061U0352
061U0352
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli Istituiti autonomi per le case popolari d'Italia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961 n. 352)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, stipulato tra la Associazione Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; Visto l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, e relativa tabella, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, stipulato tra l'Associazione, Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e L'Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d'Italia; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 del 26 gennaio 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati l'accordo nazionale di lavoro 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, e l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi nazionali anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 153. - VILLA
Accordi nazionali
ACCORDO NAZIONALE 11 GENNAIO 1957 PER I DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO 16 GENNAIO 1957 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI D'ITALIA.
Parte di provvedimento in formato grafico