060U1098
060U1098
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1098)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945 per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del concordato sopra indicato, e relative tabelle, per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, allegata al predetto concordato; Visto il concordato interconfederale 23 maggio 1946 per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale, stipulato tra le stesse organizzazioni sindacali sopraindicate, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: l'accordo nazionale 12 maggio 1945 per l'incasellamento dei lavoratori dell'industria chimica; l'accordo nazionale 12 maggio 1946 per l'incasellamento delle industrie tessili; l'accordo nazionale 11 maggio 1946 per l'incasellamento delle categorie delle industrie estrattive; l'accordo nazionale per l'incasellamento delle industrie del legno; l'accordo nazionale 14 maggio 1946 per l'incasellamento dell'industria della fabbricazione della carta; allegati in stralcio al predetto concordato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1940 relativi alla perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord ed alla perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei concordati interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamata ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 56. - VILLA
Art. 1
CONCORDATO 6 DICEMBRE 1945 PER LA PEREQUAZIONE
DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
NELL'ITALIA DEL NORD
Addi' 6 dicembre 1945, in Milano.
Tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO;
sono state concluse le trattative condotte in Torino, Roma e Milano, sotto la presidenza del Ministro del lavoro o di suoi delegati, tra le Delegazioni regionali composte, per parte industriale dai sigg.:
per la Lombardia: ing. Falk, ing. Cazzani, dottor De Micheli, dott. Nosadini, ing. Gambirasio, ing. Zacchi;
per il Piemonte: ing. Fiorio, avv. Boccardi, ingegner De Rossi Daniele, avv. Codogni, ing. De Rossi Paolo;
per la Liguria: ing. Campanella, sig. Grondona, dott. Gagliardi, dott. Boni;
per il Veneto: dott. Di Giacomo, ing. Riva, ingegnere Brigo, ing.
Cibele, dott. Stefani;
per l'Emilia: ing. Gaudensi, ing. Buzzoni, avvocato Roffeni, avv.
Barbieri, ing. Castano, ing. Labbate, dott. Cioffi;
per la C.G.I.I.: avv. Toscani;
per la Delegazione A. I. della Confederazione stessa: comm.
Rosasco, prof. Di Fenizio, dottor D'Onofrio;
e per parte dei lavoratori dai signori:
per la Lombardia: Alberganti, Morelli, Invernizzi, Mirri;
per il Piemonte: Rapelli, Carmagnola, Carsano, Flecchia;
per la Liguria: Negro, De Franceschi, Paleozona;
per il Veneto: Chizzotto, Guidi, Masa;
per l'Emilia: Malaguti, Lama;
per la C.G.I.L.: Di Vittorio, Lizzadri, Bitossi, Giannitelli;
per la delegazione A. I. della Confederazione stessa: Rusca, Carcano.
Premessa.
I rappresentanti delle Camere del Lavoro e delle Associazioni degli industriali dell'Alta Italia, assistiti rispettivamente dai rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro e della Confindustria;
Considerando:
1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese e' interesse reciproco di tutto il popolo italiani di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vitadelle masse lavoratrici;
2) che a tale scopo e' necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo dello vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;
3) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillita' sociale e di fecondo lavoro, per cui e' necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create a causa di contingenze straordinarie fra i lavoratori dell'industria, di differenti province e localita', nonche' nella necessita' in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita;
Concordemente hanno convenuto:
a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori dell'industria dell'Italia Settentrionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico;
b) di istituire un sistema di scala mobile sull'indennita' di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di rimunerazione che risultassero necessari;
c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettivita' nazionale.
Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue:
Art. 1.
INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI
Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia (al Nord della cosiddetta linea Gotica) sono fissate con le seguenti distinzioni per localita' con le percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente:
1ª Zona: Milano, Genova, Torino.
2ª Zona: Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese, Como, Savona, Brescia, Alessandria, La Spezia, Savigliano, Padova, Bolzano: riduzione del 6 per cento rispetto alla Zona 1ª.
3ª Zona: Imperia, Belluno, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Bergamo, Forli', Ravenna, Cuneo (escluso Savigliano), Vicenza, Pavia, Piacenza: riduzione dell'11 per cento rispetto alla zona 1ª.
Nelle province - escluse quelle di Bergamo e Pavia - nelle quali, dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni per i Comuni non capoluoghi, le organizzazioni locali interessate esamineranno l'opportunita' di stabilire per le industrie dei Comuni stessi eventuali riduzioni salariali rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, che non debbono oltrepassare il 5 per cento, fermo restante il minimo di lire 14, stabilito per i manovali del gruppo C.
Art. 2
Art. 2.
INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI
Gruppo Zero. - Appartengono al gruppo Zero tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente piu' favorevole di quelle del gruppo A.
Gruppo A. - Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti, escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti piu' favorevoli. Legno (mobili, infissi, ecc.).
Gruppo B. - Gomma e conduttori elettrici. Chimici. Concia: riduzione del 4,8 per cento rispetto al gruppo A.
Gruppo C. - Fabbricazione della carta. Spazzole e pennelli.
Confezione in serie. Bottoni. Fibbie. Bigiotterie. Ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione 5 per cento rispetto al gruppo B.
L'incasellamento nei gruppi A. B. C. delle categorie merceologiche non indicate espressamente verra' effettuato provincialmente, previo opportuno coordinamento regionale, avendo riferimento alla affinita' dei livelli salariali contrattuali complessivi tradizionalmente acquisiti.
Gruppo T. - Appartengono al gruppo T tutte le categorie tessili.
Art. 3
Art. 3.
TABELLA PAGHE
Agli effetti della determinazione dei minimi di paga gli operai ai quali si applica il presente contratto vengono distinti normalmente nelle seguenti categorie alle quali si intendono riferite, per le aziende dei Gruppi A, B, C, e per le Zone 1, 2, 3, le retribuzioni segnate nella tabella che segue:
PAGHE ORARIE MINIME PER GLI UOMINI DI ETA' OLTRE 20 ANNI
1ª ZONA 2ª ZONA 3ª ZONA
Per i settori industriali di cui il criterio di classificazione tradizionalmente previsto dai vigenti contratti e' diverso da quello sopra stabilito, le organizzazioni nazionali competenti o, in mancanza, le Confederazioni rispettive dell'Industria e del Lavoro, sentite le categorie interessate, potranno stabilire una seconda categoria di mestiere per ciascuna di quelle indicate nella tabella o un diverso criterio di classificazione sulla base della situazione tradizionale e delle caratteristiche tecniche del settore.
Art. 4
Art. 4.
DONNE E MINORI
I minimi di paga base per le donne di eta' superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:
dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
del manovale specializzato per la 2ª categoria;
del manovale comune per la 3ª categoria;
con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (A, B, C,) ferme restando le percentuali piu' favorevoli normalmente stabilite.
I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni 10 %
manovali specializzati dai 16 ai 18 anni 30 %
manovali comuni dai 18 ai 20 anni....... 10 %
manovali comuni dai 16 ai 18 anni....... 30 %
Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di eta' fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.
Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si fara' riferimento: per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 5
Art. 5.
APPRENDISTI
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria.
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro ricevera' la paga dello operaio qualificato con la riduzione del 10 per cento,finche' non riuscita a compiere il capolavoro.
Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.
Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa esse retribuzioni saranno calcolate applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli salariali dal presente accordo fissati per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passera' terminato l'apprendistato.
Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste, per le altre categorie di cottimisti.
Art. 6
Art. 6.
LAVORI DISCONTINUI
Per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale.
Per tali lavoratori le organizzazioni sindacali di categoria si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.
Art. 7
Art. 7.
TABELLA DEI MINIMI DI PAGA CONCORDATI PER LE MAESTRANZE TESSILI
Per quanto riguarda l'industria tessile, i minimi di paga fissati nel presente accordo si applicano in tutta l'Italia del Nord, salvo le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori ai sensi dell'articolo 19.
QUALIFICA Uomini Donne
Nelle province nelle quali, dopo la liberazione, siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno l'opportunita' o meno di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.
Art. 8
Art. 8.
COTTIMI
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo atto individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2ª comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo.
Art. 9
Art. 9.
IMPIEGATI
Nelle province interessate al presente accordo i minimi di stipendio degli impiegati si adegueranno, con decorrenza dal 1 ottobre per le province di Torino e Venezia e dal 15 ottobre per le altre localita', ai livelli previsti dal contratto collettivo 11 ottobre 1945 stipulato per la provincia di Milano, con gli scarti per zone di cui all'articolo 1.
Con decorrenza dal 1 dicembre 1945 saranno applicati i seguenti minimi di stipendio, valevoli per la prima zona e, per le altre, con gli scarti sopra richiamati:
Impiegati di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7500 Impiegati di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6000 Impiegati di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4400
Per le donne ed i minori saranno applicati gli scarti attualmente vigenti nel citato contratto di Milano, riferiti ai nuovi minimi sopra indicati.
Per l'indennita' di contingenza si fa riferimento alle misure ed ai criteri stabiliti per gli operai nel presente contratto.
Art. 10
Art. 10.
CONTINGENZA DONNE E MINORI
La misura della indennita' di contingenza per le donne e per gli uomini di eta' inferiore, agli anni 20 sara' commisurata all'indennita' di contingenza base stabilita per l'uomo di eta' superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti:
uomo di eta' superiore ad anni 20. . . . . . . . . . . . . . . . 100% uomo di eta' fra i 18 e i 20 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 90% uomo di eta' fra i 16 e i 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 75% uomo di eta' inferiore ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 50% donna di eta' superiore ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 87% donna di eta' fra i 18 e i 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 70% donna di eta' fra i 16 e i 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 63% donna di eta' inferiore ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Le contingenze derivanti dall'applicazione delle predette percentuali avranno applicazione dal 1 gennaio.
Le frazioni di indennita' giornaliera di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.
Art. 11
Art. 11.
VARIAZIONI DELL'INDENNITA' Di CONTINGENZA,
SECONDO LA SCALA MOBILE
Viene stabilito che l'indennita' di contingenza variera' nel tempo in proporzione alle variazioni del costo della vita, quali risulteranno dai numeri indici appositamente calcolati per tutte le province interessate secondo le norme tecniche di cui all'apposito allegato. Questo allegato, che sara' parte integrante del presente accordo, sara' elaborato da una apposita Commissione paritetica, costituita in Milano e composta di due rappresentanti industriali e due rappresentanti dei lavoratori, e che si avvarra' della collaborazione di esperti tecnici scelti dalle due parti.
Il Presidente sara' scelto di comune accordo tra persone di riconosciuta autorita' in materia.
Art. 12
Art. 12.
FREQUENZA DI VARIAZIONI DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA INIZIO DELLE VARIAZIONI ED EPOCA DI RIFERIMENTO
L'indennita' di contingenza verra' variata di tre mesi in tre mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verra' fatto in base alla variazione degli indici 1 gennaio 1946 rispetto a quelli 1 ottobre 1945 ed avra' applicazione per il periodo 1 gennaio 31 marzo 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo il 1 aprile 1946 in base alle variazioni che gli indici a tale data presenteranno rispetto ai precedenti del 1 gennaio 1946 ed avra' applicazione per il periodo 1 aprile 30 giugno 1946 e cosi' di seguito.
Art. 13
Art. 13.
NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE
I numeri indici di cui sopra saranno determinati in base alle modalita' tecniche di cui al citato allegato, prendendosi per indice pari a (100%) quello del 1 ottobre 1945, riferito al costo medio nel bilancio familiare - quale definito nell'allegato predetto - nel mese di settembre 1945.
Il numero indice al 1 gennaio 1946 sara' analogamente rilevato in base ai valori medi per il periodo 1 ottobre 15 dicembre 1945. Il numero indice al 1 aprile sara' rilevato in base ai dati medi del periodo 16 dicembre 1945 15 marzo 1946 e cosi' di seguito.
Il numero indice sara' unico per l'intero ambito di ciascuna provincia e sara' calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorita' in meteria statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato di cui all'articolo 11.
Art. 14
Art. 14.
APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI
DEL NUMERO INDICE ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA
Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di:
per i lavoratori nomi di eta' superiore agli anni 20: coefficiente 2;
per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20: coefficiente 1,75.
Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sara' variata rispettivamente del 2 per cento e 1,75 per cento l'indennita', di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati.
Le variazioni saranno calcolate sempre sulla contingenze basi.
Art. 15
Art. 15.
PEREQUAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI
Le contingenze di fatto superiori a lire 107 per lo uomo di eta' superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per sesso e per eta' saranno ridotte di un importo corrispondente all'aumento di salario conseguito dai lavoratori per effetto del presente contratto.
L'eventuale residuo delle contingenze di cui al comma precedente, come pare tutte le altre eccedenze delle contingenze di fatto rispetto a quelle risultanti dal presente accordo (articolo 16) saranno assorbite dalle eventuali successive variazioni in aumento di tali ultime contingenze.
In caso di variazioni in meno del numero indice, detti residui ed eccedenze saranno ridotte delle stesse cifre assolute applicate in detrazione della contingenza.
Nelle localita' in cui le contingenze siano superiori al limite indicato al primo comma del presente articolo e siano espressamente comprensive di quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia, le associazioni territoriali competenti provvederanno a discriminare dette quote. Tali quote non sono suscettibili di assorbimento e seguiranno il trattamento delle altre quote suppletive per capi famiglia e per familiari a carico.
Art. 16
Art. 16
DETERMINAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI
Le contingenze basi su cui si calcoleranno le variazioni del 1 gennaio 1946 saranno stabilite, in ciascuna provincia, con riferimento ad una contingenza convenzionale tipo ricavata dalla media dei costi di vita delle quattro province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo.
Fatta pari a lire 100 tale contingenza convenzionale, le contingenze basi risulteranno dal rapporto dei singoli costi di vita, provinciali rispetto al predetto costo di vita medio col massimo di lire 107 ed il minimo di lire 85.
Fino al 31 dicembre resteranno ferme le contingenze di fatto depurate delle quote di assorbimento di cui all'articolo 15, elevando a lire 85 quelle che fossero inferiori, con riferimento all'uomo di eta' superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per sesso e per eta'.
Art. 17
Art. 17.
QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI FAMIGLIA E FAMILIARI
Le quote suppletive per capi famiglia, e per i familiari a carico, nelle localita' ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno invariate e corrisposte secondo i criteri vigenti, separatamente dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di una eventuale trasformazione ispirata a criteri mutualistici.
La quota suppletiva familiare della donna capo famiglia sara' fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva + indennita' base, risulti uguale per l'uomo e per la donna capo famiglia. Si considera capo famiglia la donna che percepisce gli assegni familiari, salvo che altro membro convivente nella famiglia percepisca esso stesso le sopradette quote suppletive.
Art. 18
Art. 18.
FRAZIONAMENTO DELLE CONTINGENZE
Le indennita' di contingenza si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad otto ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuano lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.).
Per ogni ora di lavoro straordinerio sara' aggiunta alla paga base, maggiorata dalle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennita' di contingenza.
Art. 19
Art. 19.
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE
DI MIGLIORE FAVORE
Le disposizioni del presente contratto che regolano i minimi di paga e l'indennita' di contingenza si considerano inscindibili, nell'ambito di ciascuna delle due voci (minimi di paga e contingenza).
Eventuali regolamentazione concordate su ciascuna di dette voci, piu' favorevoli ai lavoratori, rimangono in vigore, fermo restante quanto stabilito all'articolo 15 circa gli assorbimenti e conguagli reciproci tra retribuzione e contingenza.
Le organizzazioni sindacali del lavoratori interessati hanno facolta' entro 20 giorni dalla data del presente accordo di esercitare diritto di opzione, per la disciplina di ciascuna voce secondo il presente contratto, o per quella esistente, o di concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.
Art. 20
Art. 20.
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO
I minimi di paga di cui al presente accordo assorbono, fino alla concorrenza del loro importo i maggiori guadagni di cottimo nonche' tutti gli eventuali soprassoldi, premi mancati cottimi, consolidati cottimi, elargizioni continuative, adeguamenti, indennita' carovita, ecc. in atto.
Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conservera' ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni, gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifre assolute gia' concesse Individualmente saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini; di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di lire 1, per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori a 16 anni.
L'eccedenza sara' mantenuta per il 60 per cento della stessa.
S'intendono pertanto assorbite dalle nuove paghe basi quelle maggiori condizioni collettivamente concesse di fatto o per effetto di precedenti contratti nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori.
I nuovi minimi di paga sono comprensivi della maggiorazione del 2 per cento di cui all' articolo 10 decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 e delle indennita' di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303 .
Art. 21
Art. 21.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le organizzazioni interessate alla presente trattativa hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori.
Art. 22
Art. 22.
DURATA
Il presente contratto rimane in vigore per tutte le categorie dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia fino a quando non sara' sostituito da singoli contratti nazionali di categoria. Alla data di entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di categoria, il presente contratto cessa automaticamente di avere vigore per la categoria a cui il nuovo contratto nazionale si riferisce.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-Allegato
PROTOCOLLO
Categoria edili.
Gli imprenditori di opere pubbliche dichiarano di dare al presente accordo applicazione provvisoria nella fiducia che gli organi governativi tengano conto dei nuovi aggravi di costo per gli appalti in corso ed adottino tempestivamente i relativi provvedimenti.
La organizzazione dei lavoratori prende atto.
ALLEGATO N. 1
CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI
DEL COSTO DELLA VITA
Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del "Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord".
La Commissione, formata dai professori Albino Ugge' e Libero Lenti per la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA e dal dott.
Arnaldo Baroni e professore Marcello Boldrini per la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, si e radunata nei giorni 18, 20 e 21 dicembre 1945 ed ha preso visione del Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori della Industria dell'Italia del Nord. All'inizio della prima sedute i quattro membri soprannominati hanno proceduto, ai sensi dell'art. 11, alla scelta, di comune accordo, del proprio Presidente nella persona del dottor Giuseppe Pietro Mazzoleni, capo dei servizi statistici del comune di Milano che, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina.
La Commissione ha esaminato i vari articoli del concordato, soffermandosi in particolare su tutti quelli che hanno riferimento al compito della Commissione, vale a dire alla compilazione dell'allegato del concordato e alla formazione ed uso dei numeri indici del costo della vita di cui all'art. 11.
A proposito dell'art. 16 la Commissione ha ritenuto opportuno precisare la interpretazione che essa credesi debba dare al testo, a prima vista non chiaro, dell'articolo stesso. La Commissione unanimamente riconosce che la contingenza base e' di lire 100 e che questa si deve adottare immutata in tutte le province in cui il costo della vita, espresso dalla spesa familiare per il bilancio tipo del periodo base, sia uguale alla media del costo della vita del periodo base nelle province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo. Non sorge quindi il problema se calcolare i numeri indici per famiglia tipo, come e' ragionevole fare, oppure per un singolo soggetto, dato che e' irrilevante, a tutti i fini, l'ammontare assoluto della spesa, mentre interessano esclusivamente i rapporti temporali e spaziali tra i costi della vita.
La Commissione ha stabilito di adottare una famiglia tipo composta di 5 persone; e precisamente: 2 coniugi di media eta'; 2 bambini ed una persona anziana. Per questo gruppo familiare tipo e' stata fissata, una dieta alimentare mensile nonche' la composizione dei singoli capitoli di spesa riguardanti il vestiario, riscaldamento e luce, abitazione e varie.
Per quanto riguarda l'alimentazione la Commissione decide di adottare una dieta media calcolata su un fabbisogno di circa 2.200 calorie giornaliere per un maschio adulto, corrispondente a 5.500 calorie circa per tutta la famiglia, e composta di alimenti attualmente disponibili sui vari mercati. I generi costituenti la dieta sono indicati nella tabella seguente:
Pane.................................... kg. 40 - per mese Riso.................................... " 16 - " "
Pasta................................... " 6 - " "
Olio.................................... " 0,500 " "
Legumi secchi fagioli comuni)........... " 1 - " "
Patate.................................. " 6 - " "
Carne bovina............................ " 5,500 " "
Salame fresco........................... " 0,500 " "
Pesce................................... " 1 - " "
Formaggio grana......................... " 0,500 " "
Formaggio molle fuso.................... " 1,500 " "
Burro................................... " 1 - " "
Lardo................................... " 0,500 " "
Uova.................................... N. 30 - " "
Latte................................... lit. 24 - " "
Zucchero................................ kg. 0,750 " "
Vino comune............................. lit. 15 - " "
Verdura................................. kg. 24 - " "
Frutta.................................. " 10 - " "
Sale grosso da cucina................... " 0,750 " "
Salsa di pomodoro....................... " 0,750 " "
La Commissione ritiene che nelle citta' di mare debba tenersi conto di un alto consumo di pesce e che percio' sia data facolta' alle Commissioni locali incaricate del calcolo del numero indice di sostituire parte del consumo della carne bovina con pesce, nella proporzione di 1 chilo di carne contro 3 di pesce.
Per quanto riguarda il capitolo vestiario, la Commissione, tenendo conto delle disponibilita' attuali e delle prospettive di importazione ha calcolato una disponibilita' annua per ogni famiglia di 5 persone di kg. 10 di materie tessili, dei quali kg. 3 di lana, kg. 1 di raion e kg. 6 telerie varie. Ragguagliati a mese detti quantitativi corrispondono a:
kg. 0,250 di laneria, pari a in. 0,50 al mese per famiglia;
kg 0,088 di raion, pari a m. 0,75 al mese per famiglia;
kg. 0,500 di madapolan, pari a m. 4,20 al mese per famiglia.
Per le calzature e' stato previsto un consumo annuo di 3 paia di scarpe per bambini (tomaia vitello, suola di gomma, misura 26), un paio per uomo (tomaia vitello e suola di gomma), un paio per donna (pelle tipo scamosciato, suola cuoio).
Sono state previste inoltre quattro risuolature per bambini e tre risuolature per adulti. Si hanno pertanto seguenti consumi medi mensili per famigli:
scarpe per bambini (misura 26): paia 0,250 vitello suola gomma; scarpe per uomo adulto paia 0,090 vitello suola gomma;
scarpe per donna adulta: paia 0,000 scamosciato suola cuoio;
risuolature per bambini: paia 0,350 gomma;
risuolature per adulto: paia 0,250 cuoio.
Inoltre sono state previste tre confezioni di abiti all'anno:
1 da uomo corrispondente a 0,08 mensili;
1 da donna corrispondente a 0,08 mensili;
1 da ragazzo corrispondente a 0,03 mensili.
Per quanto riguarda il capitolo della spesa per la abitazione la Commissione si e' riferita al numero medio delle stanze occupate, nei centri dell'Italia settentrionale con popolazione di 20.000 abitanti e piu', secondo il censimento del 1931, da famiglie operaie, (come risulta di 2,5 circa per famiglia. Tale media e' superiore a quella di Milano che e' di 1,9 ; cio' che e' naturale, tenuto conto che l'affitto per locale e' piu' elevato nelle grandi citta'. Si deve tener presente che l'attivita' edilizia, dopo il 1931 si e' orientata specialmente verso le abitazioni di 2-4 locali. Pertanto e' stata ammessa come attendibile una media, odierna, di 2,5.
Per quanto riguarda il capitolo riscaldamento e luce la Commissione ha considerato che una famiglia di 5 persone abbia da confezionare 10 minestre ai giorno per complessivi litri 5 e debba, consumare nella cottura degli altri cibi una quantita' di energia pari a quella occorrente per ottenere la bollitura di altri 3 litri di acqua. Si calcola che i complessivi 8 litri d'acqua debbano essere portati all'ebollizione, e fatti bollire per mezz'ora. Assunte notizie da esperti, sono risultati i seguenti fabbisogni alternativi:
legna comune kg. 3;
gas (3.200 caL.) me. 0,5;
energia elettrica kwh. 2.0.
Per il riscaldamento, ammesso che la famiglia operaia provveda. a riscaldare un ambiente per 4 mesi all'anno, e' risultato, da informazioni assunte, un fabbisogno teorico di legna di 10 quintali.
Di fatto le assegnazioni sono minori nei grandi centri (q.li 3); e per quanto anche in questi si possa contare su una certa introduzione di legna al di fuori delle assegnazioni, il consumo non potra' raggiungere i 10 quintali calcolati.
Per i centri minori ritenuto che le disponibilita' siano piu' alte: percio' facendo una media e' sembrato opportuno assegnare alla famiglia, per il riscaldamento di una sola stanza, q.li 5 di legna.
Ragguagliato il consuino al mese, si e' ottenuto:
legna per riscaldamento kg. 42;
Per cottura cibi:
legna kg. 90;
energia elettrica kwh. 60;
gas me. 15.
Per la cottura dei cibi, in base ai fabbisogni giornalieri gia indicati, occorrerebbero mensilmente, cucinando con sola legna, kg. 90 di legna; cuciniando con solo gas, me. 15; cucinando con sola energia elettrica, kwh. 60. Si suppone che effettivamente la famiglia-tipo ricorra, a tutte le tre fonti di energia e percio' nella tabella dei consumi, si introducono per le cucine quantita' pari a 30 chilogrammi mensili di legna, mc. 5 di gas e kwh. 20 di energia elettrica.
Per l'illuminazione si suppone che le ore di accensione siano in inverno 5 di sera e 1 di mattina e 2 serali in estate, cioe' in media, 4: ore al giorno, che la famiglia usi lampade elettriche di 440 watt e che la lampada, resti accesa. per tutte le 4 ore in una stanza e per 2 ore in. una seconda, stanza.; il consumo mensile risulta di kwh. 7,2. Nel bilancio di Milano con base 1928 = 100, si presumeva un consumo di kwh. 8,3. Il consumo presunto dalla Commissione si ritiene dunque attendibile. In complesso, per riscaldamento e luce, si ha un consumo totale di legna di kg. 72, di gas me. 5 e di energia elettrica kwh. 27,2.
Per quanto riguarda le spese varie, la Commissione ha osservato che nei bilanci-tipo italiani le notizie statistiche disponibili sono per lo piu' sommarie e scarsamente attendibili. Percio' essa si e' trovata nell'impossibilita' di fare un elenco completo e si e' limitata a scegliere un assortimento di beni e di servizi di piu' generale consumo, che si ritengono abbastanza rappresentativi. I generi e servizi scelti con i corrispondenti consumi medi mensili, sono elencati qui di seguito:
corse tranviarie: n. 4 giornaliere (2 sole nel giorni festivi) pari a 110 al mese, di cui 50 a tariffa, ridotta, 50 a tariffa, normale e 10 a tariffa festiva;
giornali: n. 360 all'anno pari a 30 mensili;
visite mediche a domicilio: n. 5 all'anno (non fornite dalla mutua), pari a 0,45 mensili;
medicine: sale amaro, 1 purga al mese, gr. 25;
cotone idrofilo. kg. 0,3 all'anno, mensili gr. 25; alcool denaturato, kg. 0,5 all'anno, mensili gr. 45; sciroppo ipofosfiti (tipo Fellow), 3 flaconi all'anno per complessivi gr. 600, mensili gr. 50; acido acetilsalicilico (tipo aspirina,), n. 4 tubetti all'anno, pari a 80 pastiglie, mensili 7 pastiglie;
sapone: kg. 1,5 mensili
lisciva: kg. 1 mensili;
cancelleria: matite 12 annuali, 1 mensile; penne 6 annuali, 0,5 mensile; pennini 50 annuali, 4 mensili; quaderni 12 annuali, 1 mensile; fogli protocollo 80 annuali, 6 mensili;
stoviglie: piatti 10 annuali, 0,4 mensili; bicchieri 5 annuali, 0,2 mensili; pentole 2 annuali, 0,16 mensili;
sigarette: n. 6 al giorno tipo nazionale, mensili 180;
cinematografo rionale, oppure di 2ª visione, 16 ingressi mensili.
Per le localita', ove il servizio tranviario cittadino non esiste, la' voce riguardante le spese tranviarie verra' soppressa.
La Commissione fa rilevare che il tesseramento non fornisce la totalita' dei cibi previsti nella tabella dei consumi alimentari, ne' tutta la legna, ne' tutte le sigarette che sono state assegnate nei rispettivi capitoli di spesa. Pertanto detti con-suini totali dovranno essere mese per mese ripartiti dalle Commissioni locali in due categorie distinte secondo le assegnazioni effettive: e cioe' consumi coperti col tesseramento e consumi soddisfatti con acquisti sul mercato libero o di borsa nera. Nel calcolo della spesa si moltiplicano le quantita' acquistate con tessera, per i prezzi ufficiali e le quantita' acquistate sul mercato libero per i prezzi liberi e di borsa nera. La spesa alimentare mensile complessiva risultera' cosi' dalla somma delle spese parziali per acquisti mediante tessera e senza tessera. Altrettanto dicasi per la legna e le sigarette.
La Commissione fa anche rilevare che in alcune citta' il gas non veniva distribuito nel mese di settembre 1945, cioe' nel mese da adottare come base per il calcolo dei numeri indici. Per tali localita' nel mese di settembre si computera' un prezzo unitario uguale a quello del gennaio 1946. Inline nelle localita' che non godono di distribuzione di gas, si supporra' che la cottura dei cibi venga fatta usando in parti uguali legna ed energia elettrica.
Per facilitare alle Commissioni delle province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo, in un primo tempo e, successivamente, a tutte le altre Commissioni provinciali dell'Alla Italia, il calcolo della spesa per il bilancio familiare, giusto i criteri esposti in questa relazione, la Commissione ha creduto opportuno di far seguire un esempio di calcolo, avente semplicemente valore indicativo, per la citta' di Milano, con riferimento al mese di settembre 1945.
E' compito delle Commissioni provinciali di sostituire nelle varie tabelle ai prezzi unitari milanesi i prezzi locali, di eseguire moltiplicazioni per le quantita' fisse per tutte le province e di sommarie i risultati.
Seguono 2 allegati: a) allegato al Concordato per le perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord; b) esempio di calcolo.
ALLEGATO a)
ALLEGATO AL CONCORDATO PER LA PEREQUAZIONE,
DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL NORD
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO b)
ESEMPIO DI CALCOLO-SPESA PER L'ALIMENTAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA CENTRALE
PER IL CALCOLO DEL COSTO DELLA VITA A MILANO,
TORINO, MANTOVA E ROVIGO
La Commissione - composta dal Presidente dott. G. P. Mazzoleni e dai membri prof. Libero Lenti e Albino Ugge' in rappresentanza della Confederazione degli Industriali e dal professione Marcello Boldrini e dott. Armando Baroni per la Confederazione -Generale del Lavoro - si e' riunita il giorno 28 gennaio 1946 alle ore 17 ed ha preso in esame I calcoli dei costo della vita per il mese di settembre 1945 nelle quattro provincle base di Milano, Torino, Mantova e Rovigo.
Dopo un minuto esame voce per voce dei bilanci presentati dalle quattro province, nonche' riscontro parziale dei calcoli, e rettilicati alcuni errori, la Commissione ha accettato i seguenti dati di spesa:
Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.595,54 Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.078,45 Mantova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.435,09 Rovigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.460,00
Si e' provveduto poi al calcolo della spesa media delle quattro province, che e' risultato in L. 16.642. Questo dato dovra' essere comunicato dalle due Confederazioni alle Commissioni pariferiche delle singole province, adunate in base all'art. 15 del Concordato, affinche' ciascuna di esse determina la contingenza base per la rispettiva provincia.
CAPITOLO DI ESEMPIO
Per Milano si opera come segue: facendo il rapporto tra la spesa della provincia di Milano calcolata in L. 17.595.54 e la spesa media di L. 16.542.000 si ottiene il rapporto percentuale di L. 105,73.
Pertanto in base all'art. 15 del concordato, spettera' alle maestranze della provincia di Milano una indennita' di contingenza base di L. 105,73.
Per Torino: la spesa e' di L. 18.078,45 da dividere per la spesa media di L. 16.642,00 il che da un rapporto di L. 108,64.
Pero', per il disposto dell'art. 16 del concordato deve essere ridotta a L. 107.
Per Mantova: la spesa e' di L. 16.435,09 da dividere per la spesa media di L. 16.642,00 il che da' un rapporto di L. 98,75. Cio' rappresenta la contingenza base per la provincia di Mantova.
Per Rovigo: la spesa e' di L. 14.460 da. dividere per la spesa media di L. 16.642, il che da' un rapporto di L. 86,88 corrispondente a L. 86,88 quale contingenza base per la provincia.
Le contingenze basi risultanti per le singole province vanno applicate nell'ambito del territorio della provincia a decorrere dal 1 gennaio previa variazione del costo della vita del periodo 1 ottobre-15 dicembre 1945, in confronto a quello del mese di settembre. Tale indennita' di contingenza restera' invariata fino al 31 marzo. A decorrere dal 1 aprile si applichera' la contingenza base colla variazione del costo della vita del periodo 15 dicembre-15 marzo 1946, rispetto al costo risultante ai mese di settembre.
In tutto coll'applicazione dei coefficienti previsti dall'articolo 14.
La Commissione centrale ha di fatto esaurito il silo compito. Ma essa resta in carica per chiarire eventuali incertezze delle commissioni provinciali, a risiede presso l'Ufficio statistica del comune di Milano.
Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Art. 1
CONCORDATO 23 MAGGIO 1946 PER LA PEREQUAZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
NELLE PROVINCE dell'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE
Addi' 23 maggio 1946.
Tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal presidente dott. Angelo Costa e dai vice-presidenti ing. Marco Segre', ing. Nicola Rivelli e dott. Danilo Deo Micheli, assistiti dal vice-segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Attilio Parisi e dall'avv. Amedeo Zanchi;
con l'intervento delle Delegazioni industriali regionali composte: per la Toscana: dott. Cinotti, ing. Puggelli, avvocato Cocco, rag. Borghi, ing. Carboni, ing. Vivarelli, comm. Bellardone, rag.
Loria, rag. Piassi, Sig. Beazzi, avv. Secreti, dott. Goti, dott. Gai, dott. Padula, ragioniere Trombacchi, dott. Miniati, dott. Bertoletti, dottore Ceccuzzi, dott. Pacini, rag. Salvadori;
per le Marche, Umbria e Abruzzo; comm. Guelpa, dott. De Blasio, dott. Guani', dott. Badaraceo, dott. Coscutini, dott. Di Francia, dott. Caracciolo;
per il Lazio: dott. Rosano, comm. Passamonti, ing. Peroni Franco, ing. Brizzolari, rag. Avegno, ingegnere Viscogliosi, ing. Loroti, dott. Vannoni, sig. Dall'Osteria, sig. Sestreri, dott. Daru', dott.
Ripa di Meano, rag. Atti, comm. Cavatorta, avv. Afalone, ing. Fiore, sig. De Simone, prof. Loriga, prof. Andreoli, dott. Galella, dott.
Minghetti;
per la Campanna: ing. Pierro, ing. Capobianco, dott. Masami, ing.
Carola, ing. Tosana, ing. Porzio, dott. Giulini, avv. Postiglione, dott. Zuccarello, avvocato Testi, avv. Cuorno;
per la Puglia: dott. Pirelli, dott. Resta, ing. Ruggio, rag.
Uppi, avv. Roca, ing. Massoli, dott. Pedote, dott. Costantino;
per la Lucania e Calabria: ing. Santoro, ing. Grasso, dott.
Puppo, cav. Damiani, ing. Camuniti, rag. Martuccelli, dott. Borrello;
per la Sardegna: ing. Musio;
per la Sicilia: ing. Inserrra, ing. Ajovalasit, avvocato Giacatone, ing. Nicolosi, dott. Cutore, dott. Pedone;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORO, rappresentata dai Segretari generali Di Vittoro, Grandi e Lazzadri, assistiti da Bitossi e Venegoni;
con l'intervento delle Delegazioni regionali composte:
per la Toscana: Montelatici, Cappugi, Vanni, Lemmi;
per le Marche e Umbria: Capesciotti, Incas, Corvo, Tarabbi, Lorenzoni;
per il Lazio: Massini, Buschi, Bigi, Gambarbi, Carlomagno, Polverini, Donati;
per la Campania: Maglietta, Papa, Aprile, Russo, Iorio;
per la Puglia: De Leonardis, Di Falco;
per la Calabria: Misefari;
per la Sardegna: Ibba;
per la Sicilia: Roberti, Di Cara, Fiore, Lo Presti, Fusco;
nonche' con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali:
F.I.O.M.: rappresentata da Parodi, Chiari, Pinna e Gobbi;
F.I.O.T.: rappresentata da. Marchioro e De Simone;
F.I.L.C.: rappresentata da Cuzzanti, Guidi, Missiroli, Bianconi, Ravina, Viglianesi, Del Bosco e Bissoni;
F.I.L.P.O.: rappresentata da Valdarchi, Petrarca e Canali;
F.I.L.E.: rappresentata da Benci;
F.I.L.I.L: rappresentata da Raguzzini e Fanelli;
F.N.L.A., rappresentata da Tabilli, Mantegazza, Autiero, Witttig, Raguzzini e Finocchioli;
F.I.M.E.O.: rappresentata da Masi,
Premessa
I rappresentanti delle due parti
considerando:
1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese e' interesse precipuo di tutto il popolo italiano di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici;
2) che a tale scopo e' necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo della vita puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita del prodotti;
3) che 11 graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillita' sociale e di fecondo lavoro, per cui e' necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie, che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create, a causa di contingenze straordinarie, fra i lavoratori dell'industria di differenti province e localita', nonche' nella necessita' in cui vengono a trovarsi rispettivamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita;
concordemente hanno convenuto:
a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori dell'industria dell'Italia centro-meridionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico;
b) di istituire un sistema di scala mobile sull'indennita' di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di rimunerazione che risultassero necessari;
c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettivita' nazionale.
Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue. per tutti i lavoratori dell'industria che esplicano la loro attivita' nell'Italia centro meridionale.
Art. 1.
INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI
Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni centro-meridioniali sono fissate con le seguenti distinzioni per localita' con le percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente:
1° zona: Napoli, Roma.
2ª zona: Ancona, Bari, Firenze, Foggia, Livorno, Massa Carrara, Palermo, Pisa, Salerno, Taranto, Terni: riduzione del 6 per cento rispetto alla zona 1ª.
3ª zona: Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Matera, Messina, Perugia, Pescara, Pistoia, Rieti, Sassari Siena, Viterbo: riduzione dell'11 per cento rispetto alla zona 1ª.
4ª zona: Agrigento, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Campobasso.
Enna, Macerata, Nuoro, Pesaro, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Teramo, Trepani riduzione del 14 per canto rispetto alla zona 1ª.
Le percentuali di scarto, attualmente esistenti tra la paghe minimo delle diverse localita' della stessa proincia, saranno mantenute entro il limite del 5 per cento, fermo restando il minimo del manovale in lire 14.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 2
Art. 2.
INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI
Gruppo Zero. - Appartengono al gruppo Zero tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente piu' favirevole di quelle del gruppo A.
Gruppo A. - Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti escluse le sottocategOrie e specializzazioni che tradizionalmentee abbiano contratti piu' favorevoli.
Gruppo B. - Gomma, e conduttori elettrici. Concia: riduzione 4,80 per cento rispetto al gruppo A.
Gruppo C. - Fabbricazione della carta, (vedasi allegato n. VI).
Spazzole e pennelli. Confezioni in serio. Bottoni, fibbie.
Bigiotterie. Ceramica, industriale (esclusa la ceramica artistica).
Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione del 5 per cento rispetto al gruppo B.
L'incasellamento nei singoli gruppi merceologici di categoria non espressamente considerati e che non formi gia' materia degli appositi accordi intervenuti tra le associazioni nazionali competenti (chimici, tessili, estrattive e carta) riportati negli allegati: II, III, IV e V della presente convenzione. verra' effettuato mediante intese fra le associazioni territoriali previo eventuale coordinamento delle associazioni nazionali di categoria.
Le associazioni nazionali dei datori di lavorio e dei lavoratori che fossero d'accordo nel trattare il coordinamento predetto ne daranno immediata comunicazione alle Confederazioni ed alle associazioni territoriali Trascorsa data del 15 giugno senza che siano intervenuti accordi nazionali l'incassellamento sara' effettuato dalle associazioni territoriali.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 3
Art. 3.
TABELLA DELLE PAGHE
Agli effetti della determinazione dei minimi di paga, gli operai, ai quali si applica il presente contratto, vengono distinti normalmente nelle seguenti categorie, alle quali si intendono riferite, per le aziende del gruppi A, B, C, e per le zone 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, le retribuzioni segnate nella tabella che segue:
1ª ZONA 2ª ZONA 3ª ZONA 4ª ZONA
Per i settori industriali in cui il criterio di classificazione tradizionalmente previsto dai vigenti contratti e' diverso da quello sopra stabilito, le organizzazioni nazionali competenti, sentite Le categorie interessate, potranno stabilire una seconda categoria di mestiere per ciascuna di quelle indicate nella tabella o un diverso criterio di classificazione, sulla base della situazione tradizionale e delle caratteristiche tecniche del settore.
Art. 4
Art. 4.
TRATTAMENTO SALARIALE INDUSTRIE TESSILI
Per quanto riguarda la tabella per l'industria tessile si fa riferimento all'accordo stipulato tra le due Confederazioni in data 12 maggio 1946 e che viene riprodotto in allegato (all. III).
Nelle province, nelle quali dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedano diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno la opportunita', o non, di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono pero' oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.
Art. 5
Art. 5.
DONNE E MINORI
I minimi di paga per le donne di eta' superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:
dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
del manovale specializzato per la 2ª categoria;
del manovale comune per la 3ª categoria, con la riduzione del 30 per cento per tutti i gruppi merceolgici (A, B, C) ferme restando le percentuali piu' favorevoli normalmente stabilite.
I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati. con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . 10% manovali specializzati dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . 30% manovali comuni dai 18 ari 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 10% manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Per la determinazione del minimo di paga, da valere per le donne di eta' tra i 16 e i 18 anni, e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni, si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.
Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si fara' riferimento:
per le donne tra i 16 ed i 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni, alle categorie 2ª e 3ª;
per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni;
per le donne oltre i 18 anni ed i manovali specializzati e comuni tra i 16 ed i 18 anni le aliquote di scarto superiori ai 30 per cento di cui al primo comma del presente articolo, nelle localita' dove attualmente esistono, saranno ridotte del 60 per cento. In ogni modo lo scarto risultante non potra' essere superiore al 40 per cento;
per i manovali specializzati e comuni tra i 18 e i 20 anni, non si applichera' lo scarto ove questo non esista attualmente; nei caso In cui esista, detto scarto sara' mantenuto nella. misura esistente, col massimo del 10 per cento.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori, che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga, contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
Art. 6
Art. 6.
APPRENDISTI
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro, ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro, ricevera' la paga dell'operaio qualificato con la. riduzione del 10 per cento, finche non avra' superato con esito positivo la prova prescritta.
Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente.
Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, le retribuzioni medesime saranno calcolate, applicando la preesistente proporzione rispetto al livelli salari fissati dai presente accordo per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passera', terminato l'apprendistato.
Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a ottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 7
Art. 7.
LAVORI DISCONTINUI
L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non puo' superare le 10 ore giornaliere.
Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliate a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariate, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga orarla ridotta del 37 per cento.
Il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensate in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 8
Art. 8.
COTTIMI
Alle scopo di consentire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che pussano intervenire tra le parti direttamente interessate.
Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali, nei periodi normali di paga di cui ai secondo comma, ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 9
Art. 9.
ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COTTIMO
Le percentuali minime contrattuali di cottimno, che, nei precedenti contratti siano previste in misura superiore al 10 per cento, saranno trasformate in nuove percentuali tali che, applicate alla nuova paga base, consentano un guadagno contrattuale di cottimo, non inferiore a quello precedente.
Nei casi in cui le percentuali minime di cottimo, contenuto nei contratti collettivi precedenti alla liberazione, siano state maggiorate od estese anche a reparti non a cottimo, tenuto conto che cio' e' normalmente avvenuto per consentire aumenti nelle retribuzioni complessive, gli importi corrispondenti a tali maggiorazioni saranno considerati come elementi di retribuzione da conglobarsi ai fini dlla successiva attribuzione ai nuovi elementi (paga base, contingenza e terzo elemento).
Art. 10
Art. 10.
CONTINGENZA DONNE E MINORI
La misura della Indennita' di contingenza per le donne e per gli uomini di eta' inferiore agli anni 20 sara' commisurata all'indennita' di contingenza base, stabilita per l'uomo di eta' superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti:
uomo di eta' superiore ad anni 20. . . . . . . . . . . . . . . . 100% uomo di eta' tra i 18 e i. 20 annti . . . . . . . . . . . . . . . 90% uomo di eta' tra i 16 e i 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 75% uomo di eta' inferiore ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 50% donna di eta' superiore ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 87% donna di eta' tra i 18 e i 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 70% donna di eta' tra i 16 e i 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 63% donna di eta' inferiore ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Le frazioni di indennita' giornaliere di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.
Art. 11
Art. 11.
RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Con l'applicazione del presente accordo la nuova retribuzione dei lavoratori dovra' risaltare composta dei seguenti elementi:
1) il minimo di paga base di cui all'articolo 3;
2) l'indennita' di contingenza di cui all'articolo 14;
3) l'eventuale terzo elemento.
A tal fine tutti gli elementi di ammontare determinato, che costituiscono la retribuzione globale (minimi di paga base, indennita' di presenza, di carovita, contingenze e quelle corresponsioni collettivamente con esse di fatto o per effetto di contratto anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori), si considerano costituiti in un unico complesso, dal quale saranno ricavati nuovi minimi di paga base e la nuova contingenza base; l'eventuale eccedenza della retribuzione globale costituira' un residuo che si conviene di denominare "terzo elemento".
La quota di terzo elemento, la quale derivi da eccedenze di retribuzioni risultanti da accordi collettivi intervenuti tra le associazioni sindacali tra le aziende e le Commissioni dei lavoratori, si considera come terzo elemento minimo collettivo da valere come tale anche nei confronti dei lavoratori di nuova assunzione.
Sono escluse dal complesso della retribuzione, dal quale verranno ricavati i tre elementi di cui sopra, tutte le indennita' che abbiano carattere specifico (indennita' di sottosuolo, indennita' per l'uso di mezzi di trasporto, di zona malarica, di alta montagna, di vestiario per specifiche necessita' di lavoro, di mancata mensa e simili).
Per quanto riguarda le condizioni individuali di fatto e la disciplina delle percentuali di cottimo si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 2 e 9 del presente accordo.
Art. 12
Art. 12.
VARIAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA
SECONDO LA SCALA MOBILE
Viene stabilito che l'indennita' di contingenza variera' nel tempo in proporzione alle variazioni del costo della vita, quali risulteranno dai numeri indici appositamente calcolati per tutte le province interessate secondo le norme tecniche di cui all'allegato 1 elaborato dalla apposita Commissione paritetica, costituita in Milano.
Per la prima applicazione del presente accordo la comunicazione dei dati relativi alla determinazione dello contingenze basi sara' fatta a cura delle Confederazioni.
Art. 13
Art. 13.
VARIAZIONI DEI "TERZO ELEMENTO"
In caso di variazione in aumento o in riduzione della contingenza, il "terzo elemento" sara' variato con i criteri e nelle misure di cui appresso:
a) in caso di variazione della contingenza in aumento:
Qualora il "terzo elemento" non sia superiore a lire 50, sara' trasferita, dal terzo elemento alla contingenza una quota pari al 10 per cento di detto aumento. Se il "terzo elemento" e' compreso tra le lire 50 e le lire 75, tra le lire 75 e le lire 100, e superiore alle lire 100, la predetta percentuale del 10 per cento sara', rispettivamente, aumentata al 15 per cento, al 20 per cento, e al 30 per cento.
Esempio: contingenza precedente lire 100, "terzo elemento" lire 20.
Se la nuova, contingenza risultera' aumentabile di lire 10, la nuova.
contingenza, risultera' di lire 110 ed il nuovo terzo elemento di lire 19 (riduzione del 10 per cento su lire 10);
b) in caso di variazione della contingenza in riduzione:
Qualora il "terzo elemento" non sia superiore a lire 20 giornaliere, oltre alla riduzione della contingenza, esso sara' ridotto in una, cifra pari al 20 per cento della cifra di riduzione della contingenza; qualora il "terzo elemento" sia compreso tra 18 lire 20 e le 40, la predetta. percentuale del 20 per cento e' elevata al 30 per cento; se il "terzo elemento" e' superiore alle lire 40, la percentuale di riduzione del "terzo elemento" sara' pari al 40 per cento.
Esempio: contingenza, precedente lire 100, terzo elemento lire 21.
Se la contingenza risultera' riducibile di lire 10, la nuova. contingenza sara' di lire 90 ed il nuovo terzo elemento di lire 18 (riduzione 20 per cento su lire 10).
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 14
Art. 14.
DETERMINAZIONE DELLE CONTINGENZE BASI
Le contingenze basi, su cui si calcoleranno le variazioni dal 1 aprile, saranno stabilite in ciascuna provincia con riferimento ad una contingenza convenzionale tipo, ricavata dalla media dei costi di vita delle quattro province di Roma, Napoli, Macerata, e Cagliari accertati al 31 dicembre 1945.
Fatta pari a lire 117,50 tale contingenza convenzione, le contingenze basi risulteranno dal rapporto dei singoli costi di vita provinciali rispetto ai predetto costo di vita medio, col massimo. di lire 135 ed un minimo di lire 100.
Art. 15
Art. 15.
NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE
I numeri indici di cui sopra saranno determinati le base alle modalita' tecniche di cui al citato allegate I, prendendosi per indice pari al 100 per cento quello al 1 gennaio 1940, riferito al. costo medio nel bilancio familiare - quale definito nell'allegato predetto - nel mese di dicembre 1945.
Il numero indice al 1 luglio 1946 sara' analogamente rilevato in base ai valori per il periodo 16 marzo-15 giugno 1946. Il numero indice al 1 ottobre sara' rilevato in base ai dati medi del periodo 16 giugno 1946-15 settembre 1946 e cosi' di seguito.
Il numero indice sara' unico per l'intero ambito di ciascuna provincia, e sara' calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorita' in materia statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato I.
Art. 16
Art. 16.
APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI
DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA
Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da corrispondersi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di:
per i lavoratori di eta' superiore agli anni 20, coefficiente 2; per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20, coefficiente 1,75.
Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sara' variata rispettivamente dei 2 per cento e 1,75 per cento indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati.
Le variazioni saranno calcolate sulle contingenze basi.
Art. 17
Art. 17.
SCATTO DELLA CONTINGENZA DAL 1 aprile 1944
La variazione della indennita' di contingeura dal 1 aprile al 30 giugno viene stabilita convenzionalmente, in una percentuale di aumento del 14% sulla contingenza base fissata in ciascuna zona territoriale a termine dell'articolo 14.
Tale variazione sara' in via eccezionale applicata anche per i giorni intercorrenti tra il 1 aprile e la data di entrata in vigore del contratto (25 marzo) e non dara' luogo all'assorbimento parziale dell'eventuale terzo elemento, previsto dalla lettera a) dell'articolo 13.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 18
Art. 18.
QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA
Tenuto conto deli inconvenienti ai quali ha dato luogo la forma attuale di corresponsione delle quote suppletive per capi famiglia e familiari a carico nelle province del Nord, le parti riconoscono la necessita' della loro sollecita trasformazione attraverso il vigente congegno degli assegni familiari ed in tal senso si propongono di intevenire presso i competenti organi di governo.
Le parti sono d'accordo Che la nuova disciplina degli assegni familiari debba essere uniforme per tutto il territorio nazionale; nel frattempo anche per le province centro-meridionali le quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia che siano in atto corrisposto saranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di essere sostituite dalla revisione degli assegni familiari.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 19
Art. 19.
FRAZIONABILITA' DELLA CONTINGENZA E DEL TERZO ELEMENTO
La indennita' di contingenza e l'eventuale "terzo elemento" si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad 8 ore od al maggiore orario contriattuale, proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuino lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.).
Per ogni ora di lavoro straordinario sara' aggiunta alla paga base, maggiorata delle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennita' di contingenza e dell'eventuale terzo elemento.
Restano salve, limitatamente alla nuova contingenza, le condizioni di miglior favore nei casi in cui la contingenza o indennita' sostituitive non siano attualmente frazionabili.
Le associazioni territoriali competenti prenderanno in esame la situazione in cui la frazionabilita' e' applicata solo per una parte della indennita' di carovita o contingenza.
Art. 20
Art. 20.
AUMENTO MINIMO
Agli operai che, per effetto dell'applicazione del presente contratto, non conseguano un aumento della retribuzione globale di almeno il 4 per cento della retribuzione stessa, sara' assicurata detta percentuale minima, in aggiunta alla retribuzione individuale di fatto.
Il relativo importo verra' a costituire il terzo elemento di cui all'articolo 11 o si aggiungera' a quello esistente.
L'aumento di cui al primo comma assorbe, fino alla sua concorrenza, i miglioramenti economici concessi agli operai successivamente al 1 febbraio con espressa clausola del loro assorbimento nel caso di futuri aumenti derivanti da accordi di carattere generale.
Sono esclusi dal beneficio di cui al comma primo gli operai, la cui retribuzione globale di fatto sia gia' superiore di almeno lire 70 per gli uomini adulti, lire 50 per le donne e lire 35 per i minori rispetto ai minimi di retribuzione complessiva (paga base e contingenza) previsti dal presente contratto.
(Vedasi chiarimento a verbale).
Art. 21
Art. 21.
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO
a) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conservera' ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifra assoluta, gia' concesse individualmente, saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini, di lire 1,50 per le donne di eta' superiore agli anni 18 e di lire 1 per le (donne di eta' inferiore ai 18 anni e gli uomini di eta' inferiore ai 16 anni.
L'eccedenza sara' mantenuta per il 50 per cento dalla stessa ed il residuo ove non sia assorbito da aumento della paga base o della contingenza, verra' attribuito al terzo elemento.
b) Nella prima applicazione del presente accordo ai lavoratori a cottimo che realizzino utili di cottimo superiori ai precedenti minimi contrattuali di cottimo, dovra' essere consentito di conseguire, nei confronti degli operai lavoranti ad economia, uni miglioramento pari alla differenza in cifra fra i detti maggiori utili ed il precedente minimo contrattuale di cottimo. Tuttavia tale miglioramento da concedersi in aggiunta allo utile di cottimo, non potra', in ogni caso superare la percentuale del 15 per cento delle nuove pagle basi e sempre che tale percentuale non risulti superiore all'aumento delle paglie basi.
Detto miglioramento sara' concesso, come supplemento agli utili di cottimo attuali, allorquando sia mantenuta la produzione precedente e sino a quando non saranno rivedute le tariffe di cottimo: mentre, nel caso in cui la produzione unitaria del cottimista dovesse subire una diminuzione, il sopraddetto massimo del 15 per cento sara' ridotto in misura proporzionale alla diminuita produzione.
Si intende che, se i guadagni di cottimo attuali gia superano il coacervo dei nuovi elementi della retribuzione, ai guadagni stessi va aggiunto il miglioramento di cui innanzi, sempre che sia intervenuto un aumento corrispondente per i lavoranti ad economia.
ESEMPI
Parte di provvedimento in formato grafico
c) I nuovi minimi di paga sono comprensivi delle maggiorazioni del 2 per cento di cui all' articolo 10 del decreto-legge luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 384 e delle indennita' di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 308 .
Art. 22
Art. 22.
DECORRENZA E DURATA
Le norme di cui al presente titolo hanno decorrenza dal 25 marzo e resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituite dai singoli contratti nazionali di categoria.
Art. 23
Art. 23.
MINIMI DI STIPENDIO
Con decorrenza dal 1 aprile 1946 saranno applicati per gli impiegati i seguenti minimi di stipendi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le disposizioni, di cui all'articolo 11 relative alla ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche agli impiegati.
Art. 24
Art. 24.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:
per il primo e secondo biennio. . . . . . . . . . . . 4% biennale per i bienni dal 3° all'8°. . . . . . . . . . . . . . 5% biennale
Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.
Art. 25
Art. 25.
ADEGUAMENTI STIPENDI
Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati, con decorrenza dal 1 aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per
zona, gli aumenti di cui alla seguente
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti di quegli impiegati, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella
seguente
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 26
Art. 26.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento di cui all'articolo 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937:
la meta' quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti;
i tre quarti quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superati i cinque anni ma, non i 10 di servizio compiuti;
l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio compiuti.
All'impiegata, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dal citato articolo 24.
Art. 27
Art. 27.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dalla azienda dalle competenti autorita', lo stipendio mesile e, in linea eccezionale e a questi particolari effetti, la contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Art. 28
Art. 28.
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO
Alla situazione risultante dagli articoli 23 e 25 verranno aggiunti gli aumenti di merito attribuiti al singolo impiegato. Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati.
Tenuto conto delle difficolta' di identificare nella situazione individuale di ciascun impiegato la parte attinente al merito, nella prima sistemazione stipendiale realizzata dal presente accordo, si conviene che l'ammontare da attribuire a tale titolo non debba, superare le cifre della seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
L'eccedenza del trattamento individuale rispetto alle cifre della tabella sopra riportata viene attribuita per il 50 per cento al presumibile merito e per il restante 50 per cento per anzianita'; tuttavia la quota, da attribuirsi ad anzianita', non puo' ridurre al di sotto della meta' l'importo degli aumenti di anzianita' da attribuirsi in forza dell'articolo 24 del presente accordo; il residuo, ove non sia assorbito dagli aumenti del nuovo minimo di stipendio o della nuova contingenza, verra' attribuito al terzo elemento.
Art. 29
Art. 29.
COORDINAMENTO DEGLI AUMENTI
CON LA SITUAZIONE PREESISTENTE
Gli aumenti previsti dall'articolo 25 assorbiranno, sino a concorrenza dei loro importi, i miglioramenti economici gia' corrisposti dalle aziende a titolo di anticipo o di acconto in vista della presente sistemazione di adeguamento retributivo. Qualora siano stati corrisposti miglioramenti a carattere collettivo, anche a titolo diverso da quello predetto, successivamente al 1 febbraio 1946, che abbiano portato gli emolumenti (esclusa la nuova contingenza) a livelli non inferiori alla somma dei minimi di cui all'articolo 23 e degli aumenti di cui all'articolo 25, gli aumenti stessi saranno ridotti alla meta'.
Art. 30
Art. 30.
DEFINIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE
DELLA TERZA CATEGORIA GRUPPO B
Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati:
1) dattilografo; 2) archivista; 3) scritturale; 4) schedarista;
5) comptometrista; 6) lucidista; 7) pantografista di sala da disegno.
Eventuali controversie che potessero sorgere in sede d'applicazione del presente articolo saranno risolte di comune accordo dalle associazioni territoriali competenti.
Art. 31
Art. 31.
CRITERI DI APPARTENENZA E TRATTAMENTO NORMATIVO
Ai lavoratori che appartengano alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche "equiparati") si conviene di applicare il trattamento previsto dal regio decreto-legge 31 novembre 1924, n. 1823 , convertito in legge con legge 18 marzo 1926, a 562, sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianita' utile agli effetti di tale trattamento decorrera' dal giorno dell'assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 10 aprile 1946.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
Art. 32
Art. 32.
RETRIBUZIONE
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) dell'articolo precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di piu' forni di riscaldo, il capo sorvegliante di miniere, l'assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il sorvegliante di miniera, il capo usciere, il capo fattorino, ecc.
I minimi di retribuzione, derivanti dalla assegnazione alle due categorie predette risultano dalla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le disposizioni, di cui all'articolo 11 e relative alla ricostruzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche ai lavoratori considerati nel presente titolo.
Art. 33
Art. 33.
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FATTO PREESISTENTI ED INAPPLICABILITA' DEGLI USI
Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi.
Ferma restando la non applicabilita' degli usi di cui all' articolo 17 del regio decreto-legge 13 novembre 1921, n. 1825 , restano in vigore le condizioni individuali complessive, economiche e normative, di miglior favore anche acquisite in base ai vigenti accordi sindacali, ivi compresa la eventuale attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata eventualmente riconosciuta.
Art. 34
Art. 34.
DISPOSIZIONI VARIE ED INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Le disposizioni, di cui agli articoli 24, 26, 27, 28 e 29 del titolo precedente si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente titolo, salvo che per l'indennita' in caso di dimissioni, che verra' corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 26 riferite alla misura di cui al primo comma dell'articolo 31.
Art. 35
Art. 35.
ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI
Sulla retribuzione di fatto dei lavoratori di cui si tratta, attualmente esistente nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati con decorrenza dal 1 aprile 1946 gli aumenti indicati, a prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti di quei lavoratori, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella
seguente
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 36
Art. 36.
DURATA
Il trattamento contemplato nel presente titolo restera' in vigore sino a che le associazioni nazionali provvederanno a stipulare i contratti collettivi di categoria.
Art. 37
Art. 37.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le organizzazioni interessate alle presenti trattative convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori.
Esse si impegnano ad assicurare con i mezzi a loro disposizione la piu' scrupolosa, osservanza delle norme concordate da parte dei rispettivi associati, allo scopo di evitare tentativi di deviazione o modificazione rispetto alle norme stesse fuori dei casi previsti dall'accordo, e cioe' nel comune intento di assicurarne la pacifica applicazione fino alla stipulazione dei contratti nazionali di categoria.
Art. 38
Art. 38.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
Il presente concordato non si applica ne' alle aziende di trasporto che rientrano nella sfera di applicazione dell'accordo 27 aprile 1946 di perequazione delle retribuzioni degli autoferrotranvieri ed internavigatori dell'Italia centro-meridionale ed insulare, ne' alle aziende dell'industria saccarifera, ne' agli esercenti i servizi pubblici dell'elettricita', del gas, delle telecomunicazioni e degli acquedotti.
Le imprese edili che abbiano contratti con enti pubblici, nei quali non sia prevista la clausola per la revisione dei prezzi o nei quali tale clausola non sia riconosciuta operativa, daranno applicazione al presente accordo non appena saranno prorogati la legge 9 luglio 1940, n. 1137 e il decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192 .
Art. 39
Art. 39.
INCASELLAMENTO, CONTINGENZA E TERZO ELEMENTO
Le norme relative all'incasellamento per zone territoriali ed alla disciplina dell'indennita' di contingenza e del terzo elemento, previste nel Titolo I dell'accordo, sono applicabili anche alle categorie di lavoratori considerate negli altri due Titoli.
Art. 40
Art. 40.
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI
DI MIGLIOR FAVORE
Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.
Art. 41
Art. 41.
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Le aziende che abbiano dato applicazione agli accordi del 6 dicembre 1945 e del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale non sono tenute all'applicazione del presente accordo.
Le organizzazioni locali competenti esamineranno, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo la situazione al fine di stabilire se dette aziende debbano attenersi alle norme di esso o continuare ad applicare integralmente quelle degli accordi predetti ispirandosi al criterio, per quanto riguarda la contingenza, di far riferimento alle misure risultanti per le zone territoriali in cui l'azienda esplica la sua attivita'.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Chiarimenti
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE
CHIARIMENTI A VERBALE
TITOLO I. - OPERAI
Art. 1.
INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI
Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione della norma di cui all'articolo 1 (scarto per le localita' della provincia), le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficolta'.
Art. 2.
INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI
MINIMI DI PAGA PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
DEL GRUPPO ZERO
I minimi di paga base da concordarsi per le categorie incasellate nei gruppo zero nelle province centro-meridionali non dovranno risultare superiori a quelli concordati per le corrispondenti categorie del Nord.
Incasellamento categorie gomma, conduttori elettrici e concia.
Si da' atto che la competente Federazione del Lavoratori ha richesto un diverso incasellamento per le categorie della gomma e condottori elettrici nonche' della concia e che, in proposito, sono in corso trattative tra le associazioni nazionali interessate.
Art. 6.
APPRENDISTI
Le parti riconoscono concordemente che il primo comma dell'articolo 6 debba essere applicato nel senso che l'apprendista - il quale, trovandosi nelle condizioni richieste, domandi di essere ammesso alla prova del capolavoro - abbia diritto di compierla.
Per il secondo comma resta chiarito che, qualora il datore di lavoro non si avvalga della facolta' di sottoporre l'apprendista alla prova del capolavoro, il periodo di apprendistato si considera terminato a tutti gli effetti. L'apprendista, che non abbia superato il capolavoro e che venga adibito prevalentemente a mansioni di manovale specializzato, ha, in ogni caso, diritto al minimo contrattuale di tale categoria.
Art. 7.
LAVORI DISCONTINUI
Opportune norme di adattamento potranno essere concordate tra le associazioni territoriali competenti per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, che prestano la loro opera anche nei periodi di viva stagione per le lavorazioni a carattere stagionale.
Per tali lavoratori, in via di massima, vale il principio che i maggiori orari effettuati durante la viva stagione compensano i minori orari effettuati durante il periodo della morta; stagione e cio' secondo le consuetudini in vigore.
Le norme di cui all'articolo 7 non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Art. 8.
COTTIMO
Si chiarisce che l'ultimo comma dell'articolo 8 non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, salvo mi-gliori condizioni aziendali eventualmente in atto.
Art. 11.
RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Le parti si danno atto che, per la identificazione delle indennita' del penultimo comma dell'articolo 11, non deve farsi riferimento tanto alla denominazione delle corresponsioni quanto alla intrinseca natura di esse ed alle circostanze che ne hanno determinato la concessione.
Art. 13.
VARIAZIONI DEL "TERZO ELEMENTO"
Per le variazioni del terzo elemento vale quanto sara' stabilito piu' appresso in merito al contenuto dell'articolo 20 circa la necessita' di adeguati temperamenti, per evitare che si determinino, in dipendenza dell'applicazione delle norme dell'articolo 13, inversioni nella situazione retributiva assoluta del lavoratori interessati.
Art. 17.
VARIAZIONI DI CONTINGENZA AL 1 aprile
L'applicazione di una percentuale unica del 14 per cento di aumento convenzionale dal 1 aprile non infirma le norme relative all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 15 per le successive normali revisioni.
Art. 18.
QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA
La rappresentanza industriale si impegna a non fare opposizione all'indispensabile aumento de contributi per la gestione assegni familiari (che e' stato previsto intorno al 7-8 per cento delle retribuzioni in atto) e dia applicazione delle nuove misure degli assegni dal 1 aprile 1946, con gli accorgimenti necessari per i relativi contributi.
Art. 20.
AUMENTO MINIMO
Le parti sono d'accordo che, in tutti i casi in cui le variazioni della retribuzione siano in funzione di particolari classi o scaglioni della retribuzione stessa, saranno adottati i temperamenti opportuni per evitare che si determinino inversioni nella situazione retributiva dei lavoratori interessati.
Ad esempio: per effetto del massimale oltre il quale non opera l'aumento del 4 per cento (art. 20) un lavoratore che abbia un terzo elemento di oltre lire 70 non puo' avere una retribuzione globale complessiva inferiore a quella che viene a conseguire altro lavoratore della stessa categoria che abbia un terzo elemento di lire 69,95.
Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione dell'aumento di cui al primo comma dell'articolo 20, le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficolta'.
TITOLO II. - IMPIEGATI
Art. 24.
AUMENTI DI ANZIANITA'
L'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1937 alla data di applicazione del presente accordo sara' computata indipendentemente dal cambiamenti di categoria verticatisi in detto periodo.
Art. 25.
AUMENTI DI STIPENDIO
Le parti convengono che gli impiegati aventi alla data di entrata in vigore del presente accordo retribuzione superiore al limiti di cui alla tabella B dell'articolo 25, debbono conseguire un aumento che li porti ad una retribuzione non inferiore a quella conseguita, per effetto dell'aumento, dall'impiegato avente retribuzione immediatamente inferiore al limite predetto.
TITOLO III. - CATEGORIE SPECIALI
Art. 35.
AUMENTI DI RETRIBUZIONE
Il chiarimento di cui all'articolo 25 del Titolo II si applica anche per gli aumenti relativi alle categorie disciplinate dal Titolo III.
DICHIARAZIONE A VERBALE
a) Rapporti di lavoro risoluti prima della sottoscrizione dell'accordo.
Le Confederazioni contraenti, nel dare efficacia retroattiva al presente accordo, non hanno inteso di far rientrare nella sfera di applicazione di esso quei lavoratori il cui rapporto risulti risoluto prima della data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa pattuizione tra le parti interessate.
b) Temperamenti sulla retroattivita'.
Qualora la norma relativa alla retroattivita' determini ripercussioni gravi nella situazione di determinate categorie od aziende, le Organizzazioni territoriali competenti si incontreranno per adottare opportuni provvedimenti di forfetizzazione o ratizzazione.
c) Tutela della industrie esportatrici.
Per le industrie la cui attivita' e' strettamente legata alla possibilita' di esportazione le parti svolgeranno ogni possibile azione presso gli organi competenti per promuovere urgenti provvedimenti al fine di non compromettere la sopravvivenza delle industrie stesse, a seguito della situazione dei costi derivanti dall'applicazione del presente accordo.
d) Applicazione dell'accordo nelle province della Sicilia.
Le Confederazioni contraenti si danno atto che l'applicazione del presente nelle province della Sicilia avra' luogo in base alle norme che costituiscono oggetto di separato accordo.
e) Applicazione dell'accordo per gli addetti alla industria conserviera.
Per quanto concerne gli addetti all'industria conserviera l'applicazione del presente accordo e' subordinata all'esito delle trattative in corso tra le associazioni nazionali competenti o, in difetto, alle intese che interverranno tra le associazioni locali.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato I/II
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DEI LAVORATIVI DELL'INDUSTRIA CHIMICA (12 maggio 1945).
(Omissis).
In relazione alla richiesta presentata dalla Organizzazione dei lavoratori dell'industria Chimica, circa la classificazione della categoria a rettifica dell'accordo di perequazione salariale Alta Italia 6 dicembre 1945 art. 2) ed a valere per l'accordo di perequazione salariale per il Centro-Sud, si conviene quanto appresso:
1) I minimi salariali per i lavoratori dell'industria Chimica rimangono regolati dalla seguente tabella (Gruppo II) con applicazione alla prima zona territoriale e con gli scarti previsti per le altre zone:
Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20,50 Operai qualificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18,90 Manovali specializzati (op. com.). . . . . . . . . . . . . . L. 17,90 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16,50
2) Il presente accordo avra' valore, per le province del Nord, dal giorno 6 maggio corr.
3) E' in facolta' delle aziende di concedere l'eventuale recupero, a tariffa normale, delle ore di sospensione del lavoro verificatesi in relazione alla presente trattativa.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato III
ALLEGATO III
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE TESSILI (12 maggio 1946).
(Omissis).
Si e' addivenuti alla stipulazione del presente accordo in base al quale, senza alcun pregiudizio della definitiva sistemazione che le singole categorie industriali si daranno attraverso i contratti nazionali, le industrie comprese in detto Gruppo T vengono divise nei seguenti raggruppamenti:
A) - 1) Lana: tessimento dei nastri di seta per cappello da uomo; tintoria, stamperia, apparecchiatura e fissaggio della seta per conto terzi;
2) Tutte le categorie non contenute nei raggruppamenti 1° e 3° coi minimi tabellari di cui al punto B;
3) Juta; trecce e stringhe, coi minimi tabellari della tabella T dell'accordo 6 dicembre 1945.
Per quanto concerne il settore industriale laniero, avendo la F.I.O.T. prospettata una situazione di disagio determinatasi fra le maestranze per i dislivelli salariali di ratto verificatisi in alcune zone, la rappresentanza industriale laniera riconosce la necessita' di pro-cedere ad approfondite indagini, per accertare con esattezza gli estremi di tale situazione, e conviene di incontrarsi con la F.I.O.T. stessa a Milano entro il 22 maggio corrente allo scopo di completare, per la parte che la concerne, il presente accordo inserendo il settore nel 1° raggruppamento della tabella T e fissando i relativi minimi salariali che avranno comunque vigore con la stessa decorrenza del presente accordo.
Sempre con riferimento al 1° raggruppamento si conviene che la misura dei minimi di paga di ciascuna delle altre categorie di industria sara' distintamente determinata dalle rispettive organizzazioni industriali di categoria;
B) Con riferimento al secondo raggruppamento si conviene che, non potendosi far piu' analitica valutazione delle particolarita' di ciascuna delle categorie di industrie, le stesse abbiano a prospettare le loro richieste in sede di stipulazione di contratto nazionale, fermo restando nel frattempo le situazioni di fatto acquisite.
I nuovi minimi tabellari orari del secondo raggruppamento sono i seguenti:
Specializzati e uomini ausiliari specializzati...... L. 19,65 12,55 Ausiliari qualificati............................... " 18,50 -
Operai qualificati di 1ª categoria.................. " 17,50 12 - Operai qualificati di 2ª categoria (sopra i 16 anni) " 16.90 11.45 Operai comuni sopra i 18 anni....................... " 16,35 10,30 Manovali comuni sopra i 18 anni..................... " 15,30 10,30 Operai qualificati al di sotto dei 16 anni.......... " - 9,25 Operai comuni dai 16 ai 18 anni..................... " 12,55 10,10 Operai comuni al di sotto dei 16 anni............... " 9,80 8,70 Manovali comuni dai 16 ai 18 anni................... " 11,45 9,80 Manovali comuni al di sotto dei 16 anni............. " 9,55 8,45
Conduttori di generatori di vapore per i quali e ri-
chiesta la patente di 2° grado generale oppure di
3° grado particolare, nonche conduttori quali e'
richiesta la patente di 3° grado.................. " 22 - -
Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i
quali e richiesta la patente di 3° grado generale
o particolare..................................... " 21 - -
C) Colla sistemazione raggiunta si dichiarano superate e risolte le riserve contenute negli accordi provvisori stipulati per la corresponsione di acconti alle maestranze di alcuni settori o di alcune zone tessili per la parte concernente il riferimento alla prevista stipulazione di accordi nazionali.
Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo e non in contrasto col medesimo viene riconfermato il concordato 6 dicembre 1945 colle eventuali successive modifiche che venissero stabilite dalle Confederazioni contraenti;
D) Circa le condizioni di applicazione dell'art. 2, comma secondo e terzo, per il coordinamento con le condizioni gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti, si chiarisce che laddove, in dipendenza delle stesse condizioni, abbia gia' avuto luogo un assorbimento, i predetti comma non avranno pii alcun effetto operativo;
E) Il presente accordo decorre a partire dal 1° periodo di paga che avra' inizio successivamente alla data della sua stipulazione e rimarra' tassativamente in vigore per le rispettive categorie di lavoratori fino a quando non sara' sostituito dai singoli contratti nazionali di categoria;
F) Per le questioni non risolute nel presente accordo le parti contraenti convengono di incontrarsi a Milano entro 15 girni dalla data odierna.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato IV
ALLEGATO IV
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE CATEGORIE DELLE INDUSTRIEESTRATTIVE (11 maggio 1946).
(Omissis).
In adempimento dell'incarico ricevuto dalle rispettive Confederazioni, hanno concordato come segue l'incasellamento delle miniere, e delle cave dei gruppi merceologici previsti dall'accordo di perequazione salariale per l'Italia centrale, meridionale e Insulare; in corso di definizione fra le due Confederazioni:
1) sono incasellate nel gruppo A) per l'interno e nel gruppo B per l'esterno le miniere nazionali di pirite, zolfo, piombo e zinco, mercurio, bauxite, nonche' quelle dei combustibili solidi dell'Italia centrale e della Sardegna, di salgemma, dell'Italia continentale, le saline marittime del Continente e della, Sardegna;
2) sono incasellate nei gruppo C) le miniere di ferro, ferro-manganese, manganese, rame, stagno, antimonio, combustibili solidi dell'Italia meridionale e della Sicilia, saline marittime della Sicilia, argille, caolini, terre da sbianca, bentonite, rocce asfaltiche e bitumimese, materiali di cava (escluso le cave di marmo, granito e altre pietre da costruzione).
Sono pure incasellate nel gruppo C) tutte le miniere improduttive;
3) entro il mese di settembre p. v. le Associazioni stipulanti si incontreranno per riesaminare l'incasellamento delle miniere elencate nel gruppo C), tenuto conto dell'andamento delle varie industrie e delle condizioni salariali dei lavoratori;
4) per le miniere di zolfo della Sicilia rimarranno fermi i salari in corso fino al 30 giugno p. v. e cioin esecuzione di una intesa vigente, nonostante l'incasellamento del gruppo A), B). Entro la stessa data gli industriali ed i lavoratori della Sicilia s'incontreranno per riesaminare il trattamento salariale, tenute presenti le condizioni salariali del gruppo A), B) e le particolari condizioni dell'industri.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato V
ALLEGATO V
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO
Mobili, infissi avvolgibili, tappezzieri, bigliardi
e pianoforti, carpenterla navale, carri e carrozze,
botti e fusti dogati, articoli sportivi, tranciati
e compensati, pipe, aste-dorate.................... Gruppo A
Sediame curvato, comune e di serie, lavorazioni del
sughero, torneria, articoli da disegno, segherie
(produzione di tavotame e squadrati e trucioli),
articoli sanitari igienici e ghiacciaie di serie,
lavorazione del giunco, pavimenti di legno (esclusa
la osa in opera), forme calzature, tacchi, cambri-
oni................................................ Gruppo B
Cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi, zoccolame
e fondi per calzature, imballaggi comuni........... Gruppo C
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato VI
ALLEGATO VI
ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO
DELL'INDUSTRIA DELLA FABBRICAZIONE
DELLA CARTA(14 maggio 1946)
(Omissis).
Si e' presa, in esame la questione riguardante l'incasellamento dell'industria della carta dell'Italia centro-meridionale, convenendosi di mantenerla nel gruppo C) come fatto per l'industria della carta nell'Alta Italia.
Le parti si danno reciprocamente atto che tale classificazione non costituisce precedente per le eventuali discussioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per la parte economica generale e per ogni regolamentazione si e' convenuto di uniformarsi strettamente a quanto sara' stabilito dagli accordi confederali tuttora in discussione, mentre le Tabelle delle paghe orarie saranno le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Visti il contratto e gli allegati che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO