059U1218
059U1218
Ricostituzione del comune di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 dicembre 1959 n. 1218)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 14 luglio 1928, n. 1858 , con il quale il comune di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo) fu soppresso ed aggregato al comune di Casnigo; Vista la istanza in data 11 marzo 1956, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Cazzano Sant'Andrea ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Casnigo in data 25 marzo 1956, n. 18, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 17 novembre 1956, n. 102, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 settembre 1959, n. 1478;. Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Cazzano Sant'Andrea, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Casnigo ed il ricostituito comune di Cazzano Sant'Andrea, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Casnigo.
E fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Casnigo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Cazzano Sant'Andrea, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 77. - VILLA