060U0059
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Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 febbraio 1960 n. 59)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 15, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 ; Visto l' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visti gli articoli 3 e 4 della legge 8 gennaio 1959, n. 14 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, e stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.
Art. 2
L'applicazione del contributo di cui trattasi, nella misura indicata nel precedente articolo, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI TAMBRONI Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 87. - VILLA