058U0556
058U0556
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 aprile 1958 n. 556)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia della grammatica e della lingua italiana"; "Storia delle tradizioni popolari"; "Latino medioevale". Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia delle dottrine politiche"; "Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale". Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia della grammatica e della lingua italiana"; "Storia delle tradizioni popolari"; "Lingua e letteratura russa"; "Latino medioevale". L'art. 48 e' cosi' modificato: "Alla Facolta' di magistero e' annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facolta' di lettere e filosofia). La direzione della Biblioteca verra' assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verra' determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facolta'. Il funzionamento della Biblioteca e' assicurato con un regolamento approvato dalle due Facolta' e dal rettore". Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, e' aggiunto il seguente: sp; Art. 19. - "Alla Facolta' di magistero appartengono gli Istituti di: 1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo); 2) Pedagogia; 3) Psicologia. La direzione degli Istituti verra' assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano piu' titolari, dai piu' anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore piu' anziano di materie filosofiche". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Neurochirurgia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Latino medioevale".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia delle dottrine politiche";
"Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale".
Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Lingua e letteratura russa";
"Latino medioevale".
L'art. 48 e' cosi' modificato: "Alla Facolta' di magistero e' annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facolta' di lettere e filosofia).
La direzione della Biblioteca verra' assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verra' determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facolta'.
Il funzionamento della Biblioteca e' assicurato con un regolamento approvato dalle due Facolta' e dal rettore".
Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, e' aggiunto il seguente: sp;
Art. 19. - "Alla Facolta' di magistero appartengono gli Istituti di:
1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
2) Pedagogia;
3) Psicologia.
La direzione degli Istituti verra' assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano piu' titolari, dai piu' anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore piu' anziano di materie filosofiche".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
"Neurochirurgia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA