritto, sempreche' riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
L'apprendista che abbia superato meta' del periodo di apprendistato, indipendentemente dall'eta', dietro sua richiesta deve essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacita' di lavoro, quale operaio. In caso di esito favorevole della prova avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia sfavorevole sara' ammesso a ripetere la prova.
Per la durata e le percentuali di retribuzione dell'apprendistato valgono le norme riprodotte nelle tabelle. In ogni caso al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui sopra, gli sara' corrisposta la paga contrattuale prevista, in relazione all'eta', per gli operai della categoria alla quale viene assegnato.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialita' professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Si richiamano le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e del relativo regolamento.

Art. 6

Art. 6.
TRATTAMENTO DEI MINORI
La paga base contrattuale dei prestatori d'opera di eta' non superiore ai 20 anni, non soggetti ad apprendistato, viene determinata come segue:
14-16 anni - 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni;
16-18 anni - 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni;
18-20 anni - 85% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni.

Art. 7

Art. 7.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonche' quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Al segnale di inizio del lavoro di reparto, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizione di iniziare il lavoro.
Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi 5 minuti dopo l'inizio del lavoro di reparto e durante un ulteriore termine di 10 minuti. Ad essi potra' essere applicata una multa non superiore a L. 5, salvo il caso di recidiva.
La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformita' colle disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove e' possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore cosi' non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell'ambito dell'orario normale di cui al primo comma e nel limite di un'ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Art. 8

Art. 8.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE, FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI
Il lavoro straordinario potra' essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative e interconfederali; il lavoratore dovra' essere preavvisato il giorno precedente, nei limiti delle possibilita' consentite dai casi non urgenti. Il lavoratore e' tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari e simili.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di cui all'art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 e' considerato notturno.
Salvo eventuali diverse determinazioni di legge sono stabilite le percentuali di maggiorazione seguenti:
- per il lavoro straordinario diurno................. 20 %
- per il lavoro straordinario notturno............... 40 %
- per il lavoro notturno a turni avvicendati......... 15 %
- per il lavoro notturno a turni non avvicendati..... 20 %
- per il lavoro in domenica o in giorno feriale
sostitutivo, con riposo compensativo............... 10 %
- per il lavoro in domenica o in giorno feriale
sostitutivo, senza riposo compensativo............. 40 %
- per il lavoro straordinario festivo diurno......... 45 %
- per il lavoro straordinario festivo notturno....... 55 %
- per il lavoro nei giorni festivi di cui all'ar
ticolo 17, numero 1................................ 35 %
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla paga individuale di fatto, maggiorata per i cottimisti della percentuale di cottimo, e sulla indennita' di contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l'esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di. frequentare le scuole medesime.
Per gli operai addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verra' compilata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'.

Art. 9

Art. 9.
INTERRUZIONI DEL LAVORO
In caso di interruzione di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, saranno corrisposte la paga di fatto e la indennita' di contingenza con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla possibilita' di prevedere l'evento, saranno corrisposti il 70% della retribuzione di fatto per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonche' nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facolta' di dimettersi con diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianita'.

Art. 10

Art. 10.
RECUPERI
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalita':
il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potra' essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potra' essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui e' avvenuta l'interruzione.

Art. 11

Art. 11.
PULIZIA DEL MACCHINARIO
La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presenti le disposizioni di legge in materia di prevenzioni infortuni.
Qualora la pulizia del macchinario - o del posto di lavoro -- sia effettuata oltre i limiti dell'orario normale di lavoro e' considerata come prestazione straordinaria e verra' come tale retribuita.

Art. 12

Art. 12.
LAVORI DISCONTINUI
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 , non puo' superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario e' portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.
Le ore prestate oltre le 8 giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti ai commi primo e secondo del presente articolo sono retribuite con il 70% della retribuzione oraria di fatto.
Per le ore eccedenti i suddetti limiti degli orari normali verra' corrisposta la intera retribuzione oraria di fatto con la maggiorazione di lavoro straordinario.

Art. 13

Art. 13.
LAVORO A SQUADRE
Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, e' considerato lavoro a squadre.
L'orario ordinario del lavoro a squadre e' di otto ore per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sara' stabilito dal datore di lavoro in conformita' con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L'operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non e' previsto l'intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, vengono maggiorate della percentuale dell'8%, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz'ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all'indennita' di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento compresa la mezza ora di riposo. L'importo di detta maggiorazione sara' distintamente registrato sul prospetto o busta paga.
La predetta maggiorazione verra' corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli nomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non e' dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ere prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovra' comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico e' soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 15 minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verra' effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

Art. 14

Art. 14.
TURNI A SCACCHI
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Tuttavia potranno essere consentiti laddove esistono attualmente.
Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
Ai lavoratori e' dovuta la maggiorazione del 3,5%, sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo come nel caso di lavoro a squadra.

Art. 15

Art. 15.
ASSEGNAZIONE DEL MACCHINARIO
L'assegnazione del macchinario dovra' essere effettuata tenendo presenti, con le esigenze della produzione, le possibilita' di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.
Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, anche immediatamente dopo l'attuazione dell'assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all'Ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta.
Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa.
Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle Organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potra' essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle Associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o - in caso di disaccordo - designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emettera' un lodo arbitrale obbligatorio per le parti.
Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra.
Chiarimento a verbale: Premesso che con il primo comma dell'articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell'assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle "possibilita' di prestazione normale degli operai" si e' inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacita' e diligenza puo' sviluppare senza che ne risultino anomalmente impegnate le sue facolta' fisiche ed intellettuali.

Art. 16

Art. 16.
DISCIPLINA DEL COTTIMO
1) In relazione alle possibilita' tecniche delle varie lavorazioni e' ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
2) Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da consentire agli operai cottimisti di normale capacita' ed operosita', addetti alla lavorazione di uno stesso tipo di manufatto e su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8% superiore ai minimi di paga della loro categoria.
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalita' degli operai lavoranti a cottimo nei periodi considerati abbia realizzato o un guadagno medio di cottimo non inferiore all'8% del minimo di paga base di categoria.
Nel caso di pluralita' di tariffe per pluralita' di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai medesimi operai, verra' fatto riferimento al complesso delle relative tariffe.
3) Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacita' o volonta', un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto secondo, la retribuzione gli sara' integrata fino a raggiungerlo.
Tale integrazione invece non verra' corrisposta nella sola ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause imputabili all'operaio. In ogni caso all'operaio dovra' essere garantita la sua paga ad economia.
Contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
4) Le tariffe di cottimo diverranno definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata dovra' essere dall'azienda prestabilita' in opportuno rapporto tecnico con la natura e con la complessita' della lavorazione, nonche' comunicata agli interessati; dopo di cio' potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o) di mutamenti dell'articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
5) Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione del guadagno medio orario realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
6) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l'operaio e l'azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
7) Agli operati interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e dei compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga.
8) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, e' rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora, una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati in tale sede, saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro.
9) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, ne' quelle di applicazione non indicate nel punto ottavo, per le quali valgono e norme dell'articolo 6 della Parte generale.

Art. 17

Art. 17.
GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
1) Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capo d'anno................... 1 gennaio
2) Epifania...................... 6 gennaio
3) S. Giuseppe................... 19 marzo
4) Giorno dell'Angelo............ -
5) Ascensione.................... -
6) Corpus Domini................. -
7) Anniversario liberazione...... 25 aprile
8) Festa del lavoro.............. 1 maggio
9) Festa nazionale............... 2 giugno
10) SS. Pietro e Paolo............ 29 giugno
11) Assunzione Maria Vergine...... 15 agosto
12) Ognissanti.................... 1 novembre.
13) Giorno dell'unita nazionale... 4 novembre
14) Immacolata Concezione......... 8 dicembre
15) S. Natale..................... 25 dicembre
16) S. Stefano.................... 26 dicembre
17) S. Patrono della localita ove
ha sede lo stabilimento nel
giorno di ricorrenza in
calendario.................... -
Per i giorni festivi anzidetti sara' corrisposta agli operai, non retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiuto, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale.
La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sara' calcolata con riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro settimane. Per gli operai che nel giorno di ricorrenza avrebbero prestato lavoro a squadre retribuito con la percentuale relativa, la paga oraria, riferita all'orario giornaliero di cui all'articolo 7, verra' maggiorata dell'1,25%.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovra' essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente ai puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volonta' dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennita' di disoccupazione da oltre due settimane, nonche' - eccezione fatta per le festivita' di cui ai numeri 7, 8, 9, 13 - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica;
f) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sara' corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festivita'.
Per gli operai retribuiti in misura fissa, nei confronti dei quali il presente trattamento opera solo nel caso di coincidenza di una delle festivita' con la domenica, trovano applicazione le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Nel caso di prestazione d'opera nei giorni anzidetti sara' corrisposto, oltre la normale retribuzione giornaliera, il compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate con la percentuale di maggiorazione del 35% di cui all'art. 8.
2) L'orario di lavoro e l'avvicendamento dei turni periodici di lavoro sara' disposto in modo che il giorno di riposo settimanale cada normalmente di domenica, secondo le norme di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18

Art. 18.
FERIE
All'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale e' occupato sara' concesso ogni anno un periodo di ferie pagate, in ragione di:
- 12 giorni (96 ore) per gli operai con anzianita' da 1 a 7 anni compiuti;
- 13 giorni (104 ore) per gli operai con anzianita' superiore a 7 anni compiuti.
Le ferie saranno pagate in base a 8 quote orarie della retribuzione globale di fatto giornaliera.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro quindicine o quattordicine immediatamente antecedenti alla concessione delle ferie stesse. Per gli operai che nel corso dell'anno di maturazione delle ferie siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga oraria verra' maggiorata dell'1,25%.
L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita, secondo le esigenze del lavoro, dal maggio all'ottobre contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Il pagamento delle ferie sara' effettuato in via anticipata e in ragione dei giorni concessi.
Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianita' agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrera' dal giorno in cui l'operaio avrebbe maturato il diritto alle ferie gia' godute in via anticipata.
In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, saranno corrisposti tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi interi di anzianita' o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.
Per le festivita' elencate nella prima parte dell'art. 17 e che cadono nel corso delle ferie, si osserva il trattamento relativo.
In caso di licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie spettera' all'operaio il godimento di tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi interi di anzianita' o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni con decorrenza dal periodo feriale dell'anno precedente, oppure dal giorno di assunzione in servizio se questa sia avvenuta successivamente.
Per la giornata di ferie oltre le dodici, per gli aventi diritto, e' ammessa, qualora sussistano esigenze tecniche della lavorazione, la sostituzione del godimento del giorno feriale, con una indennita' pari ad 8 quote orarie della retribuzione globale di fatto giornaliera.

Art. 19

Art. 10
GRATIFICA NATALIZIA
La liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio orario delle quattro ultime quattordicine o quindicine di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga verra' maggiorata dell'1.25%.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonche' i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.

Art. 20

Art. 20.
MALATTIA ED INFORTUNIO
All'operaio ammalato non in prova sara' conservato il posto, con decorrenza dell'anzianita' agli effetti del computo delle ferie, della gratifica natalizia e della indennita' di anzianita', nonche' agli effetti del pagamento delle festivita' elencate nella prima parte dell'art. 17, per:
- mesi 6 nel caso di anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;
- mesi 8 in caso di anzianita' nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti;
- mesi 10 da 15 anni in poi.
In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non piu' di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverra' rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda dell'anzianita' dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sara' di:
- mesi 9 (6 + 3) per anzianita' fino a 5 anni compiuti;
- mesi 12 (8 + 4) per anzianita' da 5 a 15 anni compiuti;
- mesi 15 (10 + 5) per anzianita' da 15 anni in poi.
All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e l'anzianita' per gli effetti sopra specificati al primo comma, fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo a mansioni piu' adatte alla di lui capacita' lavorativa.
In caso di prolungamento dell'assenza al di la' del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potra' effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi comunque all'operaio il diritto all'indennita' di anzianita' maturata ed alla indennita' sostitutiva del preavviso.
L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
L'operaio ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Per i lavoratori tubercolotici assistiti in regime assicurativo si osservano le disposizioni della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ;

Art. 21

Art. 21.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli operai di ambo i sessi sara' concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo di durata fino a 10 giorni consecutivi.
Per tale periodo di congedo essi fruiranno dell'assegno posto a carico della Cassa Assegni Familiari di cui agli articoli da 1 a 9 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO OPERAIE GESTANTI E PUERPERE
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di cui alla legge 26 agosto 1950 n. 860 e relative regolamento, ed eventuali successive modifiche.

Art. 23

Art. 23.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto a condizione che si presenti a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Nel caso di mancata presentazione nei termini di cui sopra l'operaio verra' considerato dimissionario.
L'anzianita' maturata sino alla data della chiamata per leva sara' computata, agli effetti dell'indennita' di anzianita', unitamente a quella che viene a maturare dopo la data di ripresa del servizio, sempreche' l'operaio non abbia, chiesta ed ottenuta la liquidazione all'atto della chiamata stessa.
Il richiamo alle armi sospende il rapporto di lavoro, con il diritto per l'operaio alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il lavoro e' computato agli effetti dell'indennita' di anzianita'. Alla fine del richiamo l'operaio deve ripresentarsi in azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In difetto l'operaio verra' considerato dimissionario. L'operaio richiamato alle armi non potra' essere licenziato, sempreche' non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla, ripresa della occupazione.

Art. 24

Art. 24.
CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI
L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito.
Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquistera' definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione.
Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in piu' riprese la nuova qualifica sara' acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto.
L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare il 25% della differenza fra le due paghe.
Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione sono ammessi anche due passaggi di mansioni entro l'anno, della durata massima di due mesi ciascuno frazionabili.
All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione ne' modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non puo' durate oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali.
Agli operai assegnati con carattere di continuita' alle mansioni di diverse categorie sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprecche' prevalente rispetto alla natura ed al tempo.

Art. 25

Art. 25.
TRASFERTE
All'operaio in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovra' essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 26

Art. 26.
TRASFERIMENTI
I trasferimenti di operai dall'una all'altra azienda del medesimo complesso industriale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili.
L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se' e, in quanto occorra, per i familiari, per gli effetti domestici e masserizie, nonche' ad una indennita' per rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata:
di 6 giorni all'operaio senza familiari conviventi a carico;
di 12 giorni all'operaio avente familiari a carico con lui conviventi, oltre un giorno per ogni figlio a carico e sempreche' gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.
La misura del rimborso delle anzidette spese di viaggio e di trasporto, nonche' la misura dell'indennita' per rimborso delle spese di vitto e alloggio, dovranno essere concordate direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni sindacali territoriali.
L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza, del canone locatizio per un massimo di sei mesi.
Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di lavoro con la indennita' di anzianita' di cui all'art. 38, nonche' con la eventuale indennita' sostitutiva del preavviso.
Per i trasferimenti di membri delle Commissioni Interne o di Delegati di Impresa troveranno applicazione le norme degli accordi interconfederali in materia.

Art. 27

Art. 27.
ABITI DA LAVORO
L'azienda fornira' gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonche' quando essa ne presceriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovra' essere fatta in relazione all'usura determinata dalla matura della lavorazione.
In vista di un piu' esteso impiego degli abiti da lavoro.
le aziende ne faciliteranno l'adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' SCOLASTICA
Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio capo famiglia una indennita' scolastica per i figli fino a 14 anni di eta' che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla piu' vicina scuola.
Il datore di lavoro corrispondera' analoga indennita' scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarita' di corsi professionali riconosciuti di indirizzo corrispondente all'attivita' esplicata dall'azienda.
La misura delle indennita' verra' stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

Art. 29

Art. 29.
MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO
Agli operai, cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di bicicletta o di altri mezzi di locomozione, tali mezzi saranno forniti dall'azienda.
Nei casi in cui, per l'espletamento delle anzidette mansioni, gli operai facciano invece uso di mezzi di loro proprieta', l'azienda corrispondera' un'indennita' di uso in misura da determinare, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

Art. 30

Art. 30.
ZONA MALARICA
L'operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennita' la cui misura deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorita' sanitarie.

Art. 31

Art. 31.
LAVORI NOCIVI
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:
a) l'eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari ai lavoro prescritti.
Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte ad integrare, occorrendo, le disposizioni di legge nell'interesse della salute del lavoratore.

Art. 32

Art. 32.
DISCIPLINA DEL LAVORO
L'operaio deve svolgere Le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse della azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e non puo', durante il rapporto di lavoro, divulgare notizie che possano recare danno alla azienda dalla quale dipende, ne' trafugare disegni e campionature.
Durante il lavoro l'operaio non puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali.
bevande alcooliche o cibi senza il permesso della direzione.
Parimenti non e' consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro.
Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dallo stabilimento. La visita sulla persona dovra' essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovra' effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonche' la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili.
Chiarimento a verbale: A maggior precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.

Art. 33

Art. 33
ASSENZE E PERMESSI
Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio puo' ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi.
Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilita' a farlo.

Art. 34

Art. 34.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entita' del danno arrecato, sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sara' ritenuto su tutti i compensi ed indennita' dovuti all'operaio a qualsiasi titolo.
Nei casi di controversia, trovera' applicazione la procedura di cui all'art. 6, lettera a), della parte generale.

Art. 35

Art. 35.
SANZIONI DISCIPLINARI
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite:
1) col rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino ad un massimo di due ore di retribuzione;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennita' di cui all'art. 38;
5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.
RIMPROVERO, MULTA E SOSPENSIONE
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza, giustificato motivo e senza la autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali:
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con i licenziamento.
L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravita' delle mancanze ed alla loro recidivita'.
L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di malattia.
LICENZIAMENTO.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, puo' essere inflitto:
1) Senza preavviso ma con indennita' di anzianita':
a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell'art. 32;
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una, sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti;
2) Senza preavviso e senza indennita' di anzianita':
a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo;
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
c) per furto a danno dell'azienda;
d) per dolo o per colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda;
e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

Art. 36

Art. 36.
CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall' art. 2112 del Codice civile .
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'operaio conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 37

Art. 37.
PREAVVISO
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni e', per ciascuna parte, di una settimana (48 ore) o di un periodo maggiore comunque non superiore a due settimane (96 ore) per gli operai specializzati.
A termini dell' art. 2118 del Codice civile , la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Nel corso del periodo di preavviso potranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
E' in facolta' della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso stesso, senza che da cio' derivi alcun obbligo, di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 35, punto 5, sara', corrisposta un'indennita' calcolata come segue:
a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianita' ininterrotta maturata sino al 31 dicembre 1944:
dal 1° al 10° anno = 3 giornate (24 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione;
oltre il 10° anno = 4 giornate (32 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione;
b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianita' ininterrotta maturata dopo il 1 gennaio 1945:
dal 1° al 5° anno = 5 giornate (40 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione;
dal 6° al 10° anno = 6 giornate (48 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione;
dall'11 al 17° anno = 8 giornate (64 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione;
oltre il 17° anno = 10 giornate (80 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione.
Le frazioni di anno si computano per dodicesimi, e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Agli effetti del presente articolo, si intende per remunerazione globale il complesso della retribuzione di fatto, dell'utile di cottimo mediamente realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, del rateo di gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica convenzionale dell'8%.
Per i lavoratori che durante l'ultimo anno di servizio siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga relativa verra' maggiorata della percentuale dell'1,25%.
Agli effetti della presente indennita', l'anzianita' non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli.
La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai commi a) e b) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo. Con l'adozione de la misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si e inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall' art. 2120 dei Codice civile , mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato, la indennita' di cui all'art. 38 nelle aliquote percentuali seguenti:
100% agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta';
ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto;
alle dimissionarie per matrimonio o maternita' e ai dimissionari per trasferimento dei capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli art. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941;
ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;
80% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
50% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
30% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell' art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennita', sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valutera' per le anzianita' inferiori ai cinque anni la opportunita' di integrare l'indennita' di anzianita' dovuta a termini di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, gia' conviventi a carico dell'operaio defunto.

Art. 41

Art. 41.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi presso l'azienda degli utensili occorrenti, il lavoratore deve fare richiesta all'incaricato dell'azienda. Ove tali utensili fossero forniti, con il consenso del datore di lavoro, dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovra' effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato. Il lavoratore e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente pero' la direzione dell'azienda. Il lavoratore rispondera' della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' la facolta' alla azienda di rivalersi per i danni subiti.

Art. 42

Art. 42.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

Art. 43

Art. 43.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda consegnera' al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell'interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, sempreche' non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In quest'ultimo caso l'azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire il lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 44

Art. 44.
RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge in quanto applicabili in materia e agli accordi interconfederali.

Art. 1

Art. 1.
GENERALITA'
Il trattamento normativo degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie - salva la particolare disciplina, riservata agli assistenti - e' regolato, anche per quanto concerne i criteri di appartenenza, dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946, che qui si intendono integralmente richiamati, sempreche' non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto, ad eventuali piu' favorevoli accordi particolari od a quanto sotto disposto.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE, CONTRATTO A TERMINE, PERIODO DI PROVA
Il contratto di lavoro puo' essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni sui contratti a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni legislative.
Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione un periodo di prova, questo dovra' risultare da atto scritto.
Parimenti dovra' risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine. In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.
Il periodo di prova non puo' in nessun caso superare tre mesi.
Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennita'. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma va computato a tutti gli effetti nella (determinazione della anzianita' di servizio (ex decreto n. 1825/1924, articoli 1 e 4 ).

Art. 3

Art. 3.
SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalle aziende o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni.
Fino a quanto permarra' la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni, ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni transitorie di cui al D.L.L 9 novembre 1915, n. 788 , corrisponderanno ai propri dipendenti in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire l'intera retribuzione mensile.

Art. 4

Art. 4.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli intermedi per l'anzianita' di servizio maturata nella categoria dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate:
per il primo e secondo biennio, 4% biennale;
per i bienni dal terzo all'ottavo, 5% biennale.
Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita', gia' maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennita' di contingenza invece il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita', di contingenza in atto al 31 dicembre, e con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati dagli stessi antecedentemente al 14 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Art. 5

Art. 5.
ORARIO DI LAVORO
Art. 7 parte operai

Art. 6

Art. 6.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, ECC.
Art. 8 parte operai

Art. 7

Art. 7.
GIORNI FESTIVI, RIPOSO SETTIMANALE
Art. 17 parte operai

Art. 8

Art. 8.
FERIE
L'intermedio ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianita' maturata presso la azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- 15 giorni di calendario per anzianita' da 1 a 15 anni;
- 20 giorni di calendario per anzianita' da 15 a 25 anni;
- 30 giorni di calendario per anzianita' oltre 25 anni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'intermedio non in prova ha diritta alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianita' di servizio. A questi effetti sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso, ne' avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie verra' stabilita' dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro e tenendo presenti - compatibilmente con le stesse - le preferenze degli interessati.
Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo.
I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennita';
corrispondente alle giornate di ferie non godute.
Le festivita' di cui al numero 1) dell'art. 17 della parte operai, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara', luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.
In caso di ferie collettive all'intermedio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, saranno corrisposti tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi di anzianita' o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.

Art. 9

Art. 9.
MENSILITA' NATALIZIA
Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, articolo 17.

Art. 10

Art. 10.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico.
In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'intermedio fruira' del trattamento di cui ai presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro.
L'azienda avra' facolta', di far controllare la malattia dell'intermedio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia, l'intermedio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per:
- mesi 6 per l'anzianita' maturata presso l'azienda nella categoria fino a 10 anni compiuti:
- mesi 10 per anzianita' maturata presso l'azienda nella categoria oltre i 10 anni.
Nel primo caso l'intermedio ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi due mesi e della meta' per altri due mesi; del secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi e della meta' per altri tre mesi.
Qualora, la prosecuzione della malattia altre i termini suddetti non consenta all'intermedio di riprendere servizio, l'intermedio stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita'.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dello intermedio gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'intermedio fruira', dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia, di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che ls stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni piu' adatte alla sua capacita' lavorativa.
L'intermedio ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui al presente articolo e' corrisposto dalla azienda con deduzione delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda.

Art. 11

Art. 11.
CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 21 parte operai

Art. 12

Art. 12.
MATERNITA'
Art. 22 parte operai

Art. 13

Art. 13.
SERVIZIO MILITARE
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata stessa.
Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verra' computato a tutti gli effetti dell'anzianita' come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'intermedio dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. Non presentandosi nel termine suddetto, sara', considerato dimissionario.
Quanto sopra, salvo (diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'intermedio.

Art. 14

Art. 14.
CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI
Art. 24 parte operai

Art. 15

Art. 15.
TRASFERTE
Art. 25 parte operai

Art. 16

Art. 16.
TRASFERIMENTI
Art. 26 parte operai

Art. 17

Art. 17.
ABITI DA LAVORO
Art. 27 parte operai

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' SCOLASTICA
Art. 28 parte operai

Art. 19

Art. 19.
MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO
Art. 29 parte operai

Art. 20

Art. 20.
ZONA MALARICA
Art. 30 parte operai

Art. 21

Art. 21.
LAVORI NOCIVI
Art. 31 parte operai

Art. 22

Art. 22.
ASSENZE E PERMESSI
Art. 33 parte operai

Art. 23

Art. 23.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
Art. 34 parte operai

Art. 24

Art. 24.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 35 parte operai

Art. 25

Art. 25.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
;
Art. 36 parte operai

Art. 26

Art. 26.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
Nel caso di passaggio ad intermedio nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verra' riconosciuta - agli effetti del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia - una maggiore anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni sette anni di anzianita' con la qualifica di operaio.
In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di intermedio, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dalla applicazione del presente contratto.

Art. 27

Art. 27.
PREAVVISO
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova e' di:
- 15 giorni fino a 5 anni di anzianita' di servizio maturata presso l'azienda nella categoria;
- 30 giorni da 5 a 10 anni di anzianita' di servizio maturata presso l'azienda nella categoria;
- 45 giorni oltre 10 anni di anzianita' di servizio maturata presso l'azienda nella categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. I La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza, dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Nel caso che sia l'azienda che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, essa dovra' corrispondere al lavoratore una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Altresi', nel caso che sia il lavoratore che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, l'azienda avra' diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita' stessa.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' all'intermedio dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'intermedio.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennita', si applicano le seguenti misure:
1) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda, anteriormente al 1 gennaio 1945, valgono le misure previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto;
2) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda, nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1945:
a) 15/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ciascuno dei primi dieci anni;
b) 20/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ciascuno degli anni successivi al decimo.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' si fa, riferimento all' art. 2121 del Codice civile .
Per la liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 29

Art. 29.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte al lavoratore Le aliquote sottoindicate dell'indennita' di anzianita':
la meta' quando il lavoratore non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti;
i tre quarti quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, mia non i 10 anni di servizio compiuti;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni ai servizio compiuti; agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto: alle dimissionarie per matrimonio o maternita' e ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi.

Art. 30

Art. 30.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
Art. 40 parte operai

Art. 31

Art. 31.
CERTIFICATO DI SERVIZIO
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore e' stato occupato e della natura delle attribuzioni disimpegnate (ex decreto 1825/1924, art. 16)

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la localita' alla quale e' destinato;
3) la qualifica del lavoratore;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il trattamento economico iniziale;
6) l'eventuale prefissione di termini.
Nella lettera di assunzione verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di anzianita', si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.
E' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'assistente fu assunto in servizio.
E' altresi' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attivita', aziendale.
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennita' di anzianita'.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 3 mesi;
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'.
Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita'.
In caso di risoluzione del rapporto da parte della azienda, all'assistente sara' corrisposta la retribuzione sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora l'azienda alla scadenza, del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, l'assistente si intendera' confermato in servizio con la anzianita' convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa.
Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'assistente durante il periodo di prova, e' riconosciuta la facolta' di completare detta prova qualora l'assistente sia in grado di riprendere il servizio entro 45 giorni consecutivi.
L'assistente che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno, servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova gia' prestato.
Parimenti e' esonerato dalla prova l'assistente che provenga dalla categoria degli aiuto-assistenti nell'ambito della medesima azienda.

Art. 4

Art. 4.
PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE
La paga mensile di fatto e' costituita:
a) dalla paga mensile minima contrattuale;
b) dagli aumenti periodici di anzianita';
c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.
In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro, l'azienda garantira' la normale retribuzione mensile.
Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrispondera' la differenza tra la integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.

Art. 5

Art. 5.
MENSILITA' NATALIZIA
In occasione della ricorrenza natalizia verra' corrisposta una mensilita' di retribuzione globale di fatto - intendendosi per tale la paga mensile di fatto, la indennita' di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili - la quale fara' parte della retribuzione agli effetti del computo della indennita' di anzianita'.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilita' natalizia, per quanti sono i mesi di anzianita' di servizio nella azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.

Art. 6

Art. 6.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli assistenti per l'anzianita' di servizio maturata nella categoria dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente, capo alla stessa societa) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:
per il primo e secondo biennio, 4% biennale;
per i bienni dal terzo al decimo, 5% biennale.
Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla, indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennita' di contingenza, invece, il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre, e con l'applicazione dal 1 gennaio successivo.
Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati dagli stessi antecedentemente al 14 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da, maturare.

Art. 7

Art. 7.
ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per la durata, del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove e' possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella, giornata, di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell'orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un'ora al giorno oltre il predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potra' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:
per il lavoro straordinario diurno, 20%;
per il lavoro straordinario notturno, 40%;
per il lavoro notturno a turni avvicendati, 15%;
per il lavoro notturno a' turni non avvicendati, 20%;
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo, 40%;
per il lavoro straordinario festivo diurno, 45%;
per il lavoro straordinario festivo notturno, 55%;
per il lavoro nei giorni festivi di cui all'art. 9, lettera b), 35%.
Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto e sulla contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.
E' considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per gli assistenti addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la; percentuale di maggiorazione relativa verra' computata agli effetti de] trattamento per i giorni festivi, le ferie, la mensilita' natalizia e la indennita' di anzianita'.

Art. 8

Art. 8.
DETERMINAZIONE CONTABILE DELLA PAGA ORARIA
Ogni qualvolta, agli effetti contabili la paga debba essere ragguagliata ad ora, si assumera' il coefficiente convenzionale 200 come divisore della paga mensile.

Art. 9

Art. 9.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Sono giorni festivi i seguenti:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) S. Giuseppe - 19 marzo;
4) Giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) Anniversario liberazione - 25 aprile;
8) Festa del lavoro - 10 maggio;
9) Festa nazionale - 2 giugno;
10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
11) Assunzione Maria Vergine - 15 agosto:
12) Ognissanti - 1 novembre;
13) Giorno dell'unita' nazionale - 4 novembre;
14) Immacolata concezione - 8 dicembre;
15) S. Natale - 25 dicembre;
16) S. Stefano - 26 dicembre;
17) Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno l'estivo, verra' corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo 7.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non e' consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'assistente dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10

Art. 10.
FERIE
L'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianita' maturata presso l'azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni di calendario per anzianita' da 1 a 7 anni;
20 giorni di calendario per anzianita' da oltre 7 a 15 anni;
25 giorni di calendario per anzianita' da oltre 15 a 25 anni;
30 giorni di calendario per anzianita' oltre 25 anni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianita' di servizio. A questi effetti sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso, ne' avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie verra' stabilita dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro, e tenendo presenti - compatibilmente con le stesse - le preferenze degli interessati.
Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo.
I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza. potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennita' corrispondente alle giornate di ferie non godute.
Le festivita' di cui alla lettera b) dell'art. 9, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.

Art. 11

Art. 11.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNI
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico.
In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'assistente fruira' del trattamento di cui al presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'assistente da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia, l'assistente non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per:
6 mesi per anzianita' fino a 10 anni compiuti;
10 mesi per anzianita' oltre i 10 anni.
Nel primo caso l'assistente ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi 3 mesi, e della meta' per i successivi 3 mesi: nel secondo caso, alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi 4 mesi, e della meta' i successivi 6, Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'assistente di riprendere servizio, l'assistente stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla, sola indennita' di cui all'articolo 19.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'assistente, gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'assistente fruira' dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni piu' adatte alla sua capacita' lavorativa.
L'assistente ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui al presente articolo e corrisposto dalla azienda con deduzione delle somme che l'assistente ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda.

Art. 12

Art. 12.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'assistente che contrae matrimonio sara' concesso Un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale di ferie, con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Art. 13

Art. 13.
TRATTAMENTO PER INVENZIONI
Nel caso di invenzioni si fa riferimento alle norme contenute nel R.D. 29 giugno 1939.

Art. 14

Art. 14.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora nella localita' ove l'assistente svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro disti piu' di 5 km., la azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto, corrispondera' all'assistente un adeguato indennizzo.

Art. 15

Art. 15.
ESPLICAZIONE TEMPORANEA E CAMBIAMENTO DI MANSIONI
Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la propria retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate.
Dopo due mesi continuativi di permanenza nelle nuove mansioni, l'assistente acquistera' definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante l'anno si siano verificati piu' di due passaggi di mansioni di durata anche inferiore, purche' almeno pari a trenta giorni consecutivi di calendario ciascuno.
Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o servizio militare, l'assegnazione alla qualifica, superiore avverra' automaticamente, quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge o dal contratto per i diversi istituti.

Art. 16

Art. 16.
PERMESSI
All'assistente che per motivi di evidente necessita' ne faccia richiesta, la azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.
Nel caso di comprovate necessita' convalescenziarie o di comprovate necessita' personal, potra' essere concesso all'assistente un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.

Art. 17

Art. 17.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD ASSISTENTE
In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verra' riconosciuta - agli effetti del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia - una maggiore anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianita' con la qualifica di operaio:
In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica, di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dall'applicazione del presente contratto.

Art. 18

Art. 18.
PREAVVISO
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova e' di:
1 mese per anzianita', di servizio sino a 5 anni;
1 mese e mezzo per anzianita' di servizio da oltre 5 a 10 anni; 2 mesi per anzianita' di servizio superiore a 10 anni I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento guanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della, retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Nel caso che sia l'azienda che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, essa dovra' corrispondere al lavoratore un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Altresi', nel caso che sia il lavoratore che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, l'azienda avra' diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita' stessa.
Il periodo di preavviso, non puo' essere considerato periodo di ferie.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia, all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il riempimento del periodo di preavviso la azienda concedera' all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e del l'assistente.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennita', si applicano le seguenti misure:
1) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, anteriormente al 1 gennaio 1937, valgono le misture previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto;
2) per l'anzianita', di servizio maturata presso la azienda nella categoria, dal 1 gennaio 1937, mezza mensilita' (15/30) della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ogni anno compiuto;
3) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' si fa riferimento all' art. 2121 del Codice civile .
Per la liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 20

Art. 20.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'esistente le aliquote sottoindicate dell'indennita' di anzianita':
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta' ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso la azienda ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;
75% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda:
50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.

Art. 21

Art. 21.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:
Trasferte: Art. 25 operai;
Trasferimenti: Art. 26 operai con elevazione a 8 giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento;
Abiti da lavoro: Art. 27 operai;
Disciplina del lavoro: Art. 31 impiegati;
Provvedimenti disciplinari: Art. 35 operai:
Trattenute per risarcimento: Art. 34 operai;
Lavori nocivi: Articolo comune;
Zona malarica: Articolo comune;
Servizio militare: Art. 20 impiegati;
Indennita' di anzianita' in caso di morte: Art. 40 operai;
Cessione e trasformazione di azienda: Articolo comune.

Art. 22

Art. 22.
CERTIFICATO DI LAVORO
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verra' rilasciato al lavoratore un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 23

Art. 23.
CONTROVERSIE SULLA QUALIFICA
Le eventuali divergenze relative alla qualifica sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo.

Art. 24

Art. 24.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Restano in vigore le condizioni complessive di miglior favore in atto, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione e l'eventuale anzianita' convenzionale;
2) la localita' alla quale e' destinato;
3) la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite;
4) la durata, dell'eventuale periodo di prova;
5) il trattamento economico iniziale;
6) l'eventuale prefissione di termini;
Nella lettera inoltre verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge, o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale, nonche' gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di anzianita' si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.
E' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio.
E' altresi' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennita' di anzianita'.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria ed a due mesi per quello della terza categoria.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova se non vi sia accordo fra le parti per documentata necessita' di valutazione. In quest'ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sara' di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria.
Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'impiegato durante il periodo di prova e' riconosciuta la facolta' di completare detta prova qualora l'impiegato sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'.
In caso di risoluzione del rapporto per volonta' della azienda, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga, entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio con anzianita' dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
L'impiegato che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova gia' prestato.

Art. 4

Art. 4.
CATEGORIE E GRADI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato non dirigente di azienda verra' assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto ed in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti categorie e grado relativo:
IMPIEGATI DI CONCETTO:
Prima categoria
Grado 1° - Impiegato con mansioni direttive e facolta' di decisione, di organizzazione, possibilita' di iniziativa e discrezionalita' di poteri, nonche' impiegato svolgente mansioni fondamentali per l'attivita' della azienda ed equivalenti per importanza a quelle sopra specificate, assoggettati alle direttive generali del dirigente di azienda o del titolare.
Grado 2° - Impiegato con mansioni direttive, di responsabilita' e con facolta' di iniziative per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, assoggettato alle direttive di un impiegato di primo grado, ove esista, o in difetto a quelle del dirigente di azienda o del titolare.
Seconda categoria
Grado 1° - Impiegato con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facolta', di iniziativa per cio' che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformita' alle indicazioni di massima, ricevute dai propri superiori.
Grado 2° - Impiegato con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformita' a specifiche direttive dei propri superiori.
IMPIEGATI D'ORDINE:
;
Terza categoria
Grado 1° - Impiegato con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
Grado 2° - Impiegato con mansioni di vera esecuzione.
Nell'assegnare l'impiegato di concetto alle categorie e gradi di cui sopra, si dovra' tenere in debito conto le proporzioni dell'azienda nonche' la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato.

Art. 5

Art. 5.
COMMISSIONE TECNICA PER LE CATEGORIE IMPIEGATIZIE
Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie o gradi di cui al precedente articolo, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo.

Art. 6

Art. 6.
LAUREATI E DIPLOMATI
L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potra' essere assegnato ad un grado inferiore al primo della 2ª categoria e percepira', per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di meta' della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado).
L'impiegato diplomato da istituto industriale a da scuola media superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potra' essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della 2ª categoria e percepira', per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di meta' della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado - 3ª categoria).
Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avra' luogo dalla data della, presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai due commi precedenti in quanto sia stato gia' superato il periodo di prova.
I predetti scarti nell'ambito del periodo di prova non si applicano ai laureati ed ai diplomati che hanno frequentato corsi di perfezionamento tecnico specifici del settore, conseguendo il relativo titolo, e che vengono assunti in relazione alla specializzazione stessa.

Art. 7

Art. 7.
STIPENDIO, RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA'
A termini degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 12, disposte dalle aziende o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, la indennita' di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili, non subiranno riduzioni.
Lo stipendio di fatto e' costituito:
a) dallo stipendio minimo contrattuale;
b) dagli aumenti periodici di anzianita';
c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.
Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo, e la sua corresponsione avverra' per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia.
La liquidazione della tredicesima mensilita' sara' effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, l'indennita' di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di anzianita' di servizio dell'impiegato nella azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.
All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sara' garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennita' di contingenza ed eventuali terzi elementi e simili) previsto dal presente contratto.

Art. 8

Art. 8.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione mensile dell'impiegato deve essere corrisposta alle scadenze previste, accompagnata da un prospetto che puo' essere riprodotto sulla busta, in cui dovranno essere distintamente specificati:
1) estremi del periodo di paga al quale la retribuzione si riferisce;
2) categoria e grado di assegnazione dell'impiegato;
3) elementi costitutivi della retribuzione;
4) elementi costitutivi delle trattenute.
Tale prospetto dovra' fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata.
In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore dell'impiegato gli interessi sulla somma ritardata nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma.
Nel caso di cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza, l'impiegato ha facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla intera indennita' di anzianita' e a quella sostitutiva del preavviso.

Art. 9

Art. 9.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria e grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% biennale per dieci bienni.
L'aliquota suddetta e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato e sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni dell'indennita' di contingenza, invece, il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre e con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima, del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 resteranno invariati nel loro ammontare, gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria od a grado superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura di un terzo in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado. Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria o grado, nella quale ipotesi l'anzianita' in categoria o grado decorrera' a tutti gli effetti dalla data riconosciuta in sede di rettifica.
Lo stipendio di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' maturati, restera' invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui al comma precedente.
Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli alimenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato degli aumenti periodici gia' maturati, la differenza fra i due importi verra' consolidata come aumento di merito.

Art. 10

Art. 10.
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza, istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937.
A richiesta dell'interessato l'azienda comunichera' alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sara' riportata alla data di assunzione.

Art. 11

Art. 11.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE
All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilita', una indennita' mensile non inferiore al 6% dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennita' di contingenza.
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per cio' percepisca l'indennita' anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso la azienda gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di sconto. Se la garanzia venga costituita con deposito di titoli, l'interesse relativo sara' rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.

Art. 12

Art. 12.
ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potra' superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
Il singolo impiegato non potra' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Salvo diverse eventuali determinazioni di legge le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:
per il lavoro straordinario diurno, 25%;
per il lavoro straordinario notturno, 40%;
per il lavoro notturno a turni avvicendati, 15%;
per il lavoro notturno a turni non avvicendati, 20%;
per il lavoro domenicale con riposo compensativo, 10%;
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo, 45%;
per il lavoro straordinario festivo diurno, 50%;
per il lavoro straordinario festivo notturno, 55%;
per il lavoro nei giorni festivi di cui all'art. 14 lettera b), 35%.
Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto sulla indennita' di contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.
Per gli impiegati della 1ª categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuita' per esigenze della azienda, sara' retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado.
Sempre per detti, impiegati di 1ª categoria, ove si effettui prestazione di straordinario al di la' dei limiti normali anzidetti, la indennita' correlativa potra' essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.
Tale lavoro straordinario potra' essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonche', in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.

Art. 13

Art. 13.
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO
Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente, la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile di fatto per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.

Art. 14

Art. 14.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Sono giorni festivi i seguenti:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) S. Giuseppe - 19 marzo;
4) Giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) Anniversario liberazione - 25 aprile;
8) Festa del lavoro - 1 maggio;
9) Festa nazionale - 2 giugno;
10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
11) Assunzione Maria Vergine - 15 agosto;
12) Ognissanti - 1 novembre;
13) Giorno dell'unita' nazionale - 4 novembre;
14) Immacolata Concezione - 8 dicembre;
15) S. Natale - 25 dicembre;
16) S. Stefano - 26 dicembre;
17) S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento o l'ufficio, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno festivo, verra', corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo 12.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica: il riposo compensativo in altro giorno della settimana e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non e' consentito il riposo compensativo per il Lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l'impiegato dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 15

Art. 15.
FERIE
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio di oltre 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. I mesi di servizio prestato si intendono comprensivi del periodo di prova superato.
Agli effetti del comma precedente sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non e' ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Le festivita' di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, in quanto dovute, cadenti, in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.

Art. 16

Art. 16.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico.
In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'impiegato fruira' del trattamento di cui al presente articolo ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia, l'impiegato non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per:
sei mesi per anzianita' fino a 5 anni compiuti;
dieci mesi per anzianita' oltre i 5 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi, e della meta' per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi quattro mesi, e della meta' per i successivi sei mesi.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 39.
Ove cio' non avvenga o l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1 luglio 1936 e successive modifiche, relativo all'istituzione delle Casse Mutue Malattia per gli impiegati dell'industria.
L'impiegato ammalato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.

Art. 17

Art. 17.
TRATTAMENTO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruira' dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all'intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovra' cercare di adibirlo a mansioni piu' adatte alla di lui capacita' lavorativa.
Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entita' corrispondente al trattamento di cui sopra dovranno essere integrate fino a concorrenza.
Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danni per responsabilita' dell'azienda.

Art. 18

Art. 18.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un congedo di 15 giorni, con corresponsione della retribuzione. Tale congedo non potra' essere considerato quale periodo di ferie o di preavviso di licenziamento.
La retribuzione corrispondente al congedo matrimoniale non fruito compete all'impiegata che si dimette per contrarre matrimonio, ed il relativo pagamento sara' effettuato con le stesse modalita' previste dall'articolo 11 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 per il pagamento dell'indennita' di anzianita'.
Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.

Art. 19

Art. 19.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve, in caso di gravidanza, e puerperio, conservare il posto all'impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la meta' di essa per gli altri quattro mesi.
Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.
Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 16, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.

Art. 20

Art. 20.
SERVIZIO MILITARE
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata stessa.
Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verra' computato a tutti gli effetti dell'anzianita' come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. Non presentandosi nel termine suddetto, sara' considerato dimissionario.
Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.

Art. 21

Art. 21.
PERIODO DI ASPETTATIVA
All'impiegato avente una anzianita' di servizio presso l'azienda non inferiore a cinque anni, l'azienda dovra' concedere un periodo di aspettativa per malattia nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentare ulteriori necessita' convalescenziarie fino a un massimo non rinnovabile di sei mesi.
Coi medesimi requisiti di anzianita', analoga aspettativa sara' concessa fino ad un massimo di mesi tre all'impiegato che lo richieda per necessita' personali comprovate per cause di malattia o morte dei familiari, di successioni ereditarie, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati per l'anzianita' delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.

Art. 22

Art. 22.
ESPLICAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purche' esse non comportino un peggioramento economico, ne' comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.
All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo:
trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria secondo grado e 3ª categoria primo grado;
trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di primo e secondo grado di 1ª categoria, e di primo grado di 2ª categoria, dovra' venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta dei casi dovuti a forza maggiore.
Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternita', servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovra' avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti.
In ogni caso dovra' essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennita' transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni, un assegno corrispondente alla differenza tra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.

Art. 23

Art. 23.
TRASFERTE
All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrispondera':
a) tutte le spese di trasporto da lui sostenute purche' effettuate nell'interesse dell'azienda;
b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualita' o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione).
Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennita' di cui al punto c).

Art. 24

Art. 24.
TRASFERIMENTO
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di impiego con l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 39, nonche' con l'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso.
L'impiegato gia' trasferito dalla sede dove avevi residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennita' che gli sarebbe spettata a norma dell'art. 25 in caso di trasferimento nella primitiva sede.
Tale diritto e' pero' subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.
Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avra' diritto al rimborso della indennita' di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.

Art. 25

Art. 25.
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio:
per giorni 10 all'impiegato senza familiari conviventi a carico; per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre due giorni per ogni figlio a carico e sempreche' gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.
All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennita' di cui sopra.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo lino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro disti piu' di 5 Km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
L'impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennita' la cui entita' deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorita' sanitarie.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' DI VESTIARIO
La ditta e' tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:
quando essa stessa lo richieda;
quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;
quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.
Nella eventualita' che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessita' e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscera' un indennizzo da concordarsi fra le parti.
Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al guale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purche' venga dimostrato che e' stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.

Art. 29

Art. 29.
LAVORI NOCIVI
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
a) l'eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresi' che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO PER INVENZIONI
In relazione alle vigenti disposizioni di legge (R. D. 29 giugno 1939, artt. 23, 24 e 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza.
In relazione sempre alle richiamate disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti:
a) se l'impiegato e' stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivanti dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avra' pero' diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attivita' inventiva, retribuzione che in tal caso dovra' essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge;
b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attivita' dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facolta' del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo e per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge;
c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attivita' della azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilita' dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui e' pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcuni interesse all'invenzione stessa, potra' disporne liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno ai dovere di non trattare affari in concorrenza con la azienda.
Il patto di rinuncia ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo e' di pieno diritto nullo.

Art. 31

Art. 31.
DISCIPLINA DEL LAVORO
L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
a) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse della azienda e della produzione:
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;
d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quant'altro a lui affidato.

Art. 32

Art. 32.
ASSENZE E PERMESSI
Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni, successivi salvo il caso di giustificato impedimento.
All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.
Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.
All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sara', per via intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.

Art. 33

Art. 33.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potra' mai superare il 10% dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potra' essere trattenuto sulla liquidazione.

Art. 34

Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELL'IMPIEGATO
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita' coi seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a, due ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso mia con la sola indennita' di cui all'art. 39;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita'.
Non sara' consentita l'applicazione di provvedimenti di piu' elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dello impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel dispensto delle lettere a) b) o).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennita' di cui alla lettera f) potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravita' morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 35

Art. 35.
CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall' art. 2112 del Codice civile .
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'impiegato conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 36

Art. 36.
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'intermedio avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verra' loro riconosciuta, agli effetti del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, una maggiore anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianita' con la qualifica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianita' con la qualifica di intermedio.
Il lavoratore ha altresi' diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.

Art. 37

Art. 37.
PREAVVISO IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
Mesi di preavviso
econdo la categoria
Anzianita di servizio: III II I
fino a 5 anni........................ 1 1 1/2 2 da 5 a 10 anni....................... 1 1/2 2 3
oltre 10 anni........................ 2 3 4
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo di biglietto postale raccomandato.
La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione.
L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini e contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' di cui all'art. 39 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento (15/30).
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, lettera g), si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , ( 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' di servizio) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della. legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e filo al 31 dicembre 1944, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 4 della parte generale;
c) per le anzianita', successive al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 dalla retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' di servizio presso l'azienda.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione annua di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Agli effetti della liquidazione dell'indennita' dovranno essere considerati, in relazione all' art. 2121 del Codice civile , lo stipendio mensile di fatto e l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto, la indennita' di mensa a termini dell'articolo 11 della parte generale, la tredicesima mensilita', le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dell'alloggio contrattualmente dovuti, nonche' tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato.
Se l'impiegato e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati alla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si computeranno sulla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi gia chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'impiegato la indennita' di cui all'art. 30 nelle aliquote percentuali seguenti:
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 (AP. n. 1); ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso la azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi: 50% a dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita', ininterrotta presso l'azienda.

Art. 41

Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell' art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
L'indennita' predetta sara' liquidata secondo le disposizioni del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 708 , con una indennita' convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.

Art. 42

Art. 42.
CERTIFICATO DI LAVORO
Fermo restando quanto prescritto dalla, legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale lo impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 43

Art. 43.
INSCINDIBILITA' E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 3 della parte generale, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato con riferimento a quanto disposto negli articoli precedenti in materia di preavviso, di indennita' di anzianita', e di conservazione degli usi e delle consuetudini.

Art. 44

Art. 44.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie-Tabelle

TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MAGLIFICI-CALZIFICI
Parte di provvedimento in formato grafico
APPRENDISTI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI INTERMEDI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI - IMPIEGATI UOMINI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI - IMPIEGATI DONNE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

ALLEGATO
COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE IN CATEGORIA O GRADO DEGLI IMPIEGATI, ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE
Art. 1. - Le controversie relative all'appartenenza del personale:
- alle diverse categorie o gradi impiegatizi,
- alla attribuzione della qualifica impiegatizia,
- alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie,
sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.

Art. 2

Art. 2. - In ogni provincia interessata sara' costituita una Commissione tecnica paritetica. L'Associazione provinciale industriali ed il Sindacato provinciale dei lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione notificandone i nominativi all'Ispettorato del lavoro che provvedera' a designare un suo rappresentante per la presidenza della Commissione stessa.

Art. 3

Art. 3. - L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovra' notificare a mezzo raccomandata, alla Associazione corrisposta, nonche' all'Ispettorato del lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a quest'ultimo di convocare la Commissione paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sara' fatta dall'Associazione convenuta.
In caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, decidera' l'Ispettorato del lavoro.

Art. 4

Art. 4. - L'Ispettorato del lavoro comunichera' la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni, indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovra' esperire un tentativo di amichevole componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti.
Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.

Art. 5

Art. 5. - Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluogli e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'.
La Commissione dovra' comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonche' alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e cio' a mezzo di lettera raccomandata.
Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie.
Visto il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
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